top of page
  • Bianco Instagram Icona
  • Bianco LinkedIn Icon
  • Bianco Facebook Icon
  • Bianco Twitter Icon
  • Bianco icona di Google Play

Cessazione CPB: quando il blocco dell'unico committente può far decadere il concordato preventivo biennale

a cura di Federico Romano

Cessazione CPB per blocco attività unico committente

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 86/2026, ha chiarito le condizioni in cui il blocco dell'attività dell'unico committente può determinare la cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale (CPB). La pronuncia analizza il caso di un agente immobiliare la cui attività dipende interamente da un'impresa edile che ha subito l'interruzione dei lavori per cause straordinarie.

Il quadro normativo: art. 19 DLgs. 13/2024 e DM 14 giugno 2024

L'art. 19, comma 2, del DLgs. 13/2024 prevede una causa di cessazione del CPB in presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli concordati.

Il DM 14 giugno 2024 (art. 4, comma 1, lett. b) individua quattro fattispecie di eventi straordinari rilevanti:

  • Danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili

  • Danni rilevanti alle scorte di magazzino che causano la sospensione del ciclo produttivo

  • Impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività

  • Sospensione dell'attività quando l'unico o principale cliente ha interrotto la propria attività a causa di detti eventi

Il caso concreto: agente immobiliare e committente unico

L'interpello riguarda un agente immobiliare la cui attività è svolta esclusivamente per conto di un'unica impresa edile. L'impresa committente ha subito il blocco dell'attività di cantiere a seguito di eventi straordinari, con conseguente impossibilità di accesso ai locali operativi (il cantiere stesso).

L'agente sostiene che il blocco dei lavori del committente abbia determinato la sospensione anche della propria attività, configurando la fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), n. 4 del DM 14 giugno 2024: sospensione dell'attività per interruzione dell'attività dell'unico committente.

Le condizioni per la cessazione del CPB secondo l'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate precisa che la cessazione del CPB non è automatica. Occorre dimostrare congiuntamente:

  • Il nesso di causalità tra il blocco dell'attività edilizia e l'impossibilità di accedere al cantiere da parte dell'unico committente

  • La riduzione del reddito effettivo o del valore della produzione netta oltre il 30% rispetto al reddito concordato

  • L'esclusività del rapporto: l'agente deve aver svolto l'attività nel biennio di concordato e nell'anno precedente (2023, 2024, 2025) esclusivamente per conto di un solo committente

Il rigo P03 del modello CPB e le circostanze già dichiarate

Un punto cruciale riguarda il rigo P03 del modello CPB. L'Agenzia ricorda che alcune circostanze eccezionali sfavorevoli potrebbero essere state già considerate nella proposta concordataria originaria. In tal caso, il reddito concordato rilevante ai fini della soglia del 30% è quello già ridotto del 10%, 20% o 30% indicato dal contribuente.

Questo significa che se l'evento straordinario era già stato "scontato" nella proposta, la cessazione potrà verificarsi solo se il minor reddito effettivo eccede ulteriormente il 30% rispetto al reddito concordato già ridotto.

Implicazioni pratiche per contribuenti e professionisti

La risposta a interpello ha rilevanza pratica significativa per tutti i contribuenti che hanno aderito al CPB e che operano in contesti di dipendenza economica da un unico committente. La cessazione degli effetti del concordato non è un meccanismo automatico, ma richiede una rigorosa documentazione probatoria del nesso causale e dell'entità del danno economico subito.

Tabella riassuntiva

Aspetto

Dettaglio

Normativa di riferimento

Art. 19, comma 2, DLgs. 13/2024

Decreto attuativo

DM 14 giugno 2024, art. 4, comma 1, lett. b)

Documento di prassi

Risposta a interpello n. 86/2026

Soglia di cessazione

Minor reddito effettivo > 30% rispetto al concordato

Fattispecie specifica

Sospensione per blocco dell'unico committente (n. 4)

Cessazione automatica?

No — serve dimostrazione del nesso causale

Periodo di verifica

Biennio CPB + anno precedente (2023-2025)

Rigo modello CPB

P03 — verifica circostanze già considerate nella proposta

Soggetto interessato

Agente immobiliare con unico committente edile

Domande frequenti (FAQ)

Quando il CPB cessa i suoi effetti per eventi straordinari?

Il CPB cessa quando circostanze eccezionali determinano minori redditi effettivi o minor valore della produzione netta eccedenti il 30% rispetto ai valori concordati, come previsto dall'art. 19, comma 2, del DLgs. 13/2024.

Il blocco dell'attività dell'unico committente fa cessare automaticamente il CPB?

No. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che occorre dimostrare il nesso di causalità tra il blocco e la riduzione del reddito, nonché verificare che il contribuente abbia operato esclusivamente per quel committente nel biennio di concordato e nell'anno precedente.

Cosa succede se le circostanze eccezionali erano già state considerate nella proposta di CPB?

Se il contribuente aveva già indicato nel rigo P03 del modello CPB la presenza di circostanze sfavorevoli, il reddito concordato di riferimento è quello già ridotto (del 10%, 20% o 30%). La soglia del 30% si calcola su quel valore già diminuito.

Quali eventi straordinari rilevano per la cessazione del CPB?

Il DM 14 giugno 2024 indica quattro fattispecie: danni ai locali, danni alle scorte di magazzino, impossibilità di accesso ai locali, sospensione per interruzione dell'attività dell'unico committente.

Come si dimostra il diritto alla cessazione del CPB?

Occorre documentare: l'evento straordinario, il nesso causale con la riduzione dell'attività, l'esclusività del rapporto con il committente nel triennio 2023-2025, e la riduzione del reddito effettivo oltre la soglia del 30%.


Studio Romano e Associati

Commercialista Brescia

 
 
 

Commenti


bottom of page