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Iper-ammortamento 2026: ordini 2025 ammessi

a cura di Federico Romano

Illustrazione flat su iper-ammortamento 2026 per beni 4.0 ordinati nel 2025 e consegnati nel 2026

Il DM 7 maggio 2026, attuativo dell'art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025, consente l'iper-ammortamento 2026 per i beni 4.0 ordinati nel 2025 ma consegnati nel 2026 quando l'investimento risulta effettuato secondo l'art. 109 del TUIR e non beneficia del credito d'imposta 4.0.

La questione interessa le imprese che hanno prenotato beni strumentali entro il 31 dicembre 2025, magari con ordine e acconto, ma ricevono il bene nel 2026. La data da controllare non e' quella della prenotazione commerciale, bensi' quella di effettuazione fiscale dell'investimento, insieme al coordinamento con il credito d'imposta 4.0 previsto dalla legge di bilancio 2025.

Iper-ammortamento 2026: conta l'effettuazione fiscale

L'art. 2 del DM 7 maggio 2026 ammette al nuovo iper-ammortamento gli investimenti completati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Per i beni 4.0, il completamento coincide con la data di effettuazione dell'investimento in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, secondo le regole generali dell'art. 109 commi 1 e 2 del TUIR.

In pratica, per i beni mobili rilevano normalmente la consegna o la spedizione. Se pero' il contratto prevede che l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale si produca in un momento successivo, rileva tale momento successivo. I principi contabili adottati dall'impresa non spostano questa regola fiscale.

Ordine 2025 e acconto 20% non chiudono la porta

Il fatto che l'investimento sia stato avviato nel 2025, con ordine e acconto, non esclude di per se' il nuovo iper-ammortamento. Se il bene e' consegnato nel 2026, l'investimento puo' collocarsi nel periodo agevolato dal DM 7 maggio 2026, sempre che siano rispettate le altre condizioni previste per i beni 4.0.

Resta pero' decisivo il rapporto con il credito d'imposta 4.0. L'art. 1 comma 431 della L. 199/2025 esclude dal nuovo iper-ammortamento gli investimenti che beneficiano delle regole dell'art. 1 comma 446 della L. 207/2024, cioe' del credito d'imposta 4.0 riconosciuto anche per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025 con ordine accettato e acconto minimo del 20%.

Consegna entro o dopo il 30 giugno 2026

Per gli investimenti prenotati nel 2025, il credito d'imposta 4.0 richiede l'effettuazione entro il termine lungo del 30 giugno 2026. Se il bene e' consegnato entro tale data, l'impresa deve verificare se l'investimento rientra nel credito 4.0 e, in tal caso, considerare il divieto di accesso al nuovo iper-ammortamento per gli investimenti che beneficiano di quel credito.

Se invece la consegna avviene dopo il 30 giugno 2026, manca il presupposto temporale per il credito d'imposta 4.0 collegato alla prenotazione del 2025. In questo scenario il bene puo' essere valutato ai fini del nuovo iper-ammortamento, se rientra tra i beni agevolabili e se il completamento cade nel periodo 1 gennaio 2026 - 30 settembre 2028.

Rinuncia al credito 4.0: profilo da monitorare

La situazione piu' delicata riguarda i beni prenotati nel 2025, consegnati nel 2026 e potenzialmente ancora rientranti nel credito d'imposta 4.0. La disciplina del nuovo iper-ammortamento esclude gli investimenti che beneficiano del credito, ma il coordinamento operativo della rinuncia al credito 4.0 richiede chiarimenti amministrativi specifici.

Prima di impostare la scelta, e' quindi opportuno ricostruire lo stato delle comunicazioni gia' inviate, l'eventuale maturazione del credito, le condizioni temporali dell'investimento e la convenienza fiscale complessiva. Una decisione affrettata puo' generare incoerenze tra agevolazione scelta, documentazione tecnica e comunicazioni di completamento.

Adempimenti per fruire dell'iper-ammortamento

Il completamento fiscale dell'investimento non basta da solo. Per usare il nuovo iper-ammortamento occorrono anche l'entrata in funzione, l'interconnessione del bene al sistema aziendale, la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile, secondo le regole attuative del DM 7 maggio 2026.

La documentazione deve essere coerente con la data di consegna o spedizione, con le clausole contrattuali, con l'interconnessione e con la comunicazione di completamento. Per le imprese che hanno ordini 2025 ancora in corso, la priorita' e' creare una scheda per ciascun investimento, distinguendo credito 4.0, nuovo iper-ammortamento e casi ancora da chiarire.

