Regime forfettario 2026: guida completa su requisiti, imposta, contributi e fattura elettronica
- Studio Romano & Associati

- 26 mar
- Tempo di lettura: 10 min
a cura di Federico Romano

Il regime forfettario resta anche nel 2026 il regime fiscale agevolato di riferimento per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni. Ma la domanda giusta non è "posso applicarlo?": è "con i miei numeri, mi conviene davvero?". Perché forfettario non è sinonimo di risparmio — è sinonimo di semplicità, e semplicità e convenienza non sempre coincidono.
Per accedere al regime o restarci nel 2026, i dati da guardare sono quelli del 2025: ricavi o compensi non oltre 85.000 euro, spese lorde per personale e collaboratori non oltre 20.000 euro, e redditi di lavoro dipendente o assimilati non oltre 35.000 euro. Quest'ultimo limite merita attenzione: nei testi normativi "storici" del comma 57 può ancora comparire la soglia originaria di 30.000 euro, ma la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha chiarito che per gli anni 2025 e 2026 il limite è elevato a 35.000 euro. La verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nell'anno precedente, salvo che nello stesso anno l'interessato abbia percepito redditi da pensione o avviato un nuovo rapporto di lavoro dipendente in essere al 31 dicembre. Attenzione, però: la misura resta temporanea. In assenza di ulteriori proroghe, dal 2027 il limite tornerà a 30.000 euro.
Chi apre una nuova partita IVA può applicare il regime fin dall'inizio, comunicando nella dichiarazione di inizio attività di presumere la sussistenza dei requisiti.
Requisiti 2026: i tre controlli da fare subito
Il primo controllo è sui ricavi o compensi dell'anno precedente: il tetto resta fissato a 85.000 euro, ragguagliati ad anno, e opera secondo il criterio di cassa — contano gli importi effettivamente incassati, non quelli fatturati. Il secondo riguarda le spese per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori, che non devono superare 20.000 euro lordi. Il terzo è la soglia dei 35.000 euro di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025. Se uno di questi presupposti manca, il forfettario non parte oppure non si mantiene.
Cause di esclusione: dove si sbaglia più spesso
Restano escluse, tra le principali ipotesi, le persone fisiche che applicano regimi speciali IVA o altri regimi forfetari di determinazione del reddito; i non residenti, salvo residenti UE/SEE con adeguato scambio di informazioni e con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia; chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi; chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari; chi controlla direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione con attività economiche riconducibili a quella svolta personalmente; chi lavora prevalentemente verso l'attuale datore di lavoro o un ex datore dei due precedenti periodi d'imposta, salvo il caso della pratica obbligatoria per l'accesso a professioni ordinistiche.
Nella pratica, le cause ostative più insidiose sono due. La prima è il controllo di Srl "riconducibili": molti contribuenti sottovalutano il doppio requisito (controllo + attività riconducibile) e rinunciano al forfettario quando non sarebbe necessario, o viceversa lo applicano senza accorgersi che la riconducibilità c'è. La seconda è la prevalenza verso l'ex datore di lavoro: chi lascia un impiego per mettersi in proprio e continua a lavorare per lo stesso committente può trovarsi escluso dal regime per i primi due anni. Sono situazioni che meritano sempre una verifica puntuale.
Come si calcola il reddito nel forfettario
Nel regime forfettario non si deducono i costi reali uno per uno. Il reddito si determina applicando ai ricavi o compensi percepiti (criterio di cassa) un coefficiente di redditività legato all'attività svolta. Dal risultato si deducono poi i contributi previdenziali obbligatori versati nell'anno, e sulla base imponibile così ottenuta si applica l'imposta sostitutiva. Fino all'approvazione dei nuovi coefficienti costruiti sulla base di ATECO 2025, continua ad applicarsi l'Allegato 4 vigente.
Di seguito la sintesi dei coefficienti oggi applicabili:
Gruppo attività | Codici attività | Coefficiente |
Industrie alimentari e delle bevande | 10–11 | 40% |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45; 46.2–46.9; 47.1–47.7; 47.9 | 40% |
Commercio ambulante alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
Commercio ambulante altri prodotti | 47.82–47.89 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 41–42–43; 68 | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
Alloggio e ristorazione | 55–56 | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, finanziarie e assicurative | 64–66; 69–75; 85; 86–88 | 78% |
Altre attività economiche | ulteriori gruppi dell'Allegato 4 | 67% |
Fonte: sintesi dell'Allegato 4 alla L. 190/2014, nella versione vigente.
