Impatriati e neo residenti: divieto di cumulo dal 2027
- Studio Romano & Associati

- 7 apr
- Tempo di lettura: 4 min
a cura di Federico Romano

Il Decreto Legge 27 marzo 2026 n. 38 (c.d. "decreto fiscale") ha introdotto, all'art. 2, l'espresso divieto di cumulo tra il regime fiscale dei neo-residenti (art. 24-bis del TUIR) e il nuovo regime degli impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023) per i trasferimenti di residenza fiscale dal 2027. La novita' colma una lacuna normativa che, fino ad oggi, aveva lasciato spazio a interpretazioni favorevoli al contribuente.
Il vuoto normativo colmato dal DL 38/2026
La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (art. 1, comma 154) prevedeva originariamente l'incompatibilita' del regime dei neo-residenti esclusivamente con il vecchio regime degli impatriati di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015, ormai abrogato. Con l'entrata in vigore del DLgs. 209/2023 - che ha introdotto il nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati - il legislatore non aveva provveduto ad aggiornare il riferimento normativo.
Questo disallineamento aveva generato un "vuoto" normativo: formalmente, nessuna disposizione impediva a un contribuente di beneficiare contemporaneamente della detassazione del 50% sui redditi da lavoro prodotti in Italia (regime impatriati) e della tassazione sostitutiva forfettaria di 100.000 euro sui redditi esteri (regime neo-residenti).
L'apertura dell'Agenzia delle Entrate prima della stretta
Prima dell'intervento correttivo, l'Agenzia delle Entrate aveva di fatto avallato la possibilita' di cumulo. Con una risposta ad interpello del 19 dicembre 2025, l'Amministrazione finanziaria aveva ammesso la coesistenza dei due regimi nello stesso periodo d'imposta: il nuovo regime impatriati sui redditi italiani e il regime ex art. 24-bis del TUIR sui redditi di fonte estera.
Analogamente, con un precedente interpello del 14 febbraio 2025, era stata riconosciuta la possibilita' di applicare regimi diversi a diverse tipologie di reddito di uno stesso contribuente. Nel caso esaminato, un soggetto poteva beneficiare del regime impatriati (detassazione 50%) sull'attivita' di lavoro autonomo svolta in Italia e, al contempo, degli incentivi per docenti e ricercatori (detassazione 90%) sull'attivita' di professore universitario.
Decorrenza dal 2027 e finestra residua per il 2026
Il nuovo divieto di cumulo si applica ai trasferimenti di residenza fiscale che avverranno dal 1 gennaio 2027. Ne consegue che chi ha gia' trasferito la residenza in Italia entro il 2026, in presenza di tutti i requisiti di legge, potrebbe ancora beneficiare della coesistenza dei due regimi, sfruttando la finestra temporale anteriore all'entrata in vigore della restrizione.
La norma non fa espresso riferimento ai criteri convenzionali per la determinazione della residenza, richiamando implicitamente i soli criteri interni dell'art. 2 del TUIR. Tuttavia, sia l'art. 24-bis del TUIR sia l'art. 5 del DLgs. 209/2023 subordinano l'accesso ai rispettivi regimi all'acquisizione della residenza fiscale in Italia secondo i criteri domestici.
Implicazioni pratiche per chi rientra in Italia
L'intervento del DL 38/2026 ha impatti significativi sulla pianificazione fiscale dei soggetti che intendono trasferirsi in Italia:
Dal 2027: scelta obbligatoria tra regime neo-residenti e regime impatriati, senza possibilita' di applicarli contemporaneamente
Fino al 2026: possibilita' residua di cumulo per chi trasferisce la residenza entro fine anno, in linea con le aperture interpretative dell'Agenzia delle Entrate
