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Iper-ammortamento 2026: perizia sempre obbligatoria

a cura di Federico Romano

Illustrazione flat su iper-ammortamento 2026 e perizia asseverata

L'art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 e il DM 7 maggio 2026 impongono, per il nuovo iper-ammortamento 2026, la perizia tecnica asseverata per tutti i beni agevolabili, senza autodichiarazione sotto 300.000 euro.

La nuova disciplina rende quindi centrale la fase documentale: l'impresa deve programmare in anticipo perizia, analisi tecnica, certificazione contabile e conservazione dei documenti, per evitare contestazioni in sede di controllo.

Perizia asseverata per tutti i beni 4.0

Il DM 7 maggio 2026 disciplina gli adempimenti documentali agli artt. 6 e 7 e richiede una perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica, per attestare le condizioni di accesso all'agevolazione.

La perizia deve comprovare le caratteristiche tecniche dei beni materiali e immateriali 4.0, la loro riconducibilita' agli Allegati IV e V alla L. 199/2025 e l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni materiali destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, la perizia deve inoltre verificare le specifiche caratteristiche previste dall'art. 8 del DM 7 maggio 2026.

Nessuna autodichiarazione sotto 300.000 euro

La regola operativa piu' rilevante e' l'assenza di una soglia di semplificazione: anche per investimenti di importo ridotto, la perizia tecnica asseverata resta necessaria.

Non e' quindi replicato il meccanismo previsto da precedenti agevolazioni, nelle quali era possibile ricorrere all'autodichiarazione del legale rappresentante sotto determinate soglie, pari a 300.000 euro per il vecchio credito d'imposta 4.0 e a 500.000 euro per i precedenti iper-ammortamenti.

Per le imprese, questo significa che il costo e i tempi della perizia devono essere considerati gia' nella fase di valutazione dell'investimento.

Soggetti abilitati e certificazione contabile

La perizia tecnica puo' essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato mediante attestazione corredata da analisi tecnica. I soggetti incaricati devono essere dotati di idonea copertura assicurativa.

Nel settore agricolo, per i beni 4.0, la perizia puo' essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

L'art. 7 del DM 7 maggio 2026 richiede inoltre una certificazione contabile sull'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e sulla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa. La certificazione e' rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale ai sensi del DLgs. 39/2010; per le imprese non obbligate alla revisione legale, interviene un revisore legale o una societa' di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010.

Fatture senza dicitura normativa obbligatoria

Ne' l'art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 ne' il DM 7 maggio 2026 prevedono una specifica dicitura normativa da indicare nelle fatture relative agli investimenti agevolabili.

Questa impostazione semplifica la gestione rispetto ad alcune precedenti agevolazioni, ma non riduce l'onere probatorio dell'impresa: fatture, documenti di trasporto, contratti, ordini, registrazioni contabili, perizie e attestazioni devono restare coerenti tra loro e disponibili in caso di controllo.

Conservazione documentale e cause di decadenza

L'art. 9 del DM 7 maggio 2026 impone all'impresa di conservare e rendere disponibile la documentazione necessaria a verificare correttezza e veridicita' delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati trasmessi tramite la piattaforma informatica.

L'art. 10 del DM 7 maggio 2026 individua tra le cause di decadenza l'assenza dei requisiti di ammissibilita', la documentazione irregolare per fatti imputabili all'impresa e non sanabili, la mancata conservazione della documentazione idonea a provare costi e beneficio, nonche' le false dichiarazioni rese nella procedura.

Takeaway pratici

  • Verificare prima dell'investimento se il bene rientra negli Allegati IV e V alla L. 199/2025 o tra i beni energetici dell'art. 8 del DM 7 maggio 2026.

  • Incaricare per tempo il professionista o l'ente chiamato a rilasciare la perizia tecnica asseverata.

  • Coordinare perizia tecnica, certificazione contabile e comunicazione di completamento.

  • Conservare in un fascicolo unico fatture, DDT, contratti, registrazioni contabili, analisi tecniche, perizie e attestazioni.

  • Non fare affidamento su autodichiarazioni sostitutive: per il nuovo iper-ammortamento 2026 la perizia serve per tutti i beni.

Tabella riassuntiva

Aspetto

Dettaglio

Norma agevolativa

Art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025

Decreto attuativo

DM 7 maggio 2026

Adempimenti documentali

Artt. 6 e 7 del DM 7 maggio 2026

Perizia tecnica

Sempre richiesta per i beni agevolabili, a prescindere dall'importo

Soglia 300.000 euro

Non consente autodichiarazione sostitutiva nel nuovo iper-ammortamento

Beni 4.0

Verifica di Allegati IV e V alla L. 199/2025 e interconnessione

Beni energetici

Verifica delle caratteristiche dell'art. 8 del DM 7 maggio 2026

Certificazione contabile

Richiesta dall'art. 7 del DM 7 maggio 2026 sulle spese ammissibili

Fatture

Nessuna dicitura normativa specifica prevista dalla norma o dal DM

Conservazione

Obbligo documentale ai sensi dell'art. 9 del DM 7 maggio 2026

Decadenza

Rischio in caso di requisiti assenti, documenti irregolari, mancata conservazione o false dichiarazioni

Domande frequenti (FAQ)

Serve sempre la perizia per l'iper-ammortamento 2026?

Si'. Per il nuovo iper-ammortamento previsto dall'art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 e attuato dal DM 7 maggio 2026, la perizia tecnica asseverata e' richiesta per i beni agevolabili a prescindere dall'importo dell'investimento.

Si puo' usare l'autodichiarazione sotto 300.000 euro?

No. Il DM 7 maggio 2026 non prevede una deroga che consenta l'autodichiarazione del legale rappresentante sotto 300.000 euro; la perizia asseverata resta quindi necessaria anche per investimenti inferiori a tale soglia.

Chi puo' rilasciare la perizia tecnica asseverata?

La perizia puo' essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi, oppure da un ente di certificazione accreditato con attestazione e analisi tecnica. Per i beni 4.0 agricoli possono intervenire anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.

E' obbligatoria una dicitura in fattura per l'iper-ammortamento 2026?

No. Ne' l'art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 ne' il DM 7 maggio 2026 prevedono una specifica dicitura normativa da riportare nelle fatture relative agli investimenti agevolabili.

Quali documenti vanno conservati per evitare la decadenza?

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del DM 7 maggio 2026, l'impresa deve conservare documenti tecnici e contabili idonei a dimostrare requisiti, costi e beneficio: perizie, attestazioni, fatture, documenti di trasporto, contratti, registrazioni contabili e ogni documento relativo all'acquisizione dei beni agevolati.


Studio Romano e Associati

Commercialista Brescia

 
 
 

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