Le condizioni di partecipazione riguardano sia gli aderenti agli ISA sia i contribuenti forfettari
Il diritto di partecipare al concordato preventivo biennale è generalmente concesso ai contribuenti che si avvalgono degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e a quelli che optano per il regime forfettario, a patto che non sussistano determinate cause di inammissibilità che ne precludano l'accesso.
Esclusioni Specifiche per il 2024-2025
Per il biennio 2024-2025, sono esclusi dalla possibilità di aderire al concordato preventivo:
i contribuenti che, sebbene tenuti a farlo, non hanno presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023;
coloro che sono stati giudicati colpevoli di delitti fiscali negli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023;
i contribuenti che, per l'anno d'imposta 2023, mostrano debiti fiscali per un totale pari o superiore a 5.000 euro.
Avvio dell’Attività e Ammissibilità
Un elemento critico per l'ammissibilità al concordato è rappresentato dalla data di avvio dell'attività imprenditoriale o professionale. La normativa vigente sul concordato preventivo biennale e sulla verifica fiscale stabilisce chiaramente che i contribuenti forfettari che hanno iniziato la loro attività nell'anno fiscale precedente a quello della proposta non sono ammissibili al concordato preventivo biennale. Questo significa che i contribuenti forfettari che hanno inaugurato la loro attività nel 2023 non saranno considerati per la proposta di concordato dell'anno fiscale 2024.
Ambiguità nella Normativa per gli ISA
Per quanto riguarda l'altra categoria di soggetti potenzialmente interessati al concordato, la normativa non fornisce indicazioni immediate; l'articolo 10 del decreto legislativo specifica semplicemente che possono accedere al concordato "i contribuenti che svolgono attività di impresa, arti o professioni e che adottano gli ISA".
Questa formulazione porta a interpretare che l'accesso al concordato sia riservato esclusivamente ai soggetti effettivamente soggetti agli ISA; infatti, non è stata utilizzata la frase abitualmente impiegata per designare i soggetti soggetti a proroghe fiscale, evidenziando un cambio di focalizzazione.
Considerazioni Finali sull’Applicabilità degli ISA
Di conseguenza, si presume che i contribuenti che potrebbero rientrare nella categoria ISA, ma che ne sono esclusi per varie ragioni, non siano ammissibili al concordato preventivo biennale. Questo include, ad esempio, i contribuenti con entrate o compensi superiori a 5.164.569 euro, o coloro che hanno avviato l'attività durante l'anno fiscale.
Inoltre, l'articolo 10 non specifica in quale anno fiscale il contribuente debba essere soggetto agli ISA per poter accedere al concordato; senza indicazioni legislative specifiche, si presume che gli ISA debbano essere applicati nell'anno fiscale precedente a quello del concordato, analogamente a quanto previsto per i contribuenti forfettari.
Pertanto, appare poco praticabile vincolare l'ammissibilità al concordato all'applicazione degli ISA nell'anno fiscale 2024, dato che la proposta deve essere accettata entro il 15 ottobre di tale anno, e considerato che l'anno fiscale in questione non sarà ancora concluso.
L'assenza di un riferimento temporale specifico per l'applicazione degli ISA ai fini dell'ammissibilità sembra essere più un'omissione legislativa che una scelta intenzionale, specialmente considerando che una versione preliminare del decreto legislativo includeva il requisito di un punteggio di affidabilità fiscale minimo, riferito all'anno fiscale precedente.
Esclusione per chi è fuori dagli ISA
Si deduce che la condizione di "contribuente che applica gli ISA" debba essere verificata per l'anno fiscale 2023, per determinare l'ammissibilità al concordato nel biennio 2024-2025.
Questa interpretazione comporta l'esclusione dal concordato dei contribuenti che hanno iniziato la loro attività nel 2023, poiché tale circostanza li esclude dall'applicazione degli ISA per lo stesso anno fiscale, impedendo di conseguenza l'accesso al concordato preventivo per il biennio 2024-2025.
FAQ: Concordato Preventivo Biennale 2024-2025
1. Chi può accedere al concordato preventivo biennale per il 2024-2025? I contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e quelli in regime forfettario possono accedere al concordato preventivo biennale, a meno che non ricorrano specifiche cause di esclusione.
2. Quali sono le principali cause di esclusione dal concordato preventivo biennale? Le cause principali di esclusione includono: la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023; condanne per reati tributari commessi in tali anni; debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro per l'anno d'imposta 2023.
3. I contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2023 possono accedere al concordato preventivo? No, i contribuenti forfettari che hanno iniziato l'attività nel 2023 sono esclusi dal concordato preventivo per il biennio 2024-2025. Analogamente, si presume l'esclusione anche per i contribuenti che applicano gli ISA ma hanno iniziato l'attività nel medesimo anno.
4. Cosa succede se un contribuente applica gli ISA ma ha superato il limite di ricavi o compensi? I contribuenti che superano il limite di ricavi o compensi previsto, fissato a 5.164.569 euro, sono esclusi dal concordato preventivo biennale, in quanto non rientrano nella definizione di contribuenti che applicano gli ISA per il periodo di riferimento.
5. Come viene determinata l'ammissibilità al concordato per i contribuenti che applicano gli ISA? L'ammissibilità al concordato preventivo biennale è determinata verificando l'applicazione degli ISA nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del concordato. La mancanza di un esplicito riferimento temporale nella normativa è interpretata come un'omissione, con la prassi che si orienta verso l'applicazione degli ISA nell'anno fiscale 2023 per l'accesso al biennio 2024-2025.
6. Esiste un punteggio minimo di affidabilità fiscale per accedere al concordato preventivo? Nella versione definitiva della normativa sul concordato preventivo biennale non viene menzionato un punteggio minimo di affidabilità fiscale. Tuttavia, nelle versioni preliminari era indicato un punteggio minimo di affidabilità fiscale pari ad 8, riferito al periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del concordato.
Studio Romano e Associati | Commercialista Brescia
Google my business
Comments