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Iper-ammortamento 2026 e fiscalità differita: perché non genera imposte anticipate (OIC 25)

Iper-ammortamento 2026

Introduzione

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l’iper-ammortamento quale incentivo agli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico. L’agevolazione opera esclusivamente sul piano fiscale, attraverso deduzioni extracontabili fruite nel tempo, senza modificare la rappresentazione civilistica del bene. Questa “dissociazione” tra bilancio e dichiarazione solleva un tema ricorrente: l’iper-ammortamento produce o meno fiscalità differita (in particolare, attività per imposte anticipate) ai sensi dell’OIC 25?


1) Natura dell’agevolazione e trattamento civilistico dell’investimento

Sotto il profilo civilistico, l’iper-ammortamento non incide sulla contabilizzazione del cespite:

  • il bene agevolato è iscritto al costo storico sostenuto;

  • è ammortizzato secondo la vita utile e i criteri ordinari;

  • non vi sono maggiorazioni del valore iscritto in Stato Patrimoniale;

  • non vi sono variazioni delle quote di ammortamento imputate a Conto Economico.

In altri termini, l’agevolazione non modifica i valori di bilancio: agisce solo in sede fiscale, tramite variazioni in diminuzione extracontabili.


2) Il quesito contabile: si genera una differenza temporanea deducibile?

In presenza di iper-ammortamento, in ciascun esercizio l’impresa può dedurre fiscalmente un importo superiore rispetto all’ammortamento civilistico contabilizzato a Conto Economico. Ne consegue un imponibile fiscale più basso rispetto allo scenario “ordinario”.

Da qui la domanda: questa maggior deduzione può essere qualificata come differenza temporanea deducibile e, quindi, giustificare la rilevazione di imposte anticipate ai sensi dell’OIC 25?


3) Inquadramento OIC 25: presupposti delle differenze temporanee

L’OIC 25 definisce le differenze temporanee come scostamenti tra:

  • valore contabile di un’attività o passività, e

  • valore fiscalmente riconosciuto della stessa,

scostamenti destinati ad annullarsi in esercizi futuri (meccanismo di “reversal” o ribaltamento).

Nel caso dell’iper-ammortamento, però, questo presupposto non si realizza.


4) Perché l’iper-ammortamento non genera fiscalità differita

Con l’iper-ammortamento:

  • il valore civilistico del cespite resta invariato;

  • il valore fiscale riconosciuto del bene non viene “rivalutato” né alterato dall’agevolazione;

  • l’agevolazione consiste in una deduzione extracontabile aggiuntiva, non in una diversa base fiscale del cespite.

Di conseguenza:

  • non si crea una differenza tra valori patrimoniali civilistici e fiscali;

  • non si crea uno sfasamento temporale “destinato a rientrare” tra competenza economica e fiscale.

La maggior deduzione dell’iper-ammortamento, quindi, non è una differenza temporanea, bensì un beneficio di natura permanente: al termine della vita utile, il totale dedotto fiscalmente risulta superiore al costo civilisticamente ammortizzato, senza generare un futuro incremento di imponibile che compensi tale vantaggio. Manca, in sostanza, il tipico “ribaltamento” proprio delle differenze temporanee.


5) Confronto utile: perdite fiscali riportabili a nuovo

Un raffronto significativo è quello con le perdite fiscali riportabili:

  • la perdita fiscale non produce un risparmio immediato,

  • ma può giustificare la rilevazione di imposte anticipate se vi è ragionevole certezza di futuri imponibili.

Tuttavia, le perdite fiscali rappresentano una fattispecie autonoma: non derivano da uno scostamento tra valori civilistici e fiscali di una singola attività/passività, ma da un evento economico (la perdita) a cui l’ordinamento collega un beneficio fiscale futuro.

L’iper-ammortamento ha una logica diversa: l’investimento, di per sé, non genera un diritto fiscale futuro già maturato. Il beneficio nasce solo anno per anno con la concreta deduzione extracontabile e resta subordinato alle condizioni di fruizione.


