Errori contabili: nuovi limiti temporali
- Studio Romano & Associati

- 1 giorno fa
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a cura di Federico Romano

L'art. 83 comma 1-ter del TUIR, come modificato dal DLgs. 192/2025, consente la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili nell'esercizio di correzione solo se vengono rispettati precisi limiti temporali.
La novita' interessa per la prima volta il modello REDDITI 2026, perche' le nuove regole si applicano alle correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1 gennaio 2025.
Errori contabili nel REDDITI 2026
Il DLgs. 192/2025, correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale, incide sul trattamento fiscale delle correzioni contabili e trova applicazione, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dalle correzioni contabilizzate nei bilanci 2025.
Il criterio da considerare non e' l'anno in cui l'errore e' stato commesso, ma l'esercizio in cui l'errore viene corretto. Questo passaggio e' centrale per capire quale disciplina applicare in dichiarazione.
Decorrenza: bilanci relativi agli esercizi iniziati dal 1 gennaio 2025.
Primo impatto dichiarativo: modello REDDITI 2026.
Parametro temporale: rileva l'esercizio di correzione, non quello dell'errore originario.
Procedura semplificata e soggetti revisionati
La procedura semplificata consente, nei casi ammessi, di attribuire rilevanza fiscale alle poste correttive senza dover presentare una dichiarazione integrativa. Il decreto correttivo amplia il perimetro soggettivo, includendo i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.
L'ampliamento soggettivo non equivale pero' a una liberalizzazione piena: il legislatore ha previsto condizioni piu' stringenti sul piano oggettivo e, soprattutto, sul piano temporale.
Bilancio revisionato: il riferimento riguarda i soggetti obbligati alla revisione legale.
Integrativa non sempre necessaria: la semplificazione opera solo quando ricorrono tutti i requisiti.
Controllo preventivo: prima della dichiarazione occorre verificare natura dell'errore, anno di correzione e presenza di attivita' accertative.
Termine di approvazione del bilancio successivo
Il primo limite temporale riguarda la formalizzazione della correzione. L'art. 83 comma 1-ter del TUIR richiede che la correzione sia effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui gli elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati, oppure avrebbero dovuto esserlo.
Sul piano operativo, se un costo e' stato imputato in modo errato nel 2024 invece che nel 2025, oppure se un costo del 2024 non e' stato rilevato, la correzione deve essere effettuata entro il termine di approvazione del bilancio 2025 per poter assumere rilievo fiscale secondo la procedura semplificata.
Errore di competenza: occorre individuare l'esercizio in cui il componente avrebbe dovuto essere rilevato.
Bilancio successivo: la correzione deve arrivare entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
Rischio dichiarativo: una correzione tardiva puo' richiedere il percorso della dichiarazione integrativa.
Accertamenti fiscali e blocco della correzione
Il secondo limite temporale riguarda i rapporti con l'Amministrazione finanziaria. La correzione assume rilievo fiscale solo se effettuata prima della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
La preclusione riguarda le attivita' accertative connesse agli elementi patrimoniali o reddituali oggetto della correzione. Restano invece escluse, secondo la relazione illustrativa al decreto, le comunicazioni emesse nell'ambito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni.
Attivita' rilevanti: accessi, ispezioni, verifiche e altre attivita' amministrative di accertamento formalmente conosciute.
Comunicazioni escluse: artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art. 54-bis del DPR 633/1972.
Operazioni pluriennali: una rettifica su un periodo puo' produrre effetti coerenti anche sui periodi successivi.
Dichiarazione integrativa come strada residua
Quando la correzione contabile non puo' produrre effetti fiscali nell'esercizio di correzione, resta ferma la possibilita' di valutare la presentazione di dichiarazioni integrative, se ne ricorrono i presupposti e se i termini lo consentono.
