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LIPE IV trimestre 2025: adempimento alternativo tramite Dichiarazione IVA annuale (quadro VP) entro il 2 marzo 2026

a cura di Federico Romano

Introduzione

I soggetti passivi IVA tenuti alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2025possono adempiere all’obbligo con modalità alternative, entrambe con scadenza 2 marzo 2026 (poiché il termine ordinario del 28 febbraio cade di sabato e l’1 marzo di domenica).


1) Modalità di adempimento: LIPE oppure Dichiarazione IVA con quadro VP

Ai sensi dell’art. 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010, l’adempimento può essere effettuato:

  1. Trasmettendo la LIPE del IV trimestre 2025 entro il 2 marzo 2026; oppure

  2. Inviando entro il 2 marzo 2026 la Dichiarazione IVA 2025, compilando anche il quadro VP.

Le due soluzioni sono alternative: se si trasmette validamente la Dichiarazione IVA annuale con il quadro VP, la LIPE del IV trimestre risulta assolta tramite tale invio.


2) Quadro VP: contenuto e principali differenze rispetto alla LIPE

Il quadro VP della Dichiarazione IVA annuale riproduce, nella sostanza, il contenuto del quadro VP della comunicazione LIPE, con alcune differenze rilevanti:

  • Rigo VP1: differenze nella gestione di taluni campi, in particolare:

    • “Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)”,

    • “Eventi eccezionali” (campo non presente),

    • “Operazioni straordinarie”.

  • Assenza del rigo VP12 (“Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali”), previsto nel modello LIPE per i soggetti che liquidano l’IVA trimestralmente per opzione (art. 7, DPR 542/1999): tale rigo non è da compilare per le operazioni del IV trimestre.


3) Indicazioni operative di compilazione (subforniture e operazioni straordinarie)

Le istruzioni della Dichiarazione IVA precisano alcuni aspetti applicativi:

Subforniture

La casella “Subforniture” va barrata solo se il soggetto passivo si è avvalso dell’agevolazione di cui all’art. 74, comma 5, DPR 633/1972, che consente il versamento trimestrale dell’imposta riferibile a contratti di subfornitura senza applicazione di interessi.

Operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive

In presenza di operazioni straordinarie o trasformazioni soggettive intervenute nel corso dell’anno, il campo “Operazioni straordinarie” deve essere compilato indicando la partita IVA del soggetto dante causa (ad esempio, società incorporata), nel modulo (o moduli) destinato a rappresentare i dati dell’attività svolta dal dante causa.


4) Riferimenti per la compilazione del quadro VP

In linea generale, per la compilazione del quadro VP e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi, occorre fare riferimento alle istruzioni del modello LIPE approvato con provvedimento n. 58793/2017, come successivamente modificato (da ultimo, provvedimento n. 125654/2024).


5) Correzioni e integrazioni: “correttiva nei termini” e gestione quadri VP/VH/VV

Quando il quadro VP viene presentato in Dichiarazione IVA annuale, resta possibile correggere o integrare dati errati o incompleti relativi alle liquidazioni del IV trimestre mediante una dichiarazione “Correttiva nei termini”.

In particolare, la correzione/integrazione sembra possibile alternativamente:

  • Entro il 2 marzo 2026: tramite rettifica del quadro VP nel nuovo invio della Dichiarazione IVA;

  • Dal 3 marzo al 30 aprile 2026: tramite compilazione del quadro VH (oppure quadro VV in caso di liquidazione IVA di gruppo).

Attenzione: in quest’ultimo caso, secondo le istruzioni, è necessario ripetere integralmente nel quadro VH tutti i dati richiesti, inclusi quelli non oggetto di correzione o integrazione.


6) Soggetti obbligati, esoneri e casi particolari

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche riguarda la generalità dei soggetti passivi IVA.

Esonero

Sono esclusi dall’obbligo, in via generale, i soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA o a effettuare liquidazioni periodiche, come:

  • contribuenti in regime forfetario (L. 190/2014);

  • soggetti che registrano solo operazioni esenti ex art. 10, DPR 633/1972.

È tuttavia necessario che nel corso dell’anno non vengano meno le condizioni di esonero: ad esempio, un soggetto che effettua solo operazioni esenti può perdere l’esonero dalla dichiarazione IVA se effettua un acquisto in reverse charge.

Trimestre senza operazioni

Sono esclusi dall’obbligo comunicativo anche i soggetti che, nel trimestre di riferimento, non hanno effettuato alcuna operazione attiva né passiva.L’obbligo resta però in assenza di operazioni qualora debba essere evidenziato il riporto di un credito dal trimestre precedente (art. 21-bis, comma 3, D.L. 78/2010).


