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Il nuovo regime degli impatriati agevola le prestazioni in continuità con l’attività estera

Il DLgs. approvato ieri dal Governo recepisce molte osservazioni delle Commissioni parlamentari


Riforma Fiscale per Impatriati

Il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato recentemente un importante decreto legislativo (DLgs.) in materia di fiscalità internazionale, apportando significative modifiche al regime speciale degli impatriati. Questa riforma, che segue le raccomandazioni delle Commissioni parlamentari competenti, mira a semplificare e rendere più attraente il sistema fiscale italiano per i lavoratori che ritornano nel paese dopo un periodo di residenza all'estero.


Novità principali del decreto legislativo

Il decreto legislativo introduce alcune novità rilevanti riguardo alle prestazioni lavorative svolte in Italia dopo il rientro. Tra le principali:

  1. Agevolazione delle prestazioni: Le prestazioni lavorative svolte al rientro in Italia, a favore dello stesso datore di lavoro o di un soggetto appartenente allo stesso gruppo aziendale estero, sono ora facilitate.

  2. Redditi agevolati: L'art. 5 comma 1 del DLgs. specifica che i redditi agevolati comprendono i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

  3. Misura della detassazione: La detassazione è fissata al 50% del reddito complessivo, con un limite massimo di 600.000 euro annui.

  4. Condizioni per l'agevolazione: L'agevolazione fiscale è subordinata al rispetto di determinate condizioni, come la residenza estera pregressa, il mantenimento della residenza fiscale in Italia per un periodo specifico, e la prevalenza dell'attività lavorativa svolta in Italia.


Cambiamenti rispetto allo schema precedente

Il nuovo DLgs. modifica alcuni aspetti dello schema precedente:

  • Non è più necessario instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un datore di lavoro diverso da quello estero.

  • La prestazione lavorativa può continuare con lo stesso datore di lavoro estero, ma con vincoli più stringenti sulla residenza estera pregressa.


Requisiti specifici per la continuità lavorativa

Nel caso di continuità lavorativa (stesso datore di lavoro o appartenente allo stesso gruppo), il periodo minimo di residenza estera è aumentato a:

  • Sei periodi di imposta, se il lavoratore non era precedentemente impiegato in Italia per lo stesso soggetto.

  • Sette periodi di imposta, se il lavoratore era già impiegato in Italia per lo stesso soggetto.


Agevolazioni aggiuntive

Il DLgs. introduce anche agevolazioni maggiorate del 60% in specifici casi, come:

  • Trasferimento in Italia con un figlio minore.

  • Nascita o adozione di un figlio durante il periodo di fruizione del regime.


Regime transitorio e prolungamento del periodo agevolato

Il regime transitorio riguarda coloro che acquisiscono la residenza fiscale in Italia nel 2024, ma che si sono iscritti nell'anagrafe della popolazione residente entro il 31 dicembre 2023. Inoltre, il periodo agevolato può essere prolungato di un ulteriore triennio al 50% in casi specifici, come l'acquisto di un immobile residenziale in Italia entro determinati termini.


Conclusioni

Il nuovo regime degli impatriati rappresenta un passo significativo verso la semplificazione e l'attrattività del sistema fiscale italiano per i lavoratori che ritornano in patria. Con queste modifiche, il Governo italiano mira a incentivare il rientro dei talenti e a facilitare la continuità lavorativa, contribuendo allo sviluppo economico e professionale del paese.




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