Regimi per attivita' diverse: resta da chiarire se il divieto operi anche quando i due regimi si applicherebbero a tipologie reddituali differenti (es. lavoro autonomo vs. lavoro dipendente)
Incompatibilita' con incentivi docenti/ricercatori: il divieto di cumulo con l'art. 44 del DL 78/2010 era gia' previsto e resta confermato
Tabella riassuntiva
Aspetto | Dettaglio |
Normativa | Art. 2, DL 27 marzo 2026 n. 38 (decreto fiscale) |
Norma modificata | Art. 1, comma 154, L. 232/2016 |
Regime neo-residenti | Art. 24-bis TUIR - imposta sostitutiva 100.000 euro su redditi esteri |
Regime impatriati | Art. 5 DLgs. 209/2023 - detassazione 50% redditi da lavoro |
Divieto introdotto | Cumulo tra i due regimi nello stesso periodo d'imposta |
Decorrenza | Trasferimenti di residenza fiscale dal 1 gennaio 2027 |
Finestra residua | Trasferimenti entro il 2026 potenzialmente ancora cumulabili |
Vecchia incompatibilita' | Solo con art. 16 DLgs. 147/2015 (abrogato) |
Altra incompatibilita' confermata | Art. 44 DL 78/2010 (docenti e ricercatori) |
Domande frequenti (FAQ)
Cosa prevede il divieto di cumulo tra impatriati e neo-residenti introdotto dal DL 38/2026?
L'art. 2 del Decreto Legge 27 marzo 2026 n. 38 stabilisce che, per i trasferimenti di residenza fiscale in Italia dal 2027, non e' piu' possibile beneficiare contemporaneamente del regime dei neo-residenti (art. 24-bis del TUIR, imposta sostitutiva di 100.000 euro sui redditi esteri) e del nuovo regime degli impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023, detassazione del 50% sui redditi da lavoro). Il contribuente dovra' scegliere un solo regime agevolativo.
Da quando si applica il divieto di cumulo tra regime neo-residenti e impatriati?
Il divieto introdotto dal DL 38/2026 si applica esclusivamente ai trasferimenti di residenza fiscale che avverranno dal 1 gennaio 2027. Chi ha trasferito o trasferira' la propria residenza in Italia entro il 31 dicembre 2026, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, potrebbe ancora beneficiare della coesistenza dei due regimi.
Perche' prima del DL 38/2026 era possibile cumulare i due regimi?
L'art. 1, comma 154, della Legge 232/2016 prevedeva l'incompatibilita' del regime neo-residenti solo con il vecchio regime impatriati di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015, successivamente abrogato. Il legislatore non aveva aggiornato la norma in occasione dell'introduzione del nuovo regime impatriati (DLgs. 209/2023), creando un vuoto normativo che l'Agenzia delle Entrate aveva interpretato in senso favorevole al contribuente.
E' ancora possibile cumulare il regime impatriati con gli incentivi per docenti e ricercatori?
No. L'incompatibilita' tra il regime dei neo-residenti ex art. 24-bis del TUIR e gli incentivi per il rientro di docenti e ricercatori di cui all'art. 44 del DL 78/2010 era gia' prevista dalla Legge 232/2016 e non e' stata modificata dal DL 38/2026. Resta tuttavia la possibilita', in specifiche situazioni, di applicare regimi diversi a diverse tipologie reddituali del medesimo contribuente, come confermato dall'Agenzia delle Entrate con l'interpello del 14 febbraio 2025.
Chi si trasferisce in Italia nel 2026 puo' ancora cumulare i due regimi agevolati?
In linea di principio si', poiche' il divieto di cumulo introdotto dall'art. 2 del DL 38/2026 si applica ai trasferimenti di residenza fiscale dal 2027. Chi acquisisce la residenza fiscale in Italia nel 2026, soddisfacendo i requisiti sia dell'art. 24-bis del TUIR sia dell'art. 5 del DLgs. 209/2023, potrebbe beneficiare di entrambi i regimi. Si consiglia comunque una valutazione personalizzata con un professionista, data la complessita' della materia.
Studio Romano e Associati
Commercialista Brescia




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