Imposta sostitutiva: 15% oppure 5%
L'imposta sostitutiva ordinaria è pari al 15% e sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. Per chi avvia una nuova attività, l'aliquota scende al 5% per il periodo di avvio e per i quattro successivi, a tre condizioni: non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa (anche in forma associata o familiare); che la nuova attività non sia mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sotto altra veste; che, in caso di prosecuzione di attività altrui, i ricavi o compensi del periodo precedente non abbiano superato la soglia prevista.
Esempio pratico di calcolo
Un professionista con 50.000 euro di compensi incassati e coefficiente di redditività del 78% genera un reddito forfettario di 39.000 euro. Se versa 10.000 euro di contributi previdenziali obbligatori, la base imponibile scende a 29.000 euro. L'imposta sostitutiva sarà 4.350 euro al 15%, oppure 1.450 euro al 5% se ricorrono i requisiti startup. In entrambi i casi, non si pagano addizionali né IRAP: è tutto compreso.
Forfettario o ordinario: quando conviene davvero l'uno o l'altro
Qui si gioca la partita vera, e vale la pena ragionarci con due scenari concreti.
Scenario A — il forfettario vince. Un consulente informatico incassa 60.000 euro di compensi, ha costi reali modesti (portatile, software, qualche trasferta: circa 4.000 euro l'anno) e nessuna detrazione IRPEF rilevante. In forfettario, con coefficiente al 78%, il reddito lordo è 46.800 euro; dedotti 11.000 euro di contributi, la base imponibile è 35.800 euro e l'imposta sostitutiva al 15% ammonta a 5.370 euro, con zero addizionali e zero IRAP. In ordinario, lo stesso reddito (60.000 – 4.000 – 11.000 = 45.000 euro) sconterebbe un'IRPEF lorda di circa 10.900 euro (23% fino a 28.000, 33% da 28.000 a 45.000), più addizionali regionale e comunale nell'ordine di 1.000–1.500 euro. Anche considerando le detrazioni per lavoro autonomo, il forfettario vince con largo margine.
Scenario B — l'ordinario diventa competitivo. Un architetto con 50.000 euro di compensi, ma 25.000 euro di costi effettivi (affitto studio, collaborazioni, materiali, formazione) e inoltre interessi passivi sul mutuo prima casa, spese scolastiche dei figli e spese mediche significative. In forfettario, il coefficiente al 78% ignora completamente quei 25.000 euro di costi: il reddito forfettario è 39.000 euro, e dopo i contributi l'imposta sostitutiva è circa 4.350 euro, ma ha "perso" tutte le detrazioni IRPEF personali (figli, mutuo, spese mediche). In ordinario, il reddito imponibile effettivo scende a circa 15.000–18.000 euro (50.000 – 25.000 – contributi), l'IRPEF lorda è molto più bassa, e in più si recuperano migliaia di euro di detrazioni. In una situazione come questa, la differenza può essere di diverse migliaia di euro a favore dell'ordinario.
Il messaggio è chiaro: il forfettario non è automaticamente il regime più conveniente. Lo è quasi sempre per chi ha costi bassi e poche detrazioni personali. Diventa discutibile quando i costi reali sono elevati, quando si perdono detrazioni importanti o quando l'IVA indetraibile sugli acquisti pesa in modo significativo.
Contributi INPS: la distinzione che conta davvero
Il primo errore da evitare è pensare che tutti i forfettari paghino i contributi allo stesso modo.
Per i liberi professionisti senza cassa di categoria, iscritti alla Gestione Separata INPS, l'aliquota per il 2026 è nell'ordine del 26,07% (l'aliquota esatta è confermata annualmente dalla circolare INPS sui contributi alla Gestione Separata — verificare sempre il dato aggiornato sul sito INPS).
Per artigiani e commercianti, le aliquote 2026 sono nell'ordine del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti, con minimali e massimali contributivi fissati dalla circolare annuale INPS.
Per i professionisti con cassa di categoria (avvocati, ingegneri, medici, commercialisti, ecc.), i contributi seguono le regole del proprio ente previdenziale e non rientrano nel perimetro INPS.
