Incompatibilità commercialista e società di servizi: conta il fatturato complessivo
- Studio Romano & Associati

- 3 giorni fa
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a cura di Federico Romano

L'Informativa CNDCEC n. 70/2026 chiarisce che la soglia del 20% per valutare l'incompatibilità del commercialista che opera tramite una società di servizi deve essere calcolata sul fatturato complessivo dell'iscritto, dato dalla somma del fatturato professionale diretto e della quota di fatturato della società a lui riferibile. La precisazione risolve un'ambiguità delle Note interpretative approvate il 18 dicembre 2025 e ha rilevanti implicazioni operative per tutti i professionisti che gestiscono centri elaborazione dati o strutture di servizi ausiliari all'esercizio della professione.
Il quadro normativo: art. 4 del DLgs. 139/2005
L'art. 4 del Decreto Legislativo n. 139/2005 disciplina le incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Tra i casi previsti, rileva la situazione del professionista che svolga attività di impresa per il tramite di società aventi a oggetto servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione.
Si tratta, in concreto, di realtà molto diffuse nel panorama professionale italiano: centri di elaborazione dati, società che svolgono tenuta della contabilità generale o IVA, servizi di domiciliazione, segreteria e gestione amministrativa.
Le Note interpretative approvate dal CNDCEC il 18 dicembre 2025 hanno stabilito che, quando la società di servizi opera anche con clienti terzi, l'incompatibilità è esclusa solo se il fatturato professionale dell'iscritto è prevalente rispetto alla quota parte del fatturato della società a lui imputabile, al netto del fatturato prodotto dalla società nei confronti del professionista stesso.
Calcolo della soglia del 20%: il fatturato complessivo come parametro di riferimento
Il punto centrale chiarito dall'Informativa n. 70/2026 riguarda la base di calcolo della soglia del 20%. Le Note interpretative del 2025 contenevano un'ambiguità: nel testo si faceva riferimento al fatturato professionale dell'iscritto "di cui alla posizione IVA individuale", mentre nell'esempio pratico allegato si utilizzava il concetto di "fatturato complessivo imputabile al medesimo".
Il CNDCEC ha precisato che il limite del 20% deve essere rapportato al fatturato complessivo imputabile al professionista, costituito dalla somma di:
Fatturato professionale "diretto", derivante dalla posizione IVA individuale e/o dalla partecipazione a uno studio associato o a una società tra professionisti
Quota di fatturato della società di servizi riferibile al professionista
Questa interpretazione risponde alla finalità della norma: evitare l'elusione del divieto di esercizio dell'attività d'impresa, valutando il peso economico effettivo dell'attività svolta mediante la società rispetto all'attività professionale nel suo complesso. Un calcolo basato sul solo fatturato individuale amplificherebbe artificialmente il peso della componente societaria, producendo risultati distorsivi.
Disciplina transitoria: dal 2026 al regime a partire dal 2029
L'Informativa precisa che la nuova soglia del 20% si applica a partire dai fatturati 2026, rilevanti per le autocertificazioni da rendere nel 2027. Per i fatturati 2025, oggetto delle verifiche nel 2026, restano in vigore i criteri previgenti fondati sulla soglia del 50% e sul periodo quinquennale di osservazione.
La disciplina transitoria prevede un passaggio graduale:
2026 (primo anno): periodo di rilevazione quadriennale; la soglia del 20% si applica solo al 2026, mentre per i tre anni precedenti vale ancora il 50%
2027 (secondo anno): rilevazione quadriennale; soglia del 20% applicata al 2027 e al 2026
2028 (terzo anno): rilevazione quadriennale; soglia del 20% agli ultimi tre anni
2029 (quarto anno): si entra a regime con periodo triennale e soglia del 20% su tutto il triennio 2027-2029
Strumenti operativi per la verifica
