La Deduzione delle Spese di Rappresentanza nelle S.r.l.
- Studio Romano & Associati
- 4 mar
- Tempo di lettura: 6 min
Aggiornamento: 6 mar
a cura di Federico Romano

Introduzione
Le spese di rappresentanza svolgono un ruolo importante nella gestione aziendale, in quanto mirano a consolidare e promuovere l’immagine dell’impresa presso clienti, fornitori e stakeholder esterni. La loro deducibilità fiscale, tuttavia, è soggetta a regole precise che ne delimitano l’ambito e gli importi. Inoltre, è importante distinguere tali costi dalle altre spese di vitto e alloggio (c.d. “spese di gestione interna” o “di ospitalità”) e dal trattamento particolare previsto per le trasferte di dipendenti e amministratori.
Riferimenti Normativi Principali
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in particolare:
Art. 108 comma 2 per le spese di rappresentanza.
Art. 109 comma 5 per la deducibilità delle spese di vitto e alloggio.
Decreto Ministeriale 19 novembre 2008, che definisce criteri e condizioni per la deducibilità delle spese di rappresentanza.
D.P.R. 633/1972 (IVA) e successive modifiche, in particolare l’art. 19-bis1 lett. h) sulla detraibilità dell’IVA.
Normativa e prassi sulle trasferte (es. art. 95 comma 3 TUIR per i limiti giornalieri di deducibilità fuori dal comune).
Definizione e Classificazione
Si considerano spese di rappresentanza i costi sostenuti a titolo gratuito dall’azienda per scopi promozionali o di pubbliche relazioni, finalizzati al rafforzamento dell’immagine e delle relazioni commerciali. È essenziale che tali costi siano:
Inerenti all’attività dell’impresa.
Proporzionati alla dimensione e al contesto operativo.
Gratuiti per il destinatario, senza corrispettivo diretto in cambio.
Tra gli esempi tipici rientrano omaggi, eventi aziendali con clienti, pranzi di lavoro offerti in occasioni particolari (senza che vi sia un contestuale corrispettivo), ecc. Non sono invece considerate spese di rappresentanza, ad esempio, i costi di pubblicità diretta o i costi riservati esclusivamente ai dipendenti (che vengono inquadrati come spese di gestione interna).
Importante: alcune spese di ospitalità rivolte a soggetti terzi (es. clienti) non rientrano tra le spese di rappresentanza quando assumono una connotazione direttamente funzionale all’attività (ad esempio, in occasione di fiere, mostre o visite agli stabilimenti). In tali casi sono comunque soggette ai limiti di deducibilità delle spese di vitto e alloggio (75%), ma senza ulteriori restrizioni proprie delle spese di rappresentanza.
Esempi Pratici
Omaggi di modico valore (≤ 50 euro): se un’azienda acquista piccoli gadget o prodotti con valore unitario fino a 50 euro, l’intera spesa è deducibile e l’IVA relativa è detraibile (art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972).
Omaggi di valore superiore a 50 euro: ricadono tra le spese di rappresentanza soggette a limiti quantitativi e con IVA indetraibile. Rientrano nel plafond di deducibilità previsto dall’art. 108 comma 2 TUIR.
Eventi aziendali con clienti: i costi per ricevimenti o feste aperte a soggetti esterni, volti a promuovere l’immagine aziendale, sono spese di rappresentanza deducibili entro i limiti di legge (vedi paragrafo Limiti di Deducibilità).
Spese esclusivamente interne: se destinate unicamente ai dipendenti (ad es. cene di Natale riservate al personale, meeting interni), non rientrano tra le spese di rappresentanza ma seguono le regole di deducibilità delle spese di vitto/alloggio (generalmente 75% ai sensi dell’art. 109 comma 5 TUIR). Le cene aziendali “interne” non sono soggette ai limiti percentuali di cui all’art. 108 TUIR, in quanto non rivolte a terzi.
Spese di ospitalità (clienti in fiere o visite): se l’impresa sostiene costi di vitto o alloggio per ospitare clienti o potenziali clienti in occasione di fiere o visite agli stabilimenti, tali costi possono essere interamente deducibili “fuori” dai vincoli delle spese di rappresentanza, purché sia dimostrato il concreto scopo promozionale. Resta comunque applicabile la deducibilità limitata al 75% (art. 109 comma 5 TUIR) per le spese di vitto/alloggio.
Limiti di Deducibilità per le Spese di Rappresentanza
Le spese di rappresentanza sono deducibili entro specifiche percentuali calcolate sui ricavi dell’esercizio (art. 108 comma 2 TUIR):
1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro;
0,6% sulla parte di ricavi eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
0,4% per la parte di ricavi oltre 50 milioni di euro.
Oltre tali soglie, la quota di spesa eccedente risulta indeducibile. Restano integralmente deducibili gli omaggi di valore unitario fino a 50 euro, senza erodere il plafond.
Doppia limitazione per le spese di vitto/alloggio con finalità di rappresentanza:
Taglio del 75% di cui all’art. 109 comma 5 TUIR.
Applicazione del limite percentuale di cui all’art. 108 comma 2 TUIR (plafond sui ricavi).
Condizioni Necessarie
Per godere della deducibilità, occorre:
Prova dell’inerenza: documentare che la spesa è effettivamente sostenuta per fini promozionali (fatture intestate all’azienda, descrizione dell’evento, elenco partecipanti, ecc.).