E la famosa riduzione del 35%? Non è una regola automatica per tutti i forfettari. La disciplina agevolata è agganciata ai soggetti che esercitano attività d'impresa ai sensi dei commi 76-84 della L. 190/2014. Tradotto: per l'artigiano o il commerciante forfettario che ne fa domanda, la riduzione esiste ed è significativa. Per il professionista in Gestione Separata, il ragionamento è diverso e la riduzione del 35% non si applica.
Fattura elettronica 2026: cosa fare in pratica
Per i forfettari la fattura elettronica è ormai la regola generale: l'obbligo è pienamente operativo dal 1° gennaio 2024 per tutti, senza più distinzioni di fatturato.
Operativamente, nelle operazioni nazionali il forfettario non espone l'IVA. Nella e-fattura in formato XML vanno impostati i seguenti parametri: nel campo RegimeFiscale il codice RF19; l'aliquota IVA a 0%; il codice natura N2.2("non soggette — altri casi"). Inoltre, i compensi e ricavi del forfettario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto.
Un dettaglio che molti cercano: nel corpo della fattura (campo Causale o nel blocco AltriDatiGestionali, oppure semplicemente nella descrizione) è opportuno inserire una dicitura del tipo:
"Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. 190/2014. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi superiori a 77,47 euro."
Questa dicitura serve sia a qualificare correttamente l'operazione sia a evitare che il committente applichi la ritenuta per errore.
Marca da bollo da 2 euro: quando si applica
La marca da bollo da 2 euro si applica alle fatture non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro. Per le fatture elettroniche, il bollo si assolve in modalità virtuale e il versamento avviene con cadenza trimestrale tramite il servizio dell'Agenzia delle Entrate. Se l'imposta di bollo dovuta per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il pagamento può slittare al 30 settembre; se l'importo complessivo del primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre.
Cosa succede se superi 85.000 o 100.000 euro
Questa è una distinzione che va capita bene, perché le conseguenze sono molto diverse.
Se nel corso del 2025 i ricavi o compensi incassati superano 85.000 euro ma restano entro 100.000 euro, il regime forfettario cessa dall'anno successivo (quindi dal 2026). Il contribuente chiude il 2025 ancora in forfettario.
Se invece nel corso dell'anno i ricavi o compensi superano 100.000 euro, il regime cessa nello stesso anno, con effetto dalle operazioni che determinano il superamento. Da quel momento scattano l'obbligo di applicare l'IVA e la tassazione ordinaria.
In altre parole: incassare 90.000 euro e incassare 105.000 euro non producono lo stesso effetto. Nel primo caso si esce "con calma" dall'anno successivo; nel secondo si esce immediatamente e retroattivamente sulle operazioni successive al superamento.
Concordato preventivo biennale: nel 2026 i forfettari non ci sono più
Il quadro è netto. Il D.Lgs. 81 del 12 giugno 2025 ha abrogato il Capo III del D.Lgs. 13/2024 — cioè l'intera disciplina del CPB dedicata ai soggetti in regime forfettario — con decorrenza dal 1° gennaio 2025. La sperimentazione avviata nel 2024 non è stata proseguita. L'Agenzia delle Entrate ha confermato che dal 2025 il concordato preventivo biennale è riservato esclusivamente ai contribuenti ISA. Quindi, nel 2026, per chi è in forfettario il tema è definitivamente chiuso.
Clienti esteri e UE: attenzione a non confondere due regimi diversi
Qui conviene essere molto chiari, perché la confusione è frequente.
Il regime transfrontaliero di franchigia IVA, operativo dal 1° gennaio 2025, non coincide con il forfettario domestico. È un regime IVA autonomo, introdotto in attuazione della direttiva UE 2020/285, che consente alle piccole imprese di non applicare l'IVA anche in altri Stati membri UE entro determinate soglie. La soglia nazionale non può superare 85.000 euro; per l'accesso in chiave unionale conta anche il limite di 100.000 euro di volume d'affari annuo complessivo nell'UE. Nelle specifiche della fattura elettronica, questo regime è identificato con il codice RF20, distinto da RF19 del forfettario domestico.