7) Sanzioni e riduzioni in caso di regolarizzazione

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con sanzione da € 500 a € 2.000 (art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997).

La sanzione è ridotta alla metà (da € 250 a € 1.000) se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza. Restano ferme le ulteriori riduzioni applicabili tramite ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), con riduzioni proporzionate al momento della regolarizzazione.


Conclusioni

Per la LIPE del IV trimestre 2025, i soggetti obbligati possono scegliere tra l’invio della comunicazione LIPE oppure l’invio della Dichiarazione IVA annuale 2025 completa del quadro VP, entro il 2 marzo 2026. La corretta scelta operativa dipende soprattutto da tempi, completezza dei dati disponibili e necessità di eventuali rettifiche: in presenza di correzioni, occorre gestire con attenzione le finestre temporali e i quadri dichiarativi coinvolti (VP, VH, VV), per evitare errori formali e profili sanzionatori.


Tabella riassuntiva

Ambito

Regola/Indicazione

Scadenze / Note operative

Scadenza IV trimestre 2025

Adempimento entro il 2 marzo 2026

28/02 sabato, 01/03 domenica → termine slitta al 02/03

Modalità di adempimento

Alternativa tra LIPE IV trimestre e Dichiarazione IVA 2025 con quadro VP

Entrambe entro 02/03/2026

Contenuto quadro VP

Sostanzialmente allineato alla LIPE

Con differenze su VP1 e assenza VP12

Rigo VP1

Campi specifici (IVA di gruppo art. 73; operazioni straordinarie; eventi eccezionali non presente)

Compilazione secondo istruzioni IVA annuale

Rigo VP12 (interessi trimestrali per opzione)

Non presente nel VP della dichiarazione annuale per il IV trimestre

Soggetti trimestrali per opzione: rigo non va compilato per IV trimestre

Subforniture

Barrare solo se applicata agevolazione art. 74 co. 5 DPR 633/72

Versamento trimestrale senza interessi per subfornitura

Operazioni straordinarie

Indicare P.IVA del dante causa nel modulo riferito all’attività del dante causa

Es. incorporazione: P.IVA società incorporata

Istruzioni di riferimento

Rinvio alle istruzioni LIPE (provv. 58793/2017 e succ. mod., da ultimo 125654/2024)

Utili per righi e criteri di esposizione

Correzioni entro 02/03/2026

Possibile rettifica del quadro VP con “correttiva nei termini” entro 02/03

Rettifica nel VP con nuovo invio

Correzioni 03/03–30/04/2026

Compilazione quadro VH (o VV per IVA di gruppo)

Necessario ripetere tutti i dati nel VH

Esoneri

Forfetari; soggetti con sole esenti art. 10 DPR 633/72

Valido solo se condizioni non vengono meno nell’anno

Trimestre senza operazioni

Esonero se nessuna operazione attiva/passiva

Obbligo se va evidenziato riporto credito da trimestre precedente

Sanzioni

€ 500–€ 2.000 (omessa/incompleta/infedele)

Riduzione metà se regolarizzazione entro 15 giorni + ravvedimento operoso

FAQ

1) Posso evitare l’invio della LIPE del IV trimestre 2025 trasmettendo la Dichiarazione IVA annuale? Sì. L’obbligo può essere assolto alternativamente inviando entro il 2 marzo 2026 la Dichiarazione IVA 2025 con il quadro VP compilato.

2) Quali sono le differenze principali tra quadro VP in Dichiarazione IVA e quadro VP della LIPE? Il contenuto è sostanzialmente analogo, ma nel VP della Dichiarazione IVA vi sono differenze sul rigo VP1 (gestione di alcuni campi) e non è presente il rigo VP12 relativo agli interessi dei trimestrali “per opzione”, che non va compilato per il IV trimestre.

3) Se mi accorgo di un errore, come posso correggerlo? Se correggi entro il 2 marzo 2026, puoi rettificare direttamente il quadro VP con un nuovo invio “correttivo nei termini”. Se l’invio avviene tra 3 marzo e 30 aprile 2026, la correzione avviene tramite quadro VH (o VV per IVA di gruppo), ripetendo tutti i dati richiesti.

4) Se nel trimestre non ho effettuato operazioni, devo comunque fare la comunicazione? In generale no. Tuttavia l’obbligo permane se è necessario evidenziare il riporto di un credito dal trimestre precedente.

5) Quali sono le sanzioni e come posso ridurle? La sanzione va da € 500 a € 2.000. Se regolarizzi entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta alla metà (da € 250 a € 1.000), con ulteriori riduzioni possibili tramite ravvedimento operoso.


Studio Romano e Associati

Commercialista Brescia

 
 
 

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