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Revisione biennale dei termini di verifica fiscale con il supporto della collaborazione


Benefici applicabili a reddito e IVA per chi aderisce al sistema di collaborazione



L'incentivazione offerta ai partecipanti del sistema di adempimento collaborativo introdotto dal DLgs. 128/2015 e aggiornato con il DLgs. 221/2023 include anche una diminuzione dei tempi per l'esercizio delle verifiche fiscali. Questo vantaggio si estende, salvo in presenza di manovre elusive o truffaldine che compromettano la fiducia reciproca tra contribuente e Fisco, anche alla contrazione dei termini entro cui possono essere effettuati gli accertamenti.


Nello specifico, l'art. 6, comma 6-bis, del DLgs. 128/2015 stabilisce che i periodi di tempo previsti dagli articoli 43, primo comma, del DPR 600/1973 e 57, primo comma, del DPR 633/1972, siano abbreviati di due anni. Per usufruire di tale agevolazione è necessario che l'azienda implementi un sistema integrato di individuazione, quantificazione, gestione e monitoraggio del rischio fiscale, verificato da professionisti esterni qualificati (che verranno definiti attraverso normative di livello inferiore). Questa contrazione dei termini di verifica è applicabile anche ai contribuenti già inseriti nel regime di collaborazione, anche se per i periodi d'imposta precedenti non possedevano né un TCF certificato né la certificazione fiscale indicata nel comma 6-ter dello stesso art. 6, a partire dal periodo d'imposta attivo dal 1° gennaio 2024.


Secondo quanto indicato nell'art. 6 comma 6-bis, la riduzione dei termini per l'accertamento riguarda le imposte sui redditi e l'IVA, così come le imposte sostitutive e le ritenute alla fonte, insieme alle relative sanzioni. Questi sono tributi per cui i termini ordinari per l'emissione di avvisi di accertamento, atti di liquidazione e contestazioni delle sanzioni corrispondono al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o di commissione dell'infrazione.


La diminuzione dei termini non si applica ad altre tasse, anche se menzionate nelle analisi dei rischi, come le imposte di registro e di bollo, a causa della mancata menzione, rispettivamente, degli articoli 76 del DPR 131/1986 e 37 del DPR 642/1972, per i quali i termini standard sono solitamente più brevi. Riguardo a queste imposte, sembra che possano trovare applicazione solo i vantaggi menzionati nei commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del DLgs. 128/2015, ovvero l'eliminazione delle sanzioni in caso di segnalazione di situazioni a rischio o la riduzione delle sanzioni per errori legati a rischi fiscali non significativi identificati nell'analisi dei rischi.


Si spera che questa riduzione dei termini per le verifiche fiscali sia accompagnata dall'applicazione del principio direttivo della delega legislativa che mira a garantire certezza del diritto anche stabilendo l'inizio del periodo di decadenza per l'accertamento dal momento della generazione del fatto imponibile, per gli elementi con effetti pluriennali, e la perdita d'esercizio, per prevenire un'allungamento eccessivo di tale periodo e quello relativo all'obbligo di conservazione dei libri contabili, mantenendo intatti i poteri di controllo dell'Amministrazione fiscale sul diritto ai possibili rimborsi richiesti.


L'adozione di questa disposizione permetterebbe di superare la sentenza della Cassazione a Sezioni unite n. 8500/2021, che stabilisce che la decadenza della capacità di accertamento dei componenti di reddito pluriennali deve essere valutata in riferimento al termine per la correzione della dichiarazione in cui è stato riportato il singolo “rateo” del componente reddituale e non in base al periodo d'imposta in cui si è manifestata per la prima volta la situazione fiscale. Senza l'applicazione di questo principio direttivo, la riduzione dei tempi per le verifiche fiscali per i partecipanti al regime di collaborazione non sarà pienamente efficace, ma sarà limitata dalla predetta giurisprudenza.


Una diminuzione aggiuntiva di un anno con la certificazione fiscale Il sistema premiale prevede inoltre che, ottenendo la certificazione fiscale secondo l'art. 36 del DLgs. 241/1997, noto come visto di conformità, l'impresa possa beneficiare di un'ulteriore riduzione di un anno dei termini per l'accertamento fiscale relativamente alle imposte dirette e all'IVA (art. 6 comma 6-ter del DLgs. 128/2015).


Si nota che la certificazione fiscale, risultante da un'analisi approfondita e dettagliata da parte del professionista, certifica la corretta applicazione delle normative tributarie sostanziali e la realizzazione di controlli e adempimenti annuali specificati in un decreto ad hoc, limitatamente alle imposte dirette; il visto di conformità è emesso dal certificatore basandosi su una verifica dei componenti positivi e negativi di reddito indicati in una lista di controllo specifica, mentre il DLgs. 128/2015, nel ridurre i termini per le verifiche fiscali, fa riferimento sia alle imposte dirette che all'IVA. Questo punto dovrà essere affrontato nella regolamentazione futura, per assicurare che il visto di conformità possa effettivamente abbreviare di un altro anno i termini per le verifiche fiscali anche per l'IVA (e non solo per le imposte sui redditi). Sarà inoltre necessario evitare duplicazioni inutili di controlli e verifiche su elementi di minore rilevanza.


Revisione biennale dei termini di verifica

FAQ: Regime di Adempimento Collaborativo

  1. Cos'è il regime di adempimento collaborativo? Il regime di adempimento collaborativo, introdotto dal DLgs. 128/2015 e aggiornato dal DLgs. 221/2023, è un sistema che incentiva i contribuenti, tramite benefici fiscali, a collaborare attivamente con l'Amministrazione finanziaria, implementando un sistema integrato di gestione e controllo del rischio fiscale certificato da professionisti indipendenti.

  2. Quali sono i benefici principali del regime di adempimento collaborativo? I benefici includono la riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento fiscale di due anni per le imposte sui redditi e l'IVA, applicabili ai contribuenti che aderiscono al regime e implementano un adeguato sistema di gestione del rischio fiscale. Ulteriori benefici sono legati all'ottenimento di certificazioni tributarie specifiche.

  3. Chi può aderire al regime di adempimento collaborativo? Possono aderire al regime tutte le imprese che decidono di dotarsi di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato da professionisti indipendenti qualificati. Questo include sia le imprese che aderiscono per la prima volta sia quelle già in regime che vogliono beneficiare delle riduzioni dei termini di decadenza a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.

  4. La riduzione dei termini di accertamento si applica anche ad altri tributi oltre alle imposte sui redditi e all'IVA? No, la riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento si applica specificamente alle imposte sui redditi e all'IVA. Altri tributi, come le imposte di registro e di bollo, non sono inclusi nella riduzione dei termini di decadenza, sebbene possano applicarsi altri benefici previsti dal regime di adempimento collaborativo.

  5. Come si può ottenere un'ulteriore riduzione di un anno dei termini di accertamento? Un'ulteriore riduzione di un anno dei termini di accertamento è possibile ottenendo la certificazione tributaria ex art. 36 del DLgs. 241/1997, noto come "visto di conformità". Questa certificazione attesta la corretta applicazione delle norme tributarie e l'esecuzione di controlli e adempimenti specificati, ed è limitata alle imposte dirette e all'IVA.


Studio Romano e Associati | Commercialista Brescia

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