Riammissione alla “Rottamazione‑quater”: guida operativa per contribuenti decaduti
- Studio Romano & Associati
- 22 apr
- Tempo di lettura: 2 min
a cura di Federico Romano

Introduzione
Il decreto‑legge 202/2024, convertito dalla legge 15/2025, consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della “Rottamazione‑quater” (art. 1, commi 231‑252, L. 197/2022) di presentare, entro il 30 aprile 2025, una nuova domanda di riammissione. Il meccanismo interessa esclusivamente coloro che avevano già presentato l’istanza originaria entro il 30 giugno 2023 e risultavano inadempienti al 31 dicembre 2024. Restano esclusi, pertanto, i debitori in regola con i pagamenti.
1. Quadro normativo di riferimento
Articolo 3‑bis DL 202/2024: istituisce la riammissione.
Ambito oggettivo: carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Benefici: stralcio integrale di interessi (compresi quelli di mora), sanzioni e aggio.
2. Soggetti ammessi
Sono ammessi i contribuenti che:
hanno presentato la domanda di “Rottamazione‑quater” entro il 30 giugno 2023;
risultano decaduti per mancato, tardivo o insufficiente versamento delle rate entro il 31 dicembre 2024.
I debitori perfettamente adempienti al piano originario non possono aderire alla riammissione.
3. Presentazione dell’istanza (scadenza 30 aprile 2025)
Modalità esclusivamente telematica tramite portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER).
Accesso:
Area riservata con SPID/CIE/CNS;
Area pubblica senza identità digitale;
Intermediari: canale “EquiPro” con credenziali Entratel.
Nella domanda occorre indicare il ruolo (titolare, legale rappresentante, erede, obbligato solidale, ecc.).
4. Selezione dei carichi da riammettere
Il sistema propone in automatico solo i debiti già inclusi nella domanda originaria. È possibile:
Selezionare tutti i documenti (opzione “Seleziona tutti”);
Includere singole cartelle o singoli debiti all’interno di una cartella (spacchettamento).Tale flessibilità consente, ad esempio, di rottamare un carico e proseguire il contenzioso su un altro, qualora si ritenga matura la prescrizione.
5. Liquidazione e piano di pagamento
Data | Evento |
30 aprile 2025 | Termine ultimo per l’invio dell’istanza |
30 giugno 2025 | Notifica della liquidazione d’ufficio con importi da versare |
31 luglio 2025 | Scadenza della prima rata o del versamento in unica soluzione |
Rate successive | 30 nov 2025; 28 feb, 31 mag, 31 lug, 30 nov 2026 e 2027 |
Il versamento deve essere tempestivo e integrale; è tollerato un ritardo massimo di 5 giorni senza perdita dei benefici.
6. Effetti del mancato pagamento
L’eventuale inadempienza riguarda esclusivamente i carichi collegati alla domanda la cui rata non è stata soddisfatta, senza pregiudizio per altre istanze presentate.
FAQ
1. Chi non può presentare la domanda di riammissione? I contribuenti che hanno versato puntualmente tutte le rate del piano originario non rientrano nella misura.
2. Posso includere nuovi debiti non presenti nella domanda del 2023? No. La riammissione riguarda esclusivamente i carichi già indicati nella richiesta originaria.
3. È possibile presentare più domande distinte? Sì. Il portale consente di inoltrare domande separate; per ciascuna verrà emesso un piano di dilazione autonomo.
4. Cosa accade se salto il pagamento di una rata? Il beneficio decade limitatamente ai carichi collegati alla domanda inadempiente; le altre domande restano valide se regolarmente onorate.
5. Come vengono comunicate le somme da versare? La liquidazione d’ufficio perverrà entro il 30 giugno 2025 tramite i canali indicati (PEC o area riservata).
Studio Romano & Associait
Federico Romano
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