Affrancamento operazioni straordinarie: la Cassazione apre al comportamento concludente
- Studio Romano & Associati

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a cura di Federico Romano

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8482 del 4 aprile 2026, ha riconosciuto che l'opzione per l'imposizione sostitutiva ex art. 176, comma 2-ter, del TUIR può essere esercitata, in astratto, anche mediante comportamento concludente, segnando un'apertura significativa rispetto alla precedente ordinanza n. 3259/2026.
Si tratta di un principio di immediata rilevanza per tutte le imprese coinvolte in fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda, poiché amplia le modalità con cui il contribuente può manifestare la volontà di affrancare i maggiori valori emersi dalle operazioni di riorganizzazione.
Il caso: fusione inversa e compensazione contabile
La controversia riguardava una società che, a seguito di una fusione inversa, aveva compensato contabilmente le plusvalenze derivanti dalla cessione di alcuni beni con il disavanzo di fusione. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato tale operazione, sostenendo che i maggiori valori non potessero beneficiare dell'imposta sostitutiva e andassero assoggettati alle aliquote ordinarie IRES e IRAP.
La Suprema Corte ha confermato la posizione dell'Erario nel caso specifico, ma con una motivazione significativamente diversa rispetto alla precedente ordinanza n. 3259/2026, aprendo di fatto uno spiraglio interpretativo di grande interesse pratico.
L'apertura sul comportamento concludente
Il punto cardine della pronuncia risiede nell'affermazione per cui non è da escludere in astratto che l'opzione per l'imposizione sostitutiva possa essere validamente esercitata attraverso un comportamento concludente. Si tratta di un'apertura che la Cassazione non aveva formulato nella precedente sentenza n. 3259/2026, in cui i toni erano decisamente più restrittivi.
Nel caso esaminato, tuttavia, la compensazione tra plusvalenze e disavanzo è stata ritenuta inidonea a esprimere la volontà di aderire al regime sostitutivo, in quanto contraria alla prassi contabile e tale da occultare parte delle plusvalenze realizzate. Il comportamento concludente, dunque, deve essere univoco e conforme ai principi contabili, non un'operazione che mascheri i valori in gioco.
La Corte ha inoltre ribadito che la validità dell'opzione è subordinata alla sua concreta attuazione ab origine, requisito che nel caso di specie non è stato ravvisato.
Le implicazioni per il regime di affrancamento unico (DLgs. 192/2024)
Sebbene la controversia si riferisca al periodo d'imposta 2007, il principio enunciato ha immediata rilevanza per il regime di affrancamento unico introdotto dal Decreto Legislativo n. 192/2024.
In base alle disposizioni vigenti, si ritiene che restino applicabili, in quanto compatibili, le norme attuative del Decreto Ministeriale 25 luglio 2008, tra cui quella che subordina l'efficacia dell'opzione al regolare e tempestivo versamento dell'imposta sostitutiva — oggi pari al 18% ai fini IRES e/o al 3% ai fini IRAP, senza possibilità di rateizzazione.
Chi intende affrancare i maggiori valori emersi da operazioni straordinarie deve pertanto prestare la massima attenzione non solo alla correttezza del versamento, ma anche alla coerenza del proprio comportamento contabile e dichiarativo fin dall'origine.
Conclusioni operative
Cassazione n. 8482/2026: il comportamento concludente non è escluso come modalità di esercizio dell'opzione per l'imposizione sostitutiva
Requisiti: il comportamento deve essere univoco, conforme alla prassi contabile e non deve occultare i valori interessati dall'affrancamento
Attuazione ab origine: l'opzione richiede versamento tempestivo dell'imposta sostitutiva e corretta rilevazione contabile fin dall'inizio
Estensione al DLgs. 192/2024: il principio si applica anche al nuovo regime di affrancamento unico delle operazioni straordinarie
DM 25 luglio 2008: restano applicabili le regole attuative, incluso l'obbligo di versamento integrale senza rateizzazione
Tabella riassuntiva
Aspetto | Dettaglio |
Pronuncia | Cassazione n. 8482 del 4 aprile 2026 |
Norma di riferimento | Art. 176, comma 2-ter, TUIR |
Operazioni interessate | Fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda |
Principio affermato | Il comportamento concludente non è escluso in astratto come modalità di esercizio dell'opzione |
Requisiti del comportamento | Univocità, conformità ai principi contabili, attuazione ab origine |
Precedente più restrittivo | Cass. n. 3259/2026 |
Regime attuale | Affrancamento unico ex DLgs. 192/2024 |
Aliquota sostitutiva IRES | 18% |
Aliquota sostitutiva IRAP | 3% |
Norme attuative | DM 25 luglio 2008 (applicabili in quanto compatibili) |
Versamento | Integrale, senza possibilità di rateizzazione |
Domande frequenti (FAQ)
Cosa ha stabilito la Cassazione n. 8482/2026 sull'affrancamento nelle operazioni straordinarie?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8482 del 4 aprile 2026, ha stabilito che l'opzione per l'imposizione sostitutiva prevista dall'art. 176, comma 2-ter, del TUIR non è esclusa in astratto se esercitata mediante comportamento concludente. Tuttavia, tale comportamento deve essere univoco, conforme alla prassi contabile e non deve occultare le plusvalenze realizzate. Nel caso esaminato, la compensazione tra plusvalenze e disavanzo di fusione è stata giudicata inidonea perché contraria ai principi contabili.
Quali requisiti deve avere il comportamento concludente per essere valido ai fini dell'affrancamento?
Secondo la Cassazione n. 8482/2026, il comportamento concludente che esprime la volontà di aderire al regime di imposizione sostitutiva ex art. 176, comma 2-ter, TUIR deve possedere tre requisiti: univocità (deve indicare chiaramente l'intenzione di affrancare), conformità alla prassi contabile (non deve mascherare i valori in gioco) e attuazione concreta ab origine (versamento tempestivo dell'imposta sostitutiva e corretta rilevazione contabile fin dall'inizio).
Quali sono le aliquote dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento dei maggiori valori?
L'attuale regime di affrancamento unico, riformato dal Decreto Legislativo n. 192/2024, prevede un'imposta sostitutiva del 18% ai fini IRES e del 3% ai fini IRAP. Queste aliquote sostituiscono le precedenti aliquote a scaglioni del 12%-14%-16%. Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, senza possibilità di rateizzazione, come previsto dal Decreto Ministeriale 25 luglio 2008.
In che modo la sentenza n. 8482/2026 si differenzia dalla precedente n. 3259/2026?
La Cassazione n. 3259/2026 aveva adottato una posizione più restrittiva, non contemplando la possibilità che l'opzione per l'imposizione sostitutiva potesse essere esercitata mediante comportamento concludente. La sentenza n. 8482/2026 segna un'apertura significativa, affermando che tale modalità non è da escludere in astratto, pur rigettando nel caso specifico la pretesa della società per le peculiarità della compensazione contabile effettuata.
Il principio della Cassazione si applica anche al nuovo regime del DLgs. 192/2024?
Sì, il principio espresso dalla Cassazione n. 8482/2026 ha rilevanza diretta per il nuovo regime di affrancamento unico introdotto dal Decreto Legislativo n. 192/2024. In base a tale regime, si ritiene che restino applicabili le disposizioni attuative del Decreto Ministeriale 25 luglio 2008, tra cui l'obbligo di regolare e tempestivo versamento dell'imposta sostitutiva. Le imprese che intendono affrancare i maggiori valori devono assicurarsi che il proprio comportamento sia coerente e documentato fin dall'origine dell'operazione straordinaria.
Studio Romano e Associati
Commercialista Brescia




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