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Cambia il modello per le lettere d'intento

Aggiornamento: 20 gen 2022

Con il provv. Agenzia delle Entrate n. 96911/2020, viene aggiornato il modello per le lettere d’intento alla luce delle novità previste dal DL 34/2019.

Fino al 27 aprile 2020, tuttavia, è ancora consentito utilizzare il modello approvato in precedenza. Viene così modificata la disciplina delle dichiarazioni d’intento prevedendo:


  1. l’eliminazione dell’obbligo, per l’esportatore abituale, di consegna al fornitore della lettera d’intento, congiuntamente alla ricevuta di presentazione emessa dall’Agenzia delle Entrate;

  2. Vengono eliminati adempimenti relativi a emissione/ricevimento delle dichiarazioni d’intento (es. numerazione progressiva e annotazione in apposito registro); - la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta (fermo restando il versamento della stessa), per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza avere prima verificato in via telematica l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97).

Il sopracitato provvedimento n. 96911 è stato pubblicato in data 27 febbraio 2020 e viene stabilito che, con decorrenza dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali all’Agenzia delle Entrate sono rese disponibili a ciascun fornitore nel proprio “Cassetto fiscale”.

Viene anche cambiato il modello di dichiarazione d’intento con le relative istruzioni e specifiche tecniche, adeguandoli alla nuova normativa. Resta comunque consentito utilizzare il modello approvato in precedenza dal provv. Agenzia delle Entrate n. 213221/2016 sino al 27 aprile 2020

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