In ogni caso, essere forfettari non significa "dimenticare l'IVA" nei rapporti con l'estero. La normativa richiama espressamente le regole sulle prestazioni ricevute da soggetti non residenti e sulle operazioni per le quali il contribuente risulta debitore d'imposta (reverse charge, acquisti intracomunitari, ecc.). Forfettario e operazioni estere vanno gestiti con attenzione, senza automatismi.
Conclusione
Il regime forfettario 2026 resta una scelta molto forte per chi ha struttura leggera, costi contenuti e attività semplice da gestire. Ma l'errore classico è fermarsi all'aliquota del 15% e ignorare tutto il resto: coefficiente di redditività, contributi, costi reali non deducibili, IVA indetraibile sugli acquisti, detrazioni IRPEF perse, rapporti con l'estero e soglie di uscita.
La vera domanda non è "il forfettario è conveniente?" ma "è conveniente per la mia attività, con i miei numeri e con la mia posizione previdenziale?". E la risposta, quasi sempre, richiede un calcolo — non un'opinione.
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FAQ
Qual è il limite di ricavi o compensi per il forfettario nel 2026? Il limite resta fissato a 85.000 euro, ragguagliati ad anno. Conta il criterio di cassa: rilevano gli importi incassati, non quelli fatturati.
Qual è il limite di redditi da lavoro dipendente nel 2026? Per gli anni 2025 e 2026 il limite è elevato a 35.000 euro. La verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nell'anno precedente, salvo presenza di redditi da pensione o nuovo rapporto dipendente in essere al 31 dicembre. Attenzione: in assenza di ulteriori proroghe, dal 2027 il limite torna a 30.000 euro.
Cosa succede se supero 85.000 euro? E se supero 100.000 euro? Superare 85.000 euro comporta l'uscita dal regime dall'anno successivo. Superare 100.000 euro comporta l'uscita immediata nello stesso anno, con IVA dovuta dalle operazioni che determinano il superamento.
Cosa si può scaricare nel regime forfettario? Nel forfettario non si deducono i costi analiticamente: il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi. L'unica deduzione ammessa dalla base imponibile sono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nell'anno. Le detrazioni IRPEF (spese mediche, interessi mutuo, figli a carico, ecc.) non sono utilizzabili, perché l'imposta sostitutiva non è IRPEF.
Il forfettario deve tenere la contabilità? No. Il contribuente forfettario è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie. Restano comunque gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture emesse e ricevute, e di conservazione dei documenti fiscali.
Come funzionano gli acconti nel forfettario? L'acconto dell'imposta sostitutiva si versa con le stesse scadenze dell'IRPEF (30 giugno e 30 novembre, o con le eventuali proroghe). Il primo anno di attività in forfettario non è dovuto alcun acconto. Dal secondo anno, l'acconto si calcola con il metodo storico (sulla base dell'imposta dell'anno precedente) o con il metodo previsionale.
Quale codice usare nella fattura elettronica del forfettario? Nel campo RegimeFiscale si usa RF19. Per le operazioni nazionali senza IVA si imposta aliquota 0% e codice natura N2.2. Non si applica la ritenuta d'acconto: nella fattura è opportuno inserire una dicitura che lo specifichi.
Quando si applica il bollo da 2 euro? Sulle fatture non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro. Il versamento è trimestrale tramite il servizio dell'Agenzia delle Entrate, con possibilità di differimento se gli importi trimestrali sono inferiori a 5.000 euro.
La riduzione INPS del 35% vale per tutti i forfettari? No. La riduzione riguarda i contribuenti che esercitano attività d'impresa (artigiani e commercianti) ai sensi dei commi 76-84 della L. 190/2014, e va richiesta. Non si applica ai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS.
Il concordato preventivo biennale vale ancora per i forfettari nel 2026? No. La disciplina dedicata ai forfettari è stata abrogata dal D.Lgs. 81/2025 con decorrenza 1° gennaio 2025. Dal 2025 il CPB è riservato ai soli contribuenti ISA.
Qual è la differenza tra RF19 e RF20 nella fattura elettronica? RF19 identifica il regime forfettario domestico (L. 190/2014). RF20 identifica il regime transfrontaliero di franchigia IVA (direttiva UE 2020/285), operativo dal 2025. Sono due regimi distinti.
Studio Romano e Associati
Commercialista Brescia


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