Detrazione IVA: fatture a cavallo d’anno incerte
- Studio Romano & Associati

- 11 mag
- Tempo di lettura: 5 min
a cura di Federico Romano

La detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno resta incerta perché l’art. 1 del DPR 100/98 esclude la retroattività per i documenti relativi a operazioni dell’anno precedente, mentre il riesame UE della causa T-689/24 può incidere sull’interpretazione.
Il tema riguarda le fatture ricevute nell’anno successivo rispetto all’effettuazione dell’operazione: in questi casi occorre distinguere tra regola nazionale, principi unionali e gestione prudenziale della liquidazione e della dichiarazione IVA.
Detrazione IVA e fatture a cavallo d’anno: la regola italiana
La disciplina nazionale consente, in via generale, di esercitare la detrazione nel periodo di effettuazione dell’operazione se la fattura è ricevuta e annotata entro il giorno 15 del mese successivo. Questa regola deriva dall’art. 1 del DPR 100/98, modificato dal DL 119/2018, nel contesto della fatturazione elettronica.
La stessa norma, però, mantiene una deroga rilevante: la retroattività non opera per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. Di conseguenza, una fattura 2025 ricevuta nel 2026 resta un caso da trattare con particolare attenzione.
Regola ordinaria: possibile imputazione al periodo di effettuazione se il documento arriva entro il 15 del mese successivo.
Eccezione di fine anno: per le operazioni dell’anno precedente la retroattività è espressamente esclusa dal DPR 100/98.
Effetto pratico: la detrazione può slittare e incidere sulla liquidazione IVA e sulla dichiarazione annuale.
Sentenza UE T-689/24 e riesame C-167/26 RX
Il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza dell’11 febbraio 2026 nella causa T-689/24, ha valorizzato il principio secondo cui la detrazione dovrebbe essere riconosciuta nel periodo in cui il diritto è sorto anche se la fattura è ricevuta nell’anno successivo, purché il documento arrivi entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Il quadro non è ancora definitivo. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con decisione di riesame nella causa C-167/26 RX, dovrà verificare se tale impostazione mette a rischio l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione. Fino all’esito del riesame, l’interpretazione estensiva non può essere considerata stabilizzata.
T-689/24: orientamento favorevole alla retro-imputazione in presenza dei requisiti sostanziali.
C-167/26 RX: riesame pendente sull’impatto sistematico della decisione.
Approccio prudente: evitare automatismi fino a una pronuncia definitiva o a un intervento normativo interno.
Requisito della fattura e principio di neutralità IVA
La questione nasce dal rapporto tra requisiti sostanziali e requisiti formali. Gli artt. 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE collegano il diritto alla detrazione all’esigibilità dell’imposta e, per il suo esercizio, al possesso di una fattura conforme.
La prassi italiana, in particolare la circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2018, individua il momento iniziale per esercitare la detrazione nella compresenza di due condizioni: esigibilità dell’imposta e possesso di una fattura redatta secondo l’art. 21 del DPR 633/72.
La giurisprudenza unionale sul principio di neutralità tende a evitare che violazioni formali impediscano la detrazione quando i requisiti sostanziali sono soddisfatti. Tuttavia il possesso della fattura resta il punto decisivo per delimitare il periodo corretto di esercizio del diritto.
Requisito sostanziale: l’IVA deve essere divenuta esigibile.
Requisito formale: il cessionario o committente deve possedere una fattura valida.
Neutralità IVA: il diritto non dovrebbe essere negato per meri formalismi, ma i termini di esercizio restano centrali.
Cosa fare in liquidazione e dichiarazione IVA
Per le imprese e gli studi professionali il tema è operativo: le fatture ricevute nei primi mesi dell’anno ma riferite a operazioni dell’anno precedente devono essere intercettate, classificate e documentate prima della liquidazione e della dichiarazione annuale.
