Iper-ammortamento 2026 e fiscalità differita: perché non genera imposte anticipate (OIC 25)
- Studio Romano & Associati

- 16 feb
- Tempo di lettura: 4 min

Introduzione
La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l’iper-ammortamento quale incentivo agli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico. L’agevolazione opera esclusivamente sul piano fiscale, attraverso deduzioni extracontabili fruite nel tempo, senza modificare la rappresentazione civilistica del bene. Questa “dissociazione” tra bilancio e dichiarazione solleva un tema ricorrente: l’iper-ammortamento produce o meno fiscalità differita (in particolare, attività per imposte anticipate) ai sensi dell’OIC 25?
1) Natura dell’agevolazione e trattamento civilistico dell’investimento
Sotto il profilo civilistico, l’iper-ammortamento non incide sulla contabilizzazione del cespite:
il bene agevolato è iscritto al costo storico sostenuto;
è ammortizzato secondo la vita utile e i criteri ordinari;
non vi sono maggiorazioni del valore iscritto in Stato Patrimoniale;
non vi sono variazioni delle quote di ammortamento imputate a Conto Economico.
In altri termini, l’agevolazione non modifica i valori di bilancio: agisce solo in sede fiscale, tramite variazioni in diminuzione extracontabili.
2) Il quesito contabile: si genera una differenza temporanea deducibile?
In presenza di iper-ammortamento, in ciascun esercizio l’impresa può dedurre fiscalmente un importo superiore rispetto all’ammortamento civilistico contabilizzato a Conto Economico. Ne consegue un imponibile fiscale più basso rispetto allo scenario “ordinario”.
Da qui la domanda: questa maggior deduzione può essere qualificata come differenza temporanea deducibile e, quindi, giustificare la rilevazione di imposte anticipate ai sensi dell’OIC 25?
3) Inquadramento OIC 25: presupposti delle differenze temporanee
L’OIC 25 definisce le differenze temporanee come scostamenti tra:
valore contabile di un’attività o passività, e
valore fiscalmente riconosciuto della stessa,
scostamenti destinati ad annullarsi in esercizi futuri (meccanismo di “reversal” o ribaltamento).
Nel caso dell’iper-ammortamento, però, questo presupposto non si realizza.
4) Perché l’iper-ammortamento non genera fiscalità differita
Con l’iper-ammortamento:
il valore civilistico del cespite resta invariato;
il valore fiscale riconosciuto del bene non viene “rivalutato” né alterato dall’agevolazione;
l’agevolazione consiste in una deduzione extracontabile aggiuntiva, non in una diversa base fiscale del cespite.
Di conseguenza:
non si crea una differenza tra valori patrimoniali civilistici e fiscali;
non si crea uno sfasamento temporale “destinato a rientrare” tra competenza economica e fiscale.
La maggior deduzione dell’iper-ammortamento, quindi, non è una differenza temporanea, bensì un beneficio di natura permanente: al termine della vita utile, il totale dedotto fiscalmente risulta superiore al costo civilisticamente ammortizzato, senza generare un futuro incremento di imponibile che compensi tale vantaggio. Manca, in sostanza, il tipico “ribaltamento” proprio delle differenze temporanee.
5) Confronto utile: perdite fiscali riportabili a nuovo
Un raffronto significativo è quello con le perdite fiscali riportabili:
la perdita fiscale non produce un risparmio immediato,
ma può giustificare la rilevazione di imposte anticipate se vi è ragionevole certezza di futuri imponibili.
Tuttavia, le perdite fiscali rappresentano una fattispecie autonoma: non derivano da uno scostamento tra valori civilistici e fiscali di una singola attività/passività, ma da un evento economico (la perdita) a cui l’ordinamento collega un beneficio fiscale futuro.
L’iper-ammortamento ha una logica diversa: l’investimento, di per sé, non genera un diritto fiscale futuro già maturato. Il beneficio nasce solo anno per anno con la concreta deduzione extracontabile e resta subordinato alle condizioni di fruizione.
6) Cessione anticipata del bene: conferma della non “maturazione” del beneficio
