Studio Romano & Associati

11 feb 20223 min

Bonus edilizi 2022

anche per l'anno in corso sono stati prorogati e/o modificati alcuni dei bonus edilizi già previsti per gli anni passati.

Nel seguito, si propone quindi una breve sintesi delle agevolazioni in essere,

BONUS EDILIZI PREVISTI PER IL 2022

Nella tabella che segue vengono elencati, con una breve descrizione, i bonus edilizi prorogati o introdotti per l'anno 2022.

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Sul tema si segnala che la Legge di Bilancio per il 2022 ha modificato la normativa relativa alle opzioni esercitabili relativamente ai bonus edilizi in termini di cessione del credito e di sconto in fattura, recependo in parte quanto previsto dal Decreto Antifrode.

In particolare:

  • è stata prorogata fino al 31.12.2024 la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito;

  • sono stati ampliati i bonus per i quali è possibile esercitare le predette opzioni (è stata inserita la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);

  • è stato confermato l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio, salvo che per taluni interventi c.d. "minori" (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, esclusi quelli che beneficiano del c.d. "bonus facciate");

  • sono state inserite, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

VISTO DI CONFORMITÀ PER LE CESSIONI DEI CREDITI E GLI SCONTI IN FATTURA

Per le detrazioni "edilizie" diverse dal superbonus per le quali è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, quindi, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Si evidenzia che anche la comunicazione relativa alla cessione delle rate residue delle detrazioni "edilizie" deve essere "vistata" e trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Ulteriore adempimento previsto in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, per tutte le detrazioni "edilizie" è l'asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di tecnici abilitati (sino all'11.11.2021 richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus).

Si sottolinea che nel caso il beneficiario della detrazione non si avvalga delle opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura ma lasci il credito in detrazione in dichiarazione dei redditi, l'attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, non è necessaria, salvo che non sia un credito da ecobonus e da superbonus.

LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA BONUS EDILIZI

In base alle nuove disposizioni, i bonus edilizi potranno continuare ad essere oggetto delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura dal fornitore, oppure per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante in capo al beneficiario, ma, dopo l'esercizio di una di queste due opzioni, il credito di imposta potrà essere oggetto di ulteriore cessione a terzi una volta soltanto e non più un numero illimitato di volte.

Anche i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati già oggetto di una delle due opzioni citate possono costituire oggetto soltanto di una ulteriore cessione.

Infine, ci preme sottolineare che viene espressamente prevista la nullità di tutti i contratti di cessione di crediti di imposta effettuati in violazione di questa nuova restrizione.