Congruità: la spesa dev’essere ragionevole rispetto all’attività e alla potenziale utilità commerciale.
Gratuità per il destinatario: non deve essere prevista alcuna controprestazione economica.
Tracciabilità dei pagamenti: le recenti normative richiedono l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili (bonifici, carte di credito, ecc.) per accedere alla deducibilità.
Trattamento Fiscale e Contabile
Contabilizzazione: i costi sono registrati nell’esercizio di competenza e imputati tipicamente tra i costi per servizi o oneri diversi di gestione, distinguendoli dalle spese pubblicitarie.
Detrazione IVA: per le spese di rappresentanza, l’IVA è in linea di principio indetraibile (art. 19-bis1, lett. h) D.P.R. 633/1972), ad eccezione degli omaggi di valore ≤ 50 euro (questi ultimi consentono la detrazione IVA).
Imposte sui redditi: il calcolo della quota deducibile avviene applicando i limiti percentuali stabiliti dall’art. 108 TUIR. La parte eccedente tali soglie, nonché la quota del 25% (se trattasi di vitto/alloggio), viene ripresa a tassazione.
Spese di vitto e alloggio “interne” (non di rappresentanza): deducibili di regola al 75% se sono escluse le ipotesi di trasferta fuori dal comune (cui si applicano altre soglie).
Casi Particolari
Trasferte di dipendenti e amministratori fuori dal comune: le spese di vitto e alloggio possono essere dedotte integralmente entro il limite giornaliero previsto dall’art. 95 comma 3 TUIR (attualmente €180,76 al giorno in Italia e €258,23 all’estero). La parte eccedente questi importi è considerata non deducibile. L’IVA in tali casi è detraibile, purché la fattura sia intestata all’azienda e risulti la causale inerente (missione di lavoro, trasferta).
Nuove imprese o start-up: le spese di rappresentanza sostenute in assenza di ricavi possono essere riportate al primo periodo in cui si conseguono ricavi (art. 108 comma 2 TUIR).
Eventi fieristici: alcune forme di ospitalità a clienti in occasione di fiere o mostre, se accuratamente documentate e con finalità dirette di promozione, possono essere trattate come spese di ospitalità “non rappresentative” e quindi deducibili al 75% senza erosione del plafond.
Distinzione da pubblicità: se la spesa mira a promuovere prodotti verso un pubblico ampio e indifferenziato (ad esempio, campagne media), si qualifica come pubblicità e gode di deducibilità integrale.
Cene e pranzi interni: se rivolti esclusivamente a dipendenti o amministratori (ad es. riunioni aziendali, cene di Natale), non assumono carattere di rappresentanza e non sono soggetti ai limiti di cui all’art. 108 TUIR. Resta però di regola la deducibilità parziale al 75% per le spese di ristorazione (art. 109 comma 5 TUIR).
Aggiornamenti Recenti
Le disposizioni più recenti hanno rafforzato i requisiti di tracciabilità dei pagamenti, introducendo l’obbligo di utilizzare strumenti verificabili (bonifici, carte di credito, ecc.) per accedere alla deducibilità. Ciò risponde all’esigenza di trasparenza e di prevenzione di eventuali abusi.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la necessità di documentare in modo adeguato l’inerenza (ad esempio, identificando i nominativi dei partecipanti e la finalità dell’evento) e di utilizzare fatture intestate all’azienda per poter detrarre l’IVA (laddove ammesso).
FAQ (Domande Frequenti)
Le spese per le cene di Natale con i dipendenti rientrano tra le spese di rappresentanza?No. Se l’evento è riservato esclusivamente al personale, non si tratta di spese di rappresentanza ma di “spese di gestione interna”; tuttavia, la deducibilità di tali costi è limitata al 75% (art. 109 comma 5 TUIR).
Se acquisto omaggi di valore superiore a 50 euro, l’intero importo è indeducibile?Non necessariamente. Gli omaggi superiori a 50 euro rientrano tra le spese di rappresentanza soggette ai limiti percentuali calcolati sui ricavi della società (art. 108 comma 2 TUIR). L’IVA, invece, risulta indetraibile.
Come dimostrare l’inerenza delle spese di rappresentanza?È opportuno conservare una documentazione dettagliata (fatture, inviti, elenco partecipanti, materiale promozionale) che attesti lo scopo commerciale e la gratuità dell’iniziativa, nonché la proporzionalità della spesa all’attività svolta.
La spesa sostenuta per invitare un cliente a un viaggio di piacere è sempre deducibile?No. Se manca un contenuto promozionale concreto (es. presentazioni di prodotti, visite a stabilimenti), la spesa è considerata non inerente all’attività e dunque indeducibile.
È possibile detrarre l’IVA sui pranzi con i clienti?Se il pranzo ha natura di rappresentanza, l’IVA è indetraibile per espressa previsione dell’art. 19-bis1, lett. h) D.P.R. 633/1972. Al contrario, se si tratta di ospitalità a fini dimostrativi (es. fiere, showroom) o di costi di trasferta effettiva del personale, l’IVA è tendenzialmente detraibile (purché risulti la fattura intestata all’azienda e l’inerenza sia dimostrabile).
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Federico Romano
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