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Iper ammortamento 180%: guida completa alla nuova agevolazione 2026-2028

a cura di Federico Romano

Iper ammortamento 180% guida completa 2026-2028

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 427-436, ha introdotto l'iper ammortamento con maggiorazione fino al 180% del costo fiscalmente ammortizzabile per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, sostituendo i crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0. L'agevolazione è in vigore dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con una dotazione complessiva di 9,7 miliardi di euro, e rappresenta il ritorno alla logica della deduzione maggiorata distribuita lungo la vita utile del bene.

Al 16 aprile 2026 il decreto attuativo MIMIT-MEF non è ancora stato pubblicato, ma gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 sono comunque astrattamente agevolabili.

Come funziona il meccanismo della deduzione maggiorata

L'iper ammortamento 2026 non è un credito d'imposta compensabile in F24, bensì una maggiorazione extracontabile del costo fiscalmente ammortizzabile. Il beneficio si traduce in una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (quadro RF, codice 51 al rigo RF55), distribuita lungo la vita utile del bene secondo i coefficienti tabellari di ammortamento.

La maggiorazione opera su tre scaglioni progressivi: +180% fino a 2,5 milioni di euro, +100% da 2,5 a 10 milioni, +50% da 10 a 20 milioni. I limiti sono riferiti alla singola annualità, non al triennio, con un plafond massimo agevolabile di 60 milioni di euro nel triennio (20M × 3 anni).

A differenza dei crediti d'imposta precedenti, il beneficio richiede capienza reddituale IRES/IRPEF: in caso di perdita fiscale il vantaggio viene rinviato, ma non perduto. La maggiorazione è irrilevante ai fini IRAP.

Beni agevolabili: i nuovi Allegati IV e V

I beni ammessi sono elencati nei nuovi Allegati IV (materiali) e V (immateriali), che sostituiscono i precedenti Allegati A e B della L. 232/2016.

L'Allegato IV conferma macchine utensili CNC/PLC, robot collaborativi, AGV e sistemi di movimentazione, e introduce un Gruppo IV interamente nuovo che comprende server GPU, cluster HPC, edge computing industriale, reti 5G private e firewall OT.

L'Allegato V include software per AI avanzata (LLM, Agentic AI, piattaforme MLOps), sostenibilità digitale (Carbon Footprint, LCA, Passaporto Digitale del Prodotto), piattaforme Low-code/No-code e soluzioni XR/MR industriali. I canoni SaaS/PaaS/IaaS per software cloud 4.0 risultano agevolabili secondo la bozza del decreto attuativo (art. 4), limitatamente alla quota di competenza.

Sono inoltre agevolabili gli impianti per autoproduzione di energia rinnovabile (FER) e i sistemi di stoccaggio (BESS), come investimento autonomo. Per il fotovoltaico sono ammessi solo moduli iscritti al Registro ENEA di Tipo B e Tipo C, con obbligo di produzione UE. Restano esclusi: PC, notebook, tablet, stampanti, beni usati, fabbricati, veicoli ex art. 164 TUIR.

Requisiti tecnici, perizia e documentazione obbligatoria

Per i beni materiali del Gruppo I restano le 5 caratteristiche obbligatorie di interconnessione (controllo CNC/PLC, connessione ai sistemi di fabbrica, integrazione logistica, HMI, sicurezza lavoro) più almeno 2 su 3 requisiti cyberfisici (telemanutenzione, monitoraggio sensori, digital twin).

La bozza più recente del decreto attuativo ha eliminato l'autocertificazione per beni ≤ 300.000 euro: la perizia tecnica asseverata sarà obbligatoria per tutti i beni, indipendentemente dal costo unitario. È inoltre necessaria la certificazione contabile del revisore legale attestante l'effettivo sostenimento delle spese.

Le fatture devono riportare il riferimento "L. 199/2025, art. 1, commi 427-436". Il periodo di conservazione raccomandato è di almeno 10 anni.

Procedura GSE in tre fasi e regime transitorio

La procedura si articola in tre comunicazioni al GSE: preventiva (dati identificativi e investimento previsto), di conferma (entro 60 giorni dall'esito positivo, con acconto ≥ 20%) e di completamento (entro il 15 novembre 2028, con perizia e certificazione).

La piattaforma GSE non è ancora operativa al 16 aprile 2026 (apertura stimata giugno 2026), ma gli investimenti possono essere avviati anche prima.

Per il regime transitorio, il credito d'imposta 4.0 (L. 178/2020) resta applicabile agli investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2025 (ordine + acconto 20%) ed effettuati entro il 30 giugno 2026, con aliquota del 20% fino a 2,5M. Il cumulo tra credito 4.0 e iper ammortamento sullo stesso bene è espressamente escluso.

Cumulabilità e strategie operative per le imprese

L'iper ammortamento è cumulabile con Nuova Sabatini, contributi PNRR, POR-FESR, bandi regionali e Patent Box, a condizione che il sostegno complessivo non superi il costo sostenuto (regola della nettizzazione, comma 431). Non è cumulabile con credito 4.0 e Transizione 5.0 sullo stesso bene.

La combinazione iper ammortamento + Nuova Sabatini è particolarmente efficace per le PMI manifatturiere, con un recupero stimato del 50-60% del costo di investimento.

Per un macchinario da 500.000 euro nella prima fascia, il risparmio IRES complessivo è di 216.000 euro (contro i 100.000 del vecchio credito 4.0 al 20%), ma distribuito sulla vita utile del bene anziché in 3 quote F24.