  • Verificare la data di effettuazione fiscale secondo l'art. 109 del TUIR.

  • Controllare se l'investimento beneficia del credito 4.0 ex art. 1 comma 446 L. 207/2024.

  • Separare i beni consegnati entro il 30 giugno 2026 da quelli consegnati successivamente.

  • Raccogliere perizia, certificazione contabile e prove di interconnessione prima della comunicazione di completamento.

  • Monitorare i chiarimenti sulla rinuncia al credito 4.0 quando il bene potrebbe rientrare in entrambe le discipline.

Takeaway pratici

  • La prenotazione nel 2025 non esclude automaticamente l'iper-ammortamento 2026 se il bene 4.0 e' consegnato nel 2026.

  • La data centrale e' quella di effettuazione fiscale secondo l'art. 109 del TUIR, non la sola data dell'ordine.

  • Il credito d'imposta 4.0 resta incompatibile con il nuovo iper-ammortamento per gli investimenti che ne beneficiano.

  • Dopo il 30 giugno 2026 il credito 4.0 prenotato nel 2025 viene meno, ma l'investimento puo' essere esaminato per il nuovo incentivo.

  • Perizia, interconnessione, entrata in funzione e certificazione contabile devono essere pianificate insieme alla scelta dell'agevolazione.

Tabella riassuntiva

Aspetto

Dettaglio

Norma attuativa

DM 7 maggio 2026 sul nuovo iper-ammortamento ex art. 1 commi 427-436 L. 199/2025

Periodo agevolato

Investimenti completati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028

Beni interessati

Beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, con caratteristiche 4.0

Data rilevante

Effettuazione dell'investimento secondo art. 109 commi 1 e 2 del TUIR

Regola pratica

Per i beni mobili rilevano consegna o spedizione, salvo effetto traslativo successivo previsto dal contratto

Ordine 2025

Ordine e acconto nel 2025 non impediscono l'iper-ammortamento se il bene e' effettuato nel 2026

Credito 4.0

Investimenti che beneficiano dell'art. 1 comma 446 L. 207/2024 esclusi dal nuovo iper-ammortamento

Acconto minimo

Per il credito 4.0 prenotato nel 2025 rileva l'acconto minimo del 20% entro il 31 dicembre 2025

Termine lungo

Credito 4.0 collegato alla prenotazione 2025 subordinato all'effettuazione entro il 30 giugno 2026

Adempimenti

Entrata in funzione, interconnessione, perizia tecnica asseverata, certificazione contabile e comunicazione di completamento

Domande frequenti (FAQ)

Un bene ordinato nel 2025 e consegnato nel 2026 puo' avere l'iper-ammortamento?

Si', il DM 7 maggio 2026 consente l'iper-ammortamento per gli investimenti completati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Per i beni 4.0 ordinati nel 2025 ma consegnati nel 2026 occorre verificare l'effettuazione secondo l'art. 109 del TUIR e l'assenza di beneficio dal credito d'imposta 4.0.

Per l'iper-ammortamento conta la data dell'ordine o della consegna?

Per il nuovo iper-ammortamento conta la data di effettuazione fiscale dell'investimento. In base all'art. 109 commi 1 e 2 del TUIR, per i beni mobili rilevano in genere consegna o spedizione, salvo che il contratto preveda un effetto traslativo o costitutivo successivo.

Credito 4.0 e iper-ammortamento 2026 sono cumulabili sullo stesso bene?

No. L'art. 1 comma 431 della L. 199/2025 esclude dal nuovo iper-ammortamento gli investimenti che beneficiano del credito d'imposta 4.0 disciplinato dall'art. 1 comma 446 della L. 207/2024. La scelta va quindi coordinata prima di usare l'agevolazione.

Cosa succede se il bene prenotato nel 2025 arriva dopo il 30 giugno 2026?

Se il bene prenotato nel 2025 e' effettuato dopo il 30 giugno 2026, non risulta rispettato il termine lungo previsto dall'art. 1 comma 446 della L. 207/2024 per il credito d'imposta 4.0. Il bene puo' essere valutato per l'iper-ammortamento se rispetta il DM 7 maggio 2026 e le condizioni 4.0.

Quali documenti servono per usare l'iper-ammortamento 2026?

Per fruire dell'iper-ammortamento non basta la consegna del bene: servono entrata in funzione, interconnessione, perizia tecnica asseverata, certificazione contabile e comunicazione di completamento, secondo il DM 7 maggio 2026 attuativo dell'art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025.


Studio Romano e Associati

Commercialista Brescia

 
 
 

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