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CPB e studi associati: l'adesione è salva anche con bienni disallineati tra soci

a cura di Federico Romamo

Illustrazione articolo CPB studi associati

Con le risposte a interpello n. 100/2026 e n. 103/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi e rilevanti chiarimenti in materia di Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i professionisti che operano all'interno di studi associati e società tra professionisti (STP/STA). Il principio cardine è chiaro: il mero disallineamento temporale dei bienni di adesione tra lo studio e i singoli soci non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB.

Il quadro normativo: artt. 11 e 21 del DLgs. 13/2024

La disciplina del CPB per gli studi professionali associati è regolata dal combinato disposto degli artt. 11 e 21, comma 1, lett. b-quinquies) e b-sexies) del DLgs. 13/2024. Queste disposizioni prevedono l'esclusione dal regime concordatario quando non si verifichi la contemporanea adesione del soggetto collettivo (lo studio associato o la STP) e di tutti i soci o associati.

L'Agenzia delle Entrate ha tuttavia progressivamente limitato la portata di tale principio, facendo salva l'adesione in diversi casi in cui il CPB non viene applicato da uno dei soggetti interessati non per scelta, ma a causa di limitazioni soggettive — come la mancanza di un ISA applicabile o la presenza di cause di esclusione dagli ISA.

Interpello n. 100/2026: studio associato con cambio di soci

La risposta a interpello n. 100/2026 affronta un caso concreto particolarmente significativo: uno studio professionale associato, composto da due soci, ha aderito al CPB 2025-2026. Il socio di maggioranza ha anch'egli aderito al CPB per il medesimo biennio, mentre il socio di minoranza non ha aderito e ha receduto dallo studio a decorrere dal 1° gennaio 2025.

A partire dalla stessa data è subentrato un nuovo socio, il quale aveva in corso un'adesione al CPB per il biennio 2024-2025. L'Agenzia chiarisce che, avendo aderito al CPB sia lo studio, sia il socio di maggioranza, sia il nuovo socio di minoranza, il mero disallineamento dei bienni di adesione non costituisce causa di esclusione dal CPB.

Tuttavia, l'eventuale mancato rinnovo per il biennio 2026-2027 da parte del socio di minoranza che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025 costituirà causa di cessazione dal CPB per l'anno 2026.

Cessazione limitata al singolo anno, non all'intero biennio

Un aspetto particolarmente rilevante della risposta n. 100/2026 riguarda la portata temporale della cessazione. L'Agenzia delle Entrate sembra circoscrivere la cessazione dal CPB al solo anno in cui si verifica il mancato rinnovo, anziché estenderla all'intero biennio concordatario.

Questo orientamento è di grande importanza pratica: significa che se il socio di minoranza non rinnova per il 2026-2027, la cessazione si produrrà limitatamente all'anno 2026, senza travolgere retroattivamente l'adesione per gli anni precedenti.

Imprenditori individuali esclusi dalla causa di cessazione

Con la risposta a interpello n. 103/2026, l'Agenzia delle Entrate conferma un principio già enunciato nella FAQ del 25 settembre 2025: la causa di esclusione/cessazione prevista dagli artt. 11 e 21 del DLgs. 13/2024 non si applica agli imprenditori individuali.

Ciò in quanto le norme fanno espresso riferimento a "società ed enti" e non, genericamente, all'imprenditore o al "soggetto giuridico". Nel caso specifico, l'acquisto di un'azienda operante nel settore dell'elaborazione elettronica dati da parte di un agente di commercio che ha aderito al CPB 2025-2026 non comporta la cessazione del concordato, non applicandosi l'art. 11, comma 1, lett. b-ter) del DLgs. 13/2024.

Conclusioni operative per professionisti e studi associati

I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate rappresentano un importante passo avanti nella definizione dei confini applicativi del CPB per gli studi professionali. Si consiglia ai professionisti e agli studi associati di verificare attentamente la posizione di ciascun socio rispetto al concordato, monitorando le scadenze di rinnovo per evitare cessazioni involontarie.

Lo Studio Romano & Associati è a disposizione per un'analisi personalizzata della vostra situazione.

Tabella riassuntiva

Aspetto

Dettaglio

Normativa di riferimento

Artt. 11 e 21, DLgs. 13/2024

Causa di esclusione

Mancata adesione contemporanea studio + tutti i soci

Eccezione riconosciuta

Limitazioni soggettive (no ISA applicabile, cause esclusione ISA)

Interpello n. 100/2026

Disallineamento bienni non è causa di esclusione

Portata della cessazione

Limitata al singolo anno, non all'intero biennio

Interpello n. 103/2026

Imprenditori individuali esclusi dalla causa di cessazione

Soggetti interessati

Studi associati, STP, STA e relativi soci

Obbligo di rinnovo

Il mancato rinnovo del socio è causa di cessazione per l'anno interessato

Consiglio operativo

Monitorare scadenze rinnovo CPB per ogni socio dello studio

Domande frequenti (FAQ)

Il disallineamento dei bienni di adesione al CPB tra studio e soci causa l'esclusione dal concordato?

No. L'Agenzia delle Entrate, con l'interpello n. 100/2026, ha chiarito che il mero disallineamento temporale dei bienni di adesione tra lo studio associato e i singoli soci non costituisce causa di esclusione dal CPB, purché tutti i soggetti abbiano un CPB in corso.

Cosa succede se un socio non rinnova il CPB per il biennio successivo?

Il mancato rinnovo da parte di un socio costituisce causa di cessazione dal CPB, ma limitatamente al singolo anno in cui si verifica il mancato rinnovo, non per l'intero biennio concordatario.

Un imprenditore individuale che acquista un'azienda perde il CPB?

No. L'interpello n. 103/2026 conferma che la causa di cessazione prevista dall'art. 11 del DLgs. 13/2024 non si applica agli imprenditori individuali, in quanto la norma fa riferimento esclusivamente a "società ed enti".

Se un socio recede dallo studio e viene sostituito, il CPB dello studio resta valido?

Sì, a condizione che il nuovo socio abbia anch'egli un CPB in corso. Il cambio di compagine sociale non invalida automaticamente l'adesione dello studio, come chiarito dall'interpello n. 100/2026.

Quali sono le cause che fanno salva l'adesione al CPB anche senza contemporaneità?

L'adesione è salva quando il CPB non viene applicato da un socio non per scelta, ma per limitazioni soggettive, come la mancanza di un ISA applicabile o la presenza di cause di esclusione dagli ISA.


Studio Romano e Associati

Commercialista Brescia

 
 
 

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