In caso di cessione anticipata del cespite, il beneficio dell’iper-ammortamento viene meno per le annualità residue. Questo elemento rafforza la conclusione: non esiste un vantaggio fiscale futuro “già acquisito” al momento dell’investimento, né un credito fiscale differito da anticipare contabilmente.
Il vantaggio fiscale è, quindi, di competenza dei singoli esercizi in cui viene effettivamente fruito.
7) Implicazioni di bilancio: focus sull’informativa (riconciliazione fiscale)
Se l’iper-ammortamento non genera imposte anticipate, assume particolare rilievo il profilo informativo: il minor carico fiscale non è immediatamente intuibile dalla lettura del bilancio, perché non emerge da valori patrimoniali o ammortamenti civilistici maggiorati.
In presenza di effetti significativi sulla differenza tra:
imposte “teoriche” (calcolate sul risultato civilistico) e
imposte correnti effettive,
l’OIC 25 richiede di evidenziare l’incidenza dell’agevolazione nell’ambito della riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale corrente.
Conclusioni
Alla luce dei criteri dell’OIC 25, l’iper-ammortamento non integra i presupposti per la rilevazione di attività per imposte anticipate, poiché la maggior deduzione è un beneficio permanente e non una differenza temporanea destinata ad annullarsi. L’attenzione deve concentrarsi soprattutto sull’adeguata informativa in Nota Integrativa, in particolare nella riconciliazione tra imposte teoriche e imposte correnti, quando l’impatto dell’agevolazione risulti significativo.
Tabella riassuntiva
Aspetto | Trattamento / Caratteristica | Impatto contabile (OIC 25) |
Rilevazione del bene | Iscrizione al costo storico; ammortamento civilistico ordinario | Nessuna modifica ai valori di bilancio |
Funzionamento dell’agevolazione | Deduzioni extracontabili aggiuntive fruite progressivamente | Effetto solo fiscale, non civilistico |
Valore fiscale del cespite | Non viene modificato dall’agevolazione | Nessuno scostamento tra valore contabile e valore fiscale del bene |
Natura dello “scostamento” | Maggior deduzione rispetto all’ammortamento civilistico | Beneficio permanente, non differenza temporanea |
Reversal futuro | Assente: non emerge un maggior imponibile futuro compensativo | Non si formano imposte differite (attive) |
Confronto con perdite fiscali | Le perdite sono fattispecie autonoma e possono generare DTA con ragionevole certezza | Non assimilabile all’iper-ammortamento |
Cessione anticipata del cespite | Perdita del beneficio sulle annualità residue | Conferma che non esiste un diritto fiscale futuro “maturato” all’investimento |
Informativa in bilancio | Necessaria se impatto significativo tra imposte teoriche e correnti | Evidenziare l’effetto in riconciliazione fiscale (OIC 25) |
FAQ (5)
1) L’iper-ammortamento modifica l’ammortamento civilistico a Conto Economico? No. Il bene resta contabilizzato al costo storico e viene ammortizzato secondo la vita utile e i criteri ordinari. La maggior deduzione opera solo in ambito fiscale.
2) Perché non si rilevano imposte anticipate sull’iper-ammortamento? Perché non si crea una differenza temporanea tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto del cespite destinata a rientrare. La maggior deduzione è un beneficio permanente.
3) Il valore fiscale del bene aumenta per effetto dell’iper-ammortamento? No. L’agevolazione non modifica il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobilizzazione; consente solo una deduzione extracontabile aggiuntiva nella determinazione dell’imponibile.
4) In caso di vendita anticipata del bene, cosa accade all’agevolazione? Il beneficio non si “consolida” per le annualità future: viene meno per la parte residua non fruita. Questo conferma l’assenza di un diritto fiscale futuro maturato al momento dell’investimento.
5) Cosa va evidenziato in bilancio se l’iper-ammortamento riduce molto le imposte correnti? È opportuno dare adeguata informativa, in particolare nella riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale corrente effettivo, evidenziando l’incidenza dell’agevolazione (OIC 25).
Studio Romano e Associati
Commercialista Brescia




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