In assenza di un chiarimento definitivo, è consigliabile mantenere una traccia puntuale della data di effettuazione dell’operazione, della data di ricezione della fattura elettronica, della data di registrazione e della scelta adottata in liquidazione. Questa documentazione consente di motivare il comportamento tenuto in caso di controllo.
Mappare le fatture di confine tra dicembre e gennaio.
Conservare le date SdI e la prova della ricezione del documento.
Valutare il rischio prima di anticipare la detrazione su periodi dell’anno precedente.
Takeaway pratici
Applicare prudenza: l’art. 1 del DPR 100/98 contiene ancora l’eccezione per le operazioni dell’anno precedente.
Monitorare il riesame UE: la causa C-167/26 RX può confermare o ridimensionare l’apertura della sentenza T-689/24.
Documentare le scelte IVA: date di effettuazione, ricezione, registrazione e dichiarazione devono essere coerenti.
Non trattare tutti i ritardi allo stesso modo: le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo non presentano lo stesso rischio delle fatture a cavallo d’anno.
Tabella riassuntiva
Aspetto | Dettaglio |
Norma nazionale | Art. 1 del DPR 100/98, modificato dal DL 119/2018. |
Regola ordinaria | Detrazione nel periodo di effettuazione se la fattura è ricevuta e annotata entro il giorno 15 del mese successivo. |
Eccezione | La retroattività non opera per documenti relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. |
Normativa IVA interna | Art. 21 del DPR 633/72 per la fattura conforme. |
Direttiva UE | Artt. 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE. |
Prassi italiana | Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2018: esigibilità e possesso della fattura devono coesistere. |
Sentenza favorevole | Tribunale UE, causa T-689/24, sentenza 11 febbraio 2026. |
Riesame pendente | Corte di giustizia UE, causa C-167/26 RX, decisione di riesame del 26 marzo 2026. |
Precedenti rilevanti | C-152/02 Terra Baubedarf-Handel e C-521/24 Aptiv Services Hungary. |
Delega fiscale | Art. 7 comma 1 lett. d) n. 3 della L. 111/2023 orientato a una maggiore flessibilità temporale. |
Effetto operativo | Serve una valutazione documentata per le fatture ricevute nell’anno successivo. |
Domande frequenti (FAQ)
Quando si detrae l’IVA delle fatture a cavallo d’anno?
In base all’art. 1 del DPR 100/98, la detrazione può essere retro-imputata al periodo di effettuazione se la fattura è ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo, ma la norma esclude questa retroattività per i documenti relativi a operazioni dell’anno precedente.
La sentenza T-689/24 consente sempre la detrazione IVA nell’anno precedente?
No. La sentenza del Tribunale UE dell’11 febbraio 2026 nella causa T-689/24 ha espresso un orientamento favorevole alla retro-imputazione, ma la decisione è oggetto di riesame nella causa C-167/26 RX e quindi non va trattata come regola definitiva.
Quali requisiti servono per esercitare la detrazione IVA?
Gli artt. 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE richiedono l’esigibilità dell’imposta e, per l’esercizio del diritto, il possesso di una fattura. In Italia la circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2018 collega il dies a quo alla compresenza di esigibilità e fattura conforme all’art. 21 del DPR 633/72.
Cosa cambia con il riesame C-167/26 RX sulle fatture ricevute l’anno dopo?
Il riesame C-167/26 RX dovrà stabilire se l’interpretazione della causa T-689/24 è compatibile con l’unità e la coerenza del diritto UE. Fino alla decisione, le imprese devono considerare ancora rilevante l’eccezione prevista dall’art. 1 del DPR 100/98.
Come documentare le fatture IVA ricevute a gennaio per operazioni di dicembre?
Per ogni fattura occorre conservare data di effettuazione dell’operazione, data di ricezione tramite Sistema di Interscambio, data di registrazione e periodo di detrazione scelto. Questa tracciabilità supporta la posizione adottata in dichiarazione IVA e in caso di controllo.
Nota interna: Post su fatture a cavallo d’anno e detrazione IVA: il focus è sul contrasto tra art. 1 DPR 100/98, apertura del Tribunale UE T-689/24 e riesame C-167/26 RX. Taglio prudenziale e operativo per imprese e studi.
Studio Romano e Associati
Commercialista Brescia




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