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Anche nel 2024 rivalutazione di terreni e partecipazioni con imposta al 16%

Per le partecipazioni si deve valutare la convenienza del regime rispetto all’applicazione della sostitutiva del 26% sulla plusvalenza


Rivalutazione 2024: Terreni, Partecipazioni

Introduzione

Nel contesto dell'attuale panorama fiscale italiano, emerge l'importanza di comprendere le implicazioni della recente legislazione, in particolare l'articolo 1 commi 52 e 53 della Legge 213/2023. Questa normativa estende la possibilità di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni per i soggetti non imprenditori anche per l'anno 2024, mantenendo la stessa struttura normativa del 2023.


Proroga della Rivalutazione dei Terreni e delle Partecipazioni

Contesto e Applicabilità della Normativa

L'articolo 1 commi 52 e 53 della Legge 213/2023, rientrante nella legge di bilancio 2024, conferma la proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni ex articoli 7 e 5 commi 1 e 1-bis della Legge 448/2001 per i beni posseduti al 1° gennaio 2024 da soggetti non imprenditori.


Dettagli Operativi per l'Adesione

Per aderire a questa agevolazione nel 2024, i contribuenti devono seguire specifiche procedure:

  1. Redazione della Perizia: Un professionista abilitato deve redigere e asseverare la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

  2. Versamento dell'Imposta Sostitutiva: Bisogna versare entro il 30 giugno 2024 l'imposta sostitutiva del 16% sull'intero ammontare o, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima rata.


Analisi della Convenienza del Regime Agevolato

Valutazione delle Opzioni Fiscali

La scelta di adottare il regime agevolato della legge di bilancio 2024 richiede una valutazione accurata, soprattutto quando si confronta l'imposta sostitutiva del 16% con l'aliquota del 26% sulla plusvalenza per le partecipazioni.


Calcolo della Convenienza

Questa verifica implica che il regime agevolato è più vantaggioso quando la plusvalenza realizzata supera il 61,53846% del valore della partecipazione.


Esempio Pratico

Un esempio chiarificatore è il seguente: per una partecipazione non quotata con un costo di acquisto di 30.000 euro e un valore di perizia al 1° gennaio 2024 di 100.000 euro, l'affrancamento è conveniente se la plusvalenza sconta un'imposta sostitutiva minore rispetto a quella calcolata senza affrancamento.


Prospettive Future e Considerazioni Finali

Implicazioni della Legge Delega per la Riforma Fiscale

L'articolo 5 comma 1 lettera h) n. 2 della Legge 111/2023 introduce la possibilità di un'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, segnalando un orientamento futuro verso una maggiore flessibilità e diversificazione delle aliquote in base al periodo di possesso del bene.



Studio Romano e Associati | Commercialista Brescia

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