Per le imprese, la gestione degli errori contabili diventa quindi un controllo da anticipare in fase di chiusura del bilancio: non basta correggere contabilmente l'errore, ma occorre verificare se la correzione e' fiscalmente utilizzabile nel periodo.
Non basta la scrittura contabile: serve anche il rispetto dei requisiti fiscali.
Integrativa da valutare: rimane possibile quando la procedura semplificata non e' applicabile.
Governance di bilancio: errori e rettifiche devono essere censiti prima dell'approvazione.
Takeaway pratici
Mappare gli errori contabili prima della chiusura del bilancio e della dichiarazione.
Verificare la decorrenza: le nuove regole operano dalle correzioni nei bilanci iniziati dal 1 gennaio 2025.
Controllare il termine del bilancio successivo previsto dall'art. 83 comma 1-ter del TUIR.
Accertare l'assenza di verifiche gia' note sugli elementi oggetto di correzione.
Valutare la dichiarazione integrativa quando la correzione non puo' avere rilievo fiscale immediato.
Tabella riassuntiva
Aspetto | Dettaglio |
Norma centrale | Art. 83 comma 1-ter del TUIR sulla rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili |
Decreto correttivo | DLgs. 192/2025, art. 7 comma 2 |
Decorrenza | Correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi iniziati dal 1 gennaio 2025 |
Primo modello interessato | Modello REDDITI 2026 per i soggetti con esercizio solare |
Criterio applicativo | Conta l'esercizio in cui l'errore viene corretto, non quello in cui e' stato commesso |
Soggetti coinvolti | Soggetti obbligati alla revisione legale del bilancio d'esercizio, nei casi previsti dalla disciplina |
Primo limite temporale | Correzione entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello dell'errore |
Secondo limite temporale | Correzione prima dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o accertamenti formalmente conosciuti |
Comunicazioni escluse | Controlli ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972 |
Alternativa operativa | Dichiarazione integrativa, se applicabile, quando la procedura semplificata non produce effetti |
Domande frequenti (FAQ)
Quando gli errori contabili hanno rilevanza fiscale nel REDDITI 2026?
Gli errori contabili corretti nei bilanci relativi agli esercizi iniziati dal 1 gennaio 2025 possono avere rilevanza fiscale nel modello REDDITI 2026 secondo l'art. 83 comma 1-ter del TUIR, come modificato dal DLgs. 192/2025, se sono rispettati i limiti temporali previsti.
Conta l'anno in cui l'errore contabile e' stato commesso o quello in cui viene corretto?
Per applicare la disciplina modificata dal DLgs. 192/2025 conta l'esercizio in cui l'errore contabile viene corretto. L'art. 7 comma 2 del decreto collega la decorrenza alle correzioni rilevate nei bilanci degli esercizi iniziati dal 1 gennaio 2025.
Entro quando va corretta una voce contabile per avere rilevanza fiscale?
L'art. 83 comma 1-ter del TUIR richiede che la correzione sia effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui l'elemento patrimoniale o reddituale e' stato erroneamente rilevato oppure avrebbe dovuto esserlo.
Una verifica fiscale impedisce la correzione fiscale dell'errore contabile?
La correzione non produce effetti secondo l'art. 83 comma 1-ter del TUIR se e' effettuata dopo l'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali il contribuente ha avuto formale conoscenza, quando tali attivita' riguardano gli elementi corretti.
Gli avvisi da controllo automatizzato bloccano la correzione degli errori contabili?
Le comunicazioni derivanti dai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art. 54-bis del DPR 633/1972 non rientrano, secondo la relazione al DLgs. 192/2025, tra le attivita' accertative che bloccano la correzione ai fini dell'art. 83 comma 1-ter del TUIR.
Nota interna: Articolo operativo sui nuovi limiti temporali per la correzione fiscale degli errori contabili dal REDDITI 2026. Evidenzia decorrenza dal 2025, termine di approvazione del bilancio successivo, blocco in caso di accertamenti formalmente conosciuti e residua valutazione della dichiarazione integrativa.
Studio Romano e Associati
Commercialista Brescia




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