Studio Romano & Associati

5 lug 20222 min

La Disciplina Dell’esterometro 2022

Aggiornato il: 8 lug 2022

Per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML, adottato per l’invio delle fatture elettroniche.

Per ogni fattura estera ricevuta bisognarà predisporre una autofattura elettronica Italiana e spedirla allo SDI dell'agenzia delle entrate.

di seguito le casistiche

Come comunicare i dati delle operazioni con l'estero

La comunicazione dei dati delle operazioni con l'estero dovrà essere effettuata

adottando il formato XML attualmente utilizzato per l'invio delle fatture elettroniche.

Ciò significa che:

Il documento elettronico è di tipo TD17 per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.

Il tipo TD18 si riferisce agli acquisti intracomunitari di beni per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione di cui all’art. 46 del D.L. n. 331/1993.

Il documento elettronico è di tipo TD19 per gli acquisti di beni dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.

Termini di trasmissione dei dati

  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, da effettuare utilizzando il formato XML della fattura elettronica, dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);

  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni passive dovrà essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Riassunto:

Esempio Compilazione:

di seguito le istruzioni di compilazione per chi usa il Software Fatture in Cloud

Per saperne di più