Il CNDCEC ha allegato all'Informativa un foglio di calcolo in formato Excel, utilizzabile dai professionisti per verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità. Lo strumento consente di simulare il calcolo secondo i nuovi criteri e di pianificare per tempo eventuali interventi correttivi sulla struttura societaria.
Punti chiave
La soglia del 20% si calcola sul fatturato complessivo (professionale + quota società di servizi)
Per il 2025 si applicano ancora i criteri previgenti (soglia 50%, periodo quinquennale)
La nuova disciplina entra pienamente a regime dal 2029
È disponibile un foglio Excel del CNDCEC per la verifica
I professionisti con società di servizi dovrebbero effettuare subito una simulazione sui propri dati
Tabella riassuntiva
Aspetto | Dettaglio |
Normativa di riferimento | Art. 4 DLgs. 139/2005 |
Fonte del chiarimento | Informativa CNDCEC n. 70/2026 |
Note interpretative | Approvate il 18 dicembre 2025 |
Soglia di prevalenza attuale | 20% del fatturato complessivo |
Soglia previgente | 50% (periodo quinquennale) |
Base di calcolo | Fatturato professionale + quota società servizi |
Decorrenza nuova soglia | Fatturati 2026 (autocertificazioni 2027) |
Periodo transitorio | 2026-2028 (quadriennale con soglie miste) |
Regime definitivo | Dal 2029 (triennale, soglia 20% piena) |
Strumento di verifica | Foglio Excel allegato all'Informativa |
Domande frequenti (FAQ)
Cosa prevede la soglia del 20% per le società di servizi dei commercialisti?
L'Informativa CNDCEC n. 70/2026 chiarisce che il commercialista iscritto all'Albo che opera tramite una società di servizi strumentali alla professione non incorre in incompatibilità ex art. 4 del DLgs. 139/2005 se la quota di fatturato della società a lui riferibile non supera il 20% del suo fatturato complessivo. Il fatturato complessivo è la somma del fatturato professionale diretto (da posizione IVA individuale, studio associato o STP) e della quota di fatturato della società di servizi.
Come si calcola il fatturato complessivo ai fini dell'incompatibilità?
Il fatturato complessivo si ottiene sommando due componenti: il fatturato professionale "diretto" dell'iscritto, derivante dalla posizione IVA individuale e/o dalla partecipazione a studio associato o società tra professionisti, e la quota di fatturato della società di servizi riferibile al professionista, al netto del fatturato che la società produce nei confronti del professionista stesso. La soglia del 20% del fatturato della società si rapporta a questo totale complessivo.
Quando entra in vigore la nuova soglia del 20%?
La soglia del 20% si applica a partire dai fatturati dell'anno 2026, rilevanti per le autocertificazioni da rendere nel 2027. Per i fatturati relativi al 2025, rilevanti per le verifiche del 2026, continuano ad applicarsi i criteri previgenti fondati sulla soglia del 50% e sul periodo quinquennale di osservazione. La nuova disciplina entra pienamente a regime nel 2029, quando il periodo di rilevazione diventa triennale.
Quali società rientrano nella disciplina dell'incompatibilità?
La disciplina dell'incompatibilità ex art. 4 del DLgs. 139/2005 riguarda le società aventi a oggetto servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Rientrano, ad esempio, i centri di elaborazione dati, le società che svolgono tenuta della contabilità generale o IVA, i servizi di domiciliazione, segreteria e gestione amministrativa. L'incompatibilità si verifica solo se la società opera anche o esclusivamente con clienti terzi.
Esiste uno strumento per verificare la propria posizione rispetto all'incompatibilità?
Sì, il CNDCEC ha allegato all'Informativa n. 70/2026 un foglio di calcolo in formato Excel che i professionisti possono utilizzare per valutare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità. Lo strumento consente di inserire i dati di fatturato e di simulare il calcolo secondo i nuovi criteri, tenendo conto anche della disciplina transitoria applicabile dal 2026 al 2028.
Studio Romano e Associati
Commercialista Brescia




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