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Residenza fiscale in Lussemburgo e tassazione degli utili di una società italiana

Immagine del redattore: Studio Romano & AssociatiStudio Romano & Associati

Residenza fiscale in Lussemburgo e tassazione degli utili di una società italiana

Introduzione

L’analisi che segue si propone di chiarire in che modo venga disciplinata la tassazione dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero (nello specifico in Lussemburgo) e degli utili prodotti da una società italiana da parte di un soggetto iscritto all’AIRE, residente fiscalmente all’estero.


1. Residenza fiscale e redditi di lavoro dipendente

Secondo le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), i soggetti non residenti in Italia sono tassati esclusivamente sui redditi ivi prodotti (art. 3, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Di conseguenza, se un contribuente risulta effettivamente residente in Lussemburgo e percepisce redditi di lavoro dipendente derivanti da attività prestata all’estero, tali redditi non sono imponibili in Italia.

In linea con la Convenzione tra Italia e Lussemburgo contro le doppie imposizioni, l’art. 15 stabilisce che i redditi di lavoro subordinato sono soggetti a tassazione soltanto nello Stato di effettivo svolgimento dell’attività, salvo specifiche eccezioni non rilevanti nel caso in esame. Pertanto, se l’attività lavorativa è esercitata esclusivamente in Lussemburgo, il reddito da lavoro dipendente sarà tassato solo in tale Paese.


2. Utili di società italiana

Nel caso in cui il soggetto residente in Lussemburgo decida di costituire, in Italia, una S.R.L.S. con sede e attività principale nel territorio italiano (ad esempio brokeraggio assicurativo, codice ATECO 66.22.01), la tassazione degli utili di impresa seguirà il principio di residenza della società stessa. Se la società è fiscalmente residente in Italia e non sussiste una stabile organizzazione estera (così come disciplinato dall’art. 73, comma 1, lettera a) del TUIR), gli utili prodotti dalla società sono imponibili soltanto in Italia.

Anche l’art. 7 della Convenzione Italia-Lussemburgo conferma la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell’impresa qualora quest’ultima non disponga di una stabile organizzazione in un altro Stato contraente. Pertanto, se la società è considerata fiscalmente residente in Italia e opera interamente nel territorio italiano, i relativi utili saranno soggetti a imposizione solo in Italia.


3. Convenzione Italia-Lussemburgo

La Convenzione tra l’Italia e il Lussemburgo, ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747, assume un ruolo centrale per stabilire la corretta ripartizione della potestà impositiva tra i due Paesi. In sintesi:

  • Reddito da lavoro dipendente (art. 15): tassabile esclusivamente nello Stato in cui l’attività è effettivamente svolta, quindi in Lussemburgo se il lavoratore è lì residente e vi esercita la propria attività.

  • Utili di impresa (art. 7): imponibili nello Stato in cui la società ha la propria residenza, salvo la presenza di una stabile organizzazione nell’altro Stato.


Conclusione

La disciplina vigente prevede che i redditi di lavoro dipendente percepiti in Lussemburgo da un soggetto ivi residente siano tassati esclusivamente in Lussemburgo, mentre gli utili generati da una società italiana, priva di una stabile organizzazione all’estero, restano imponibili soltanto in Italia. Ne consegue che, per un contribuente fiscalmente residente in Lussemburgo e iscritto all’AIRE, le due categorie di reddito (lavoro dipendente in Lussemburgo e utili societari in Italia) sono soggette a tassazione separata nei rispettivi Stati di produzione, in coerenza con quanto stabilito dalle normative interne e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni.



FAQ

  1. Se lavoro in Lussemburgo, devo dichiarare in Italia i relativi redditi da lavoro dipendente? No, se l’attività è interamente svolta in Lussemburgo e il soggetto è ivi residente fiscalmente, tali redditi non sono imponibili in Italia.

  2. Come incide l’iscrizione all’AIRE sulla residenza fiscale? L’iscrizione all’AIRE indica che il soggetto ha trasferito la propria residenza all’estero. Di conseguenza, è soggetto a tassazione in Italia solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

  3. Gli utili distribuiti dalla S.R.L.S. italiana devono essere tassati anche in Lussemburgo? In linea di principio, la tassazione in prima istanza avviene in Italia, poiché la società è italiana e non vi è una stabile organizzazione estera. L’eventuale ulteriore tassazione in Lussemburgo dipende dalle norme nazionali e dalla Convenzione, ma il meccanismo previsto dovrebbe evitare la doppia imposizione.

  4. È rilevante il tempo dedicato all’attività di amministratore in Italia? Può esserlo ai fini dell’accertamento della residenza fiscale della società e dell’eventuale configurazione di una stabile organizzazione all’estero, ma se la società rimane interamente operativa in Italia, gli utili restano tassati esclusivamente in Italia.

  5. In caso di trasferimento della sede societaria o di parte dell’attività in Lussemburgo, cosa accade? Potrebbe emergere una stabile organizzazione nello Stato estero o un trasferimento effettivo della residenza societaria, con conseguente diversa ripartizione della potestà impositiva secondo la Convenzione Italia-Lussemburgo.


Studio Romano e Associati | Commercialista Brescia

Federico Romano

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