Cartella nel concordato: notifica valida
- Studio Romano & Associati

- 5 giorni fa
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a cura di Federico Romano

La Cassazione, con ordinanza n. 13140/2026 depositata il 7 maggio 2026, ha stabilito che la notifica della cartella di pagamento durante il concordato preventivo non e' nulla per il solo art. 168 del Regio decreto n. 267/1942, perche' non avvia di per se' l'esecuzione forzata.
Il principio interessa imprese in crisi, professionisti e creditori pubblici: la cartella puo' rendere conoscibile e opponibile il credito, ma non consente da sola l'aggressione individuale del patrimonio del debitore.
Cartella di pagamento e concordato preventivo
La cartella notificata dopo il deposito della domanda di concordato preventivo resta valida se si limita a portare a conoscenza del debitore la pretesa e a rendere il credito opponibile nella procedura. L'atto puo' contenere anche un'intimazione al pagamento, ma questa componente non basta a trasformarlo automaticamente in un'azione esecutiva vietata.
La decisione valorizza la natura composita della cartella: da un lato titolo e intimazione, dall'altro atto recettizio con funzione di emersione del credito. Finche' non segue un atto esecutivo in senso proprio, non si verifica una sottrazione di beni alla massa e non viene alterata la par condicio creditorum.
Art. 168 RD 267/1942: cosa blocca davvero
L'art. 168 del Regio decreto n. 267/1942 vieta ai creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese fino alla definitivita' dell'omologazione.
Il divieto riguarda quindi gli atti che incidono in modo coattivo sul patrimonio, come il pignoramento, il sequestro conservativo o altre iniziative individuali di aggressione. La notifica della cartella rimane invece in una fase prodromica: non produce spossessamento, non vincola beni specifici e non determina un prelievo forzoso.
Validita' dell'atto: la cartella non e' nulla per il solo fatto di essere notificata durante il concordato.
Efficacia esecutiva: l'uso della cartella come base per azioni individuali resta bloccato se opera l'art. 168 RD 267/1942.
Effetti pratici per impresa e riscossione
Per l'impresa ammessa o in accesso al concordato, la cartella non deve essere ignorata solo perche' notificata durante la procedura. Occorre verificare termini di impugnazione, natura del credito, periodo di competenza, anteriorita' rispetto alla domanda e coordinamento con il piano concordatario.
Per l'Amministrazione finanziaria e per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la notifica puo' servire a cristallizzare e rendere opponibile la pretesa, ma non abilita automaticamente l'esecuzione individuale. L'azione esecutiva successiva resta bloccata se ricade nel perimetro dell'art. 168 del RD 267/1942.
Estratto di ruolo e ammissione al concorso
Il fatto che, ai fini concorsuali, possa essere sufficiente l'estratto di ruolo non rende vietata la cartella. La non indispensabilita' dell'atto per l'ammissione del credito non equivale a nullita' della sua notifica.
Il punto operativo e' diverso: il credito fiscale deve essere gestito nel concorso secondo le regole della procedura, mentre la riscossione individuale resta sospesa quando assume forma esecutiva o cautelare. La cartella, quindi, puo' rilevare per conoscenza, contestazione e opponibilita', ma non consente da sola l'aggressione del patrimonio.
Takeaway pratici
Verificare subito le date di deposito e pubblicazione della domanda di concordato rispetto alla notifica della cartella.
Distinguere validita' e riscossione: la cartella puo' essere valida, anche se non utilizzabile per procedere individualmente.
Monitorare i termini di impugnazione: la pendenza del concordato non rende automaticamente nulla la notifica.
Contestare pignoramenti o misure cautelari successive se violano l'art. 168 del RD 267/1942.
Coordinare il credito tributario con piano, domanda di ammissione e documentazione concorsuale.
Tabella riassuntiva
Aspetto | Dettaglio |
Norma centrale | Art. 168 del Regio decreto n. 267/1942 |
Pronuncia | Cassazione, ordinanza n. 13140/2026, depositata il 7 maggio 2026 |
Procedura interessata | Concordato preventivo regolato dalla legge fallimentare |
Regola principale | La notifica della cartella durante il concordato non e' nulla di per se' |
Limite effettivo | Sono vietate le azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio |
Esempio di atto esecutivo | Pignoramento successivo alla cartella |
Funzione della cartella | Atto di intimazione, titolo e strumento di opponibilita' del credito |
Effetto nel concorso | Il credito deve essere fatto valere secondo le regole concorsuali |
Estratto di ruolo | Puo' essere sufficiente ai fini concorsuali, ma non rende vietata la cartella |
Rischio operativo | Trascurare termini di impugnazione o confondere notifica e riscossione coattiva |
Domande frequenti (FAQ)
La cartella notificata durante il concordato preventivo e' nulla?
No. Secondo la Cassazione n. 13140/2026, la cartella notificata durante il concordato preventivo non e' nulla per il solo art. 168 del RD 267/1942, perche' la notifica non coincide con l'inizio dell'esecuzione forzata.
L'art. 168 RD 267/1942 vieta anche la notifica della cartella?
L'art. 168 del RD 267/1942 vieta l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari dei creditori anteriori, ma non blocca automaticamente un atto prodromico come la cartella di pagamento se non segue un'aggressione coattiva del patrimonio.
Quando inizia l'esecuzione tributaria vietata nel concordato?
Nella riscossione tributaria l'esecuzione individuale rilevante ai fini dell'art. 168 del RD 267/1942 inizia con atti esecutivi successivi alla cartella, in particolare con il pignoramento, non con la sola notifica della cartella.
L'impresa in concordato deve impugnare la cartella notificata?
Se la cartella contiene vizi propri o contesta un credito non dovuto, l'impresa deve valutare l'impugnazione nei termini ordinari. La pendenza del concordato preventivo non elimina automaticamente l'onere di contestare l'atto.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione puo' procedere dopo la cartella?
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione puo' notificare la cartella, ma gli atti esecutivi o cautelari successivi contro il patrimonio del debitore restano soggetti al divieto dell'art. 168 del RD 267/1942 se il credito e' anteriore e la procedura e' pendente.
Nota interna: Post su Cassazione n. 13140/2026: la cartella notificata dopo la domanda di concordato non e' nulla, perche' l'art. 168 del RD 267/1942 blocca gli atti esecutivi e cautelari ma non la funzione accertativa e di opponibilita' del credito. Tema utile per imprese in crisi, ruoli fiscali e gestione dei termini di impugnazione.
Studio Romano e Associati
Commercialista Brescia




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