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Eccezioni non previste nel regime del concordato biennale

Immagine del redattore: Studio Romano & AssociatiStudio Romano & Associati

Ambiguità nella trattazione dei ricavi da cessione di clientela nel contesto normativo


Concordato Biennale: Analisi Critica

La partecipazione al regime di concordato preventivo biennale generalmente stabilisce un accordo biennale sul reddito generato dall'attività d'impresa o professionale. Redditi superiori o inferiori a quanto pattuito con l'Agenzia delle Entrate non influenzano il calcolo delle imposte sui redditi per il periodo concordato.


Tuttavia, la normativa può presentare complessità non immediatamente evidenti. Secondo le disposizioni contenute negli articoli 15-18 del DLgs. 13/2024, il reddito imponibile durante i periodi di validità del concordato preventivo biennale potrebbe differire da quello proposto dall'Agenzia delle Entrate (e accettato dal contribuente), data la necessità di considerare specifici elementi identificati dalla legge.


Ad esempio, l'articolo 15 del DLgs. 13/2024 stabilisce i criteri per la valutazione del reddito da lavoro autonomo nel contesto del concordato, in particolare per coloro che adottano gli ISA.


Tale articolo prevede che il reddito imponibile, proposto al contribuente per il concordato biennale, sia quello definito dall'articolo 54, comma 1, del TUIR. Pertanto, per i lavoratori autonomi, il reddito concordato si basa sulla differenza tra i compensi ricevuti nel periodo d'imposta, in denaro o in natura, inclusi gli utili di partecipazione, e le spese sostenute per l'esercizio dell'attività professionale, esclusi i contributi previdenziali e assistenziali.


La norma esclude specificatamente dal calcolo del reddito concordato:

  • le plusvalenze e minusvalenze menzionate negli articoli 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR (generalmente legate ai beni strumentali);

  • i redditi o quote derivanti da società di persone o associazioni professionali, come definito dall'articolo 5 del TUIR.


Le variazioni di reddito derivanti da plusvalenze, minusvalenze e partecipazioni alterano il reddito concordato e, di conseguenza, l'imposta applicabile. La capacità dell'Agenzia delle

Entrate di prevedere tali situazioni si limita ai casi ordinari; eventuali fattori straordinari devono essere valutati dettagliatamente. Ciò implica che, secondo l'articolo 15 del decreto "Accertamento", le variazioni di reddito dovute a plusvalenze, minusvalenze o partecipazioni influenzeranno il reddito concordato solo retroattivamente, se effettivamente si manifestano.


L'articolo 15 del DLgs. 13/2024 esclude specificamente le plusvalenze e minusvalenze di cui agli articoli 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR, ma non menziona il successivo comma 1-quater, che indica i ricavi da cessione di clientela o da elementi immateriali legati all'attività professionale come componenti del reddito. Senza un riferimento esplicito, tali ricavi non dovrebbero influire sulla determinazione del reddito imponibile, a differenza delle plusvalenze, minusvalenze e redditi da partecipazioni.


I ricavi ottenuti per questi motivi durante il concordato biennale potrebbero quindi rientrare nella norma generale dell'articolo 19 del DLgs. 13/2024, che stabilisce che eventuali maggiori redditi non influenzano la determinazione delle imposte sui redditi.


La conclusione dell'attività determina la fine del concordato È importante notare che, durante la validità del concordato, i ricavi dalla cessione di clientela diventano rilevanti se l'attività viene cessata contemporaneamente dal cedente; ciò comporta la terminazione del concordato biennale e l'applicazione delle norme ordinarie dell'articolo 54 del TUIR.


La gestione dei ricavi dalla cessione di clientela nel contesto del concordato biennale rimane pertanto ambigua, potenzialmente generando comportamenti non coerenti con lo spirito della normativa; si rendono necessari ulteriori chiarimenti da parte delle autorità competenti.



FAQ

  1. Cosa è il concordato preventivo biennale? Il concordato preventivo biennale è un regime che consente di pattuire con l'Agenzia delle Entrate un accordo sul reddito generato dall'attività d'impresa o professionale per un periodo di due anni. Questo accordo stabilisce in anticipo l'ammontare del reddito imponibile, indipendentemente dai redditi effettivi maggiori o minori riscontrati nel periodo.

  2. Quali redditi sono esclusi dal calcolo nel concordato preventivo biennale? Nel calcolo del reddito concordato sono esclusi specifici elementi, tra cui le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni strumentali, come definito dagli articoli 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR, e i redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni professionali.

  3. Come influenzano il concordato preventivo biennale i ricavi da cessione di clientela? Secondo la normativa vigente, i ricavi ottenuti dalla cessione di clientela o da elementi immateriali legati all'attività professionale non sono esplicitamente considerati nella determinazione del reddito concordato, a meno che non si verifichi la cessazione dell'attività, situazione in cui tali ricavi tornano ad essere rilevanti.

  4. Cosa accade al concordato preventivo biennale in caso di chiusura dell'attività? In caso di chiusura dell'attività durante il periodo di validità del concordato, il concordato stesso termina e si applicano le norme ordinarie per la determinazione del reddito imponibile, inclusi i corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela, secondo l'articolo 54 del TUIR.

  5. Sono previsti chiarimenti o aggiornamenti sulla gestione del concordato preventivo biennale? Data l'ambiguità su alcuni aspetti del concordato preventivo biennale, in particolare riguardo alla trattazione dei ricavi da cessione di clientela, si rendono necessari ulteriori chiarimenti da parte delle autorità competenti. Al momento non sono stati ancora forniti aggiornamenti specifici, ma si consiglia di monitorare le comunicazioni ufficiali per eventuali novità.


Studio Romano e Associati | Commercialista Brescia

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