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Participation exemption: commercialità alla cessione

a cura di Federico Romano

Illustrazione flat sulla participation exemption e sul requisito di commercialità alla cessione delle quote

La Cassazione n. 14530/2026 chiarisce che, ai fini della participation exemption di cui all'art. 87 del TUIR, il requisito di commercialità della società partecipata deve essere verificato al momento della cessione della partecipazione.

Il principio interessa società IRES, holding e gruppi che intendono applicare l'esenzione del 95% sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni: la fase preparatoria dell'attività non basta, se alla data del realizzo l'impresa commerciale della partecipata non è ancora effettivamente avviata.

Participation exemption e requisito di commercialità

La participation exemption consente, per i soggetti IRES, l'esenzione del 95% delle plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni, quando ricorrono i requisiti previsti dall'art. 87 del TUIR.

Tra questi requisiti vi è l'esercizio, da parte della società partecipata, di un'effettiva impresa commerciale. Il requisito non è meramente formale: non basta l'oggetto sociale, né è sufficiente che la società sia destinata in futuro a svolgere attività d'impresa.

Il comma 2 dell'art. 87 richiede inoltre che la commercialità sussista ininterrottamente dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo della plusvalenza. La verifica temporale diventa quindi decisiva nelle operazioni su newco, conferimenti d'azienda e riorganizzazioni societarie.

Cessione quote PEX: conta la data del realizzo

La Cassazione ha esaminato una vicenda in cui una società aveva conferito a una newco un'azienda alberghiera, mantenendo però la gestione dell'attività tramite un contratto di comodato gratuito ancora in essere al momento della cessione delle quote della partecipata.

Alla data del trasferimento della partecipazione, la società ceduta non esercitava ancora direttamente l'attività alberghiera: la sua operatività commerciale era rimasta nella fase preparatoria. Per questo motivo è stata esclusa la sussistenza del requisito di commercialità richiesto per la PEX.

Il punto operativo è netto: il requisito va apprezzato al momento del realizzo della plusvalenza. Se l'attività d'impresa parte solo dopo la cessione, la successiva operatività della partecipata non sana l'assenza del requisito alla data rilevante.

  • Momento rilevante: la cessione della partecipazione è la data su cui verificare l'effettivo esercizio dell'impresa.

  • Attività preparatoria: programmazione, assetto organizzativo e avvio non completato non bastano da soli.

  • Gestione da parte del cedente: se l'attività resta esercitata dal soggetto che vende le quote, la partecipata può non risultare commerciale ai fini PEX.

Fase di start up e trascinamento all'indietro

La decisione richiama l'impostazione della circolare Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013 n. 7/E, secondo cui il periodo di start up, in linea generale, non integra ancora esercizio di attività commerciale ai fini della participation exemption.

L'effetto favorevole del cosiddetto trascinamento all'indietro può operare quando, al momento della cessione, l'attività d'impresa è già stata effettivamente avviata e la fase iniziale risulta superata. In quel caso la commercialità può essere valorizzata anche rispetto al periodo precedente.

Diversamente, se alla data della vendita la società partecipata è ancora nella fase preparatoria, manca il presupposto per considerarla impresa commerciale nel periodo richiesto dall'art. 87 del TUIR.

Immobili alberghieri e società operative

La sentenza distingue il caso esaminato da un precedente relativo a un immobile alberghiero in costruzione. In quella diversa ipotesi, la costruzione dell'immobile destinato all'attività propria della società può non impedire la commercialità, se l'attività imprenditoriale viene poi effettivamente esercitata nell'immobile.

La differenza non è marginale: un bene strumentale in costruzione può essere parte dell'organizzazione dell'impresa, mentre una partecipata che non ha ancora assunto la gestione effettiva dell'attività trasferita resta esposta al rischio di non superare il test di commercialità.

Nelle operazioni immobiliari e alberghiere occorre quindi verificare non solo la natura degli asset, ma anche chi esercita concretamente l'attività alla data della cessione e da quando la partecipata può dirsi operativa.