6) Cessione anticipata del bene: conferma della non “maturazione” del beneficio

In caso di cessione anticipata del cespite, il beneficio dell’iper-ammortamento viene meno per le annualità residue. Questo elemento rafforza la conclusione: non esiste un vantaggio fiscale futuro “già acquisito” al momento dell’investimento, né un credito fiscale differito da anticipare contabilmente.

Il vantaggio fiscale è, quindi, di competenza dei singoli esercizi in cui viene effettivamente fruito.


7) Implicazioni di bilancio: focus sull’informativa (riconciliazione fiscale)

Se l’iper-ammortamento non genera imposte anticipate, assume particolare rilievo il profilo informativo: il minor carico fiscale non è immediatamente intuibile dalla lettura del bilancio, perché non emerge da valori patrimoniali o ammortamenti civilistici maggiorati.

In presenza di effetti significativi sulla differenza tra:

  • imposte “teoriche” (calcolate sul risultato civilistico) e

  • imposte correnti effettive,

l’OIC 25 richiede di evidenziare l’incidenza dell’agevolazione nell’ambito della riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale corrente.


Conclusioni

Alla luce dei criteri dell’OIC 25, l’iper-ammortamento non integra i presupposti per la rilevazione di attività per imposte anticipate, poiché la maggior deduzione è un beneficio permanente e non una differenza temporanea destinata ad annullarsi. L’attenzione deve concentrarsi soprattutto sull’adeguata informativa in Nota Integrativa, in particolare nella riconciliazione tra imposte teoriche e imposte correnti, quando l’impatto dell’agevolazione risulti significativo.


Tabella riassuntiva

Aspetto

Trattamento / Caratteristica

Impatto contabile (OIC 25)

Rilevazione del bene

Iscrizione al costo storico; ammortamento civilistico ordinario

Nessuna modifica ai valori di bilancio

Funzionamento dell’agevolazione

Deduzioni extracontabili aggiuntive fruite progressivamente

Effetto solo fiscale, non civilistico

Valore fiscale del cespite

Non viene modificato dall’agevolazione

Nessuno scostamento tra valore contabile e valore fiscale del bene

Natura dello “scostamento”

Maggior deduzione rispetto all’ammortamento civilistico

Beneficio permanente, non differenza temporanea

Reversal futuro

Assente: non emerge un maggior imponibile futuro compensativo

Non si formano imposte differite (attive)

Confronto con perdite fiscali

Le perdite sono fattispecie autonoma e possono generare DTA con ragionevole certezza

Non assimilabile all’iper-ammortamento

Cessione anticipata del cespite

Perdita del beneficio sulle annualità residue

Conferma che non esiste un diritto fiscale futuro “maturato” all’investimento

Informativa in bilancio

Necessaria se impatto significativo tra imposte teoriche e correnti

Evidenziare l’effetto in riconciliazione fiscale (OIC 25)

FAQ (5)

1) L’iper-ammortamento modifica l’ammortamento civilistico a Conto Economico? No. Il bene resta contabilizzato al costo storico e viene ammortizzato secondo la vita utile e i criteri ordinari. La maggior deduzione opera solo in ambito fiscale.

2) Perché non si rilevano imposte anticipate sull’iper-ammortamento? Perché non si crea una differenza temporanea tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto del cespite destinata a rientrare. La maggior deduzione è un beneficio permanente.

3) Il valore fiscale del bene aumenta per effetto dell’iper-ammortamento? No. L’agevolazione non modifica il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobilizzazione; consente solo una deduzione extracontabile aggiuntiva nella determinazione dell’imponibile.

4) In caso di vendita anticipata del bene, cosa accade all’agevolazione? Il beneficio non si “consolida” per le annualità future: viene meno per la parte residua non fruita. Questo conferma l’assenza di un diritto fiscale futuro maturato al momento dell’investimento.

5) Cosa va evidenziato in bilancio se l’iper-ammortamento riduce molto le imposte correnti? È opportuno dare adeguata informativa, in particolare nella riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale corrente effettivo, evidenziando l’incidenza dell’agevolazione (OIC 25).


Studio Romano e Associati

Commercialista Brescia

 
 
 

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