Takeaway operativi

  • Vantaggio nella prima fascia (43,2% del costo) — più del doppio rispetto al credito 4.0, ma richiede capienza reddituale e si distribuisce nel tempo

  • Investimenti già agevolabili dal 1° gennaio 2026 — documentare fin da subito la conformità tecnica in attesa della piattaforma GSE

  • Verificare investimenti "prenotati" nel 2025 — il credito 4.0 non è cumulabile con l'iper ammortamento sullo stesso bene

  • Combinazione iper ammortamento + Nuova Sabatini — strategia più efficiente per PMI manifatturiere (recupero 50-60%)

  • Eliminazione vincolo Made in UE e criteri DNSH — accesso semplificato rispetto a Transizione 5.0

  • Decreto attuativo MIMIT-MEF atteso per maggio 2026 — monitorare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Tabella riassuntiva

Aspetto

Dettaglio

Norma di riferimento

L. 199/2025 (LdB 2026), art. 1, commi 427-436

Decreti correttivi

DL 38/2026 (abolizione Made in UE) e DL 42/2026 (esodati T5.0)

Periodo di vigenza

1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028

Maggiorazione massima

+180% fino a € 2.500.000 per anno

Seconda fascia

+100% da € 2.500.001 a € 10.000.000

Terza fascia

+50% da € 10.000.001 a € 20.000.000

Plafond massimo triennale

€ 60.000.000 (€ 20M × 3 annualità)

Dotazione finanziaria

€ 9,7 miliardi (triennio 2026-2028)

Beni agevolabili

Allegati IV (materiali) e V (immateriali) L. 199/2025

Perizia obbligatoria

Sì, per tutti i beni (probabile soppressione soglia € 300.000)

Rilevanza IRAP

Nessuna (solo IRES/IRPEF)

Decreto attuativo

In attesa di pubblicazione (stimato maggio 2026)

Domande frequenti (FAQ)

Chi può accedere all'iper ammortamento 180% previsto dalla Legge di Bilancio 2026?

Possono accedere all'iper ammortamento tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi negli Allegati IV e V della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436. L'agevolazione richiede la destinazione dei beni a strutture produttive ubicate in Italia, la regolarità contributiva (DURC valido), il rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro e la capienza reddituale ai fini IRES o IRPEF per fruire della deduzione maggiorata.

Qual è la differenza tra l'iper ammortamento 2026 e il credito d'imposta Transizione 4.0?

L'iper ammortamento introdotto dalla L. 199/2025 è una maggiorazione extracontabile del costo fiscalmente ammortizzabile (fino al +180%), che genera una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi distribuita lungo la vita utile del bene. Il credito d'imposta Transizione 4.0 (L. 178/2020) era invece un credito compensabile direttamente in F24 in tre quote annuali, fruibile anche in assenza di reddito imponibile. Il vantaggio economico dell'iper ammortamento nella prima fascia è circa il 43,2% del costo del bene (contro il 20% del credito 4.0 nel 2025), ma richiede capienza reddituale e tempi di fruizione più lunghi. I due regimi non sono cumulabili sullo stesso bene.

Quali beni rientrano nei nuovi Allegati IV e V dell'iper ammortamento 2026?

L'Allegato IV della L. 199/2025 include beni materiali 4.0 suddivisi in quattro gruppi: macchine utensili CNC/PLC e robot collaborativi (Gruppo I), sistemi per qualità e sostenibilità (Gruppo II), dispositivi HMI e sicurezza (Gruppo III), e un nuovo Gruppo IV con server GPU, edge computing, reti 5G private e firewall OT. L'Allegato V comprende beni immateriali 4.0 tra cui software di AI avanzata (LLM, Agentic AI), piattaforme MLOps, strumenti per Carbon Footprint e Passaporto Digitale del Prodotto, soluzioni Low-code/No-code e canoni SaaS/PaaS/IaaS per software cloud.

L'iper ammortamento 2026 è cumulabile con la Nuova Sabatini?

Sì, l'iper ammortamento previsto dalla L. 199/2025, art. 1, comma 431, è cumulabile con la Nuova Sabatini, poiché le due agevolazioni operano su leve diverse: la Sabatini abbatte il costo del finanziamento, l'iper ammortamento maggiora la base deducibile ai fini IRES/IRPEF. La condizione è che il sostegno complessivo non superi il costo effettivamente sostenuto dall'impresa (regola della nettizzazione). La combinazione delle due misure consente alle PMI manifatturiere di recuperare tra il 50% e il 60% del costo di investimento.

Quando sarà operativa la piattaforma GSE per l'iper ammortamento 2026?

Al 16 aprile 2026 la piattaforma GSE per le comunicazioni relative all'iper ammortamento non è ancora operativa. L'apertura è stimata per giugno 2026, in attesa della pubblicazione del decreto attuativo MIMIT-MEF previsto dall'art. 1, comma 433, della L. 199/2025. Gli investimenti possono essere legittimamente avviati ed effettuati fin dal 1° gennaio 2026: la data di effettuazione rileva ai sensi dell'art. 109 del TUIR (consegna/spedizione per beni mobili), mentre la fruizione del beneficio fiscale è subordinata al completamento della procedura GSE in tre fasi.


Studio Romano e Associati

Commercialista Brescia

 
 
 

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