Controlli da fare prima di applicare la PEX

Prima di qualificare una plusvalenza come esente al 95%, è opportuno ricostruire la storia operativa della partecipata, i contratti in essere, la data di avvio dell'attività, i soggetti che hanno gestito l'azienda e la continuità del requisito nel triennio rilevante.

La documentazione deve dimostrare che la partecipata non era solo pronta o destinata a operare, ma svolgeva effettivamente attività commerciale nel momento in cui la partecipazione è stata ceduta.

Takeaway pratici

  • Verificare la data di cessione: è il momento centrale per accertare la commercialità della partecipata.

  • Non confondere start up e attività effettiva: la fase preparatoria non garantisce la PEX.

  • Controllare chi gestisce l'azienda: se l'attività resta al cedente, la partecipata può non avere il requisito.

  • Documentare il triennio PEX: l'art. 87 comma 2 del TUIR richiede continuità dall'inizio del terzo periodo d'imposta precedente al realizzo.

  • Valutare con attenzione immobili e alberghi: la costruzione o destinazione dell'asset non sostituisce la verifica dell'effettivo esercizio d'impresa.

Tabella riassuntiva

Aspetto

Dettaglio

Norma principale

Art. 87 del TUIR sulla participation exemption per soggetti IRES

Beneficio fiscale

Esenzione del 95% della plusvalenza da cessione di partecipazioni, se ricorrono tutti i requisiti

Requisito discusso

Esercizio di impresa commerciale da parte della società partecipata

Momento di verifica

Data di realizzo della plusvalenza, cioè cessione della partecipazione

Periodo richiesto

Commercialità ininterrotta dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo

Pronuncia

Cassazione n. 14530/2026

Prassi richiamata

Circolare Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013 n. 7/E sulla fase di start up

Rischio operativo

PEX negata se alla cessione la partecipata è ancora nella fase preparatoria

Caso newco

Il conferimento di azienda non basta se la gestione effettiva resta al cedente fino alla vendita delle quote

Controllo pratico

Verificare contratti, data di avvio, gestione effettiva e continuità del requisito commerciale

Domande frequenti (FAQ)

Quando si verifica la commercialità della partecipata ai fini PEX?

Ai fini della participation exemption dell'art. 87 del TUIR, la commercialità della partecipata va verificata al momento del realizzo della plusvalenza, cioè alla data di cessione della partecipazione. La Cassazione n. 14530/2026 esclude la PEX se, in quel momento, la società è ancora in fase preparatoria.

La fase di start up consente di applicare la participation exemption?

La fase di start up, secondo la circolare Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013 n. 7/E, in linea generale non è sufficiente a integrare l'esercizio di impresa commerciale richiesto dall'art. 87 del TUIR. La PEX può essere applicata solo se alla cessione l'attività risulta effettivamente avviata.

La PEX spetta se la partecipata inizia l'attività dopo la cessione?

No. In base al principio affermato dalla Cassazione n. 14530/2026, l'avvio dell'attività commerciale successivo alla cessione non sana la mancanza del requisito alla data di realizzo della plusvalenza richiesta dall'art. 87 del TUIR.

Per quanto tempo deve sussistere il requisito di commercialità per la PEX?

L'art. 87 comma 2 del TUIR richiede che il requisito di commercialità della partecipata sussista ininterrottamente dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo della plusvalenza. La continuità va documentata con dati operativi e contrattuali coerenti.

Un immobile alberghiero in costruzione esclude sempre la PEX?

No. Un immobile strumentale in costruzione non esclude automaticamente la commercialità se è destinato all'attività propria della società e l'attività viene poi effettivamente esercitata. Resta però necessario verificare, ai sensi dell'art. 87 del TUIR, che alla cessione la partecipata abbia superato la mera fase preparatoria.

Nota interna: Post sulla Cassazione n. 14530/2026: ai fini PEX conta la commercialità effettiva della partecipata alla data di cessione. Taglio utile per operazioni su newco, conferimenti d'azienda, holding e società immobiliari/alberghiere.

Studio Romano e Associati

Commercialista Brescia

 
 
 

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