

ROMANO & ASSOCIATI
Commercialisti - Avvocati - Revisori Legali
FLAT TAX
REGIME FORFETTARIO 2021
Si
Il Contribuente ha già aderito al regime forfettario nel 2020?
no, vuole aderire nel 2021
il contribuente può rimanere nel regime anche nel 2021 se nel 2020 non abbia superato i limiti previsti dalla norma
Deve avere ricavi o compensi entro il limite di €65.000 nel 2020 (uguale per tutte le attività)
Non deve essere socio di una Srl non in regime di trasparenza
Non deve svolgere in prevalenza l'attività nei confronti di datori di lavoro, o soggetti ad essi riconducibili anche indirettamente, con cui c'è un rapporto di lavoro (o c'è stato nei due anni precedenti
Oltre agli altri aspetti, va versata l'Iva su eventuali beni strumentali acquistati negli ultimi 5 anni o sulle rimanenze di magazzino (solo per chi non è in contabilità semplificata)
Si
Il Contribuente opera già come autonomo, professionista o imprenditore?
No
Il Contribuente deve valutare la convenienza del forfettario valutando i coefficienti di redditività e gli altri aspetti
Si
Il Contribuente opera già come autonomo, professionista o imprenditore?
Il reddito è calcolato con coefficienti di redditività, senza dedurre le spese (es. 78% per le professioni). il forfait conviene quasi sempre, ma non a chi ha spese elevate o maxiammortamenti
No
Oltre agli altri aspetti, deve tenere conto che non potrà far valere: Oneri deducibili (es. previdenza complementare); Oneri detraibili (es. figli a carico o ristrutturazioni)
FINANZIARIA 2020 - FORFETTARI NOVITA’
In sintesi è previsto:
-
il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell’anno precedente pari a € 65.000. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e, quindi, non rileva quale componente positivo di reddito; inoltre la parte di costo riaddebitata non è inerente all’attività svolta per cui non assume rilevanza reddituale quale costo.
-
la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000 lordi) relativo alle spese per lavoro dipendente ed assimilato (fino al 2018 fissato a € 5.000).
​
Rilevanti restrizioni sono introdotte anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell’art. 1, Finanziaria 2015.
Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.
È stata introdotta l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.
Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario.
È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente neiconfronti dell’ex datore di lavoro.
Rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente. Per cui chi ha superato il limite nel 2019 e si dimette/licenzia nel 2020 dovrà attendere il 2021 per poter far ingresso nel regime forfettario,
Richiedi una valutazione di convenienza
CONTATTA LO STUDIO ROMANO
Commercialista - Brescia - Lombardia - Italia