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CPB e limite ISA: cessazione da verificare

a cura di Federico Romano

Illustrazione flat sul controllo del limite ISA per la cessazione del CPB

L’art. 21 comma 1 lett. b-quater) del DLgs. 13/2024 prevede la cessazione del concordato preventivo biennale quando ricavi o compensi superano il limite ISA maggiorato del 50%, pari a 7.746.853,50 euro per il periodo d’imposta 2025.

Il punto non è solo aritmetico. Per alcune attività immobiliari, edilizie e di ingegneria integrata il limite ISA non si misura guardando esclusivamente ai ricavi dichiarati: il DM 31 marzo 2026 richiede, per specifici indici, di aumentare i ricavi delle rimanenze finali e di diminuirli delle esistenze iniziali valutate secondo gli artt. 92 e 93 del TUIR.

CPB e soglia ISA: regola generale

Il concordato preventivo biennale è riservato, tra gli altri requisiti, ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. La disciplina di cessazione contenuta nel DLgs. 13/2024 mira a evitare che il regime continui ad applicarsi quando il contribuente cambia dimensione in modo rilevante rispetto alla proposta accettata.

Per il periodo d’imposta 2025, l’art. 3 comma 1 lett. a) del DM 31 marzo 2026 fissa il limite ISA ordinario a 5.164.569,00 euro. La soglia che fa scattare la cessazione del CPB, richiamando il limite ISA maggiorato del 50%, arriva quindi a 7.746.853,50 euro.

Rimanenze nei settori immobiliari ed edilizi

La verifica è più delicata per gli ISA EG40U, EG50U, EG69U ed EK23U. Si tratta, in sintesi, di attività legate a locazione, valorizzazione e compravendita di immobili, lavori di completamento e finitura degli edifici, costruzioni e servizi di ingegneria integrata.

Per questi indici, l’art. 3 comma 2 del DM 31 marzo 2026 stabilisce che, ai fini del limite di esclusione ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali. Ne deriva che il dato da monitorare può essere diverso dal solo ammontare dei ricavi risultanti dal conto economico o dalla dichiarazione.

Perché il calcolo non è sempre automatico

L’art. 21 comma 1 lett. b-quater) del DLgs. 13/2024 richiama i ricavi di cui all’art. 85 comma 1 del TUIR, con esclusione delle lett. c), d) ed e), e i compensi di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR. La norma, però, non riproduce espressamente il meccanismo di rettifica previsto dal DM ISA per rimanenze finali ed esistenze iniziali.

Una lettura meramente letterale potrebbe portare a trascurare tali componenti nella verifica della cessazione del CPB. Sul piano operativo, tuttavia, questa soluzione crea un disallineamento: le rimanenze possono rilevare per stabilire se il contribuente applica gli ISA e, quindi, se può accedere al CPB, ma non rileverebbero durante il periodo concordatario.

Controlli operativi per imprese e professionisti

In assenza di una conferma espressa dell’Agenzia delle Entrate sul punto specifico, l’approccio più prudente è monitorare la soglia sia con il dato dei ricavi/compensi sia con il dato rettificato previsto per gli ISA interessati. La risposta a interpello n. 39/2026 ha chiarito la rilevanza della variazione delle rimanenze per individuare l’attività prevalente ai fini ISA, ma non ha risolto in modo definitivo il tema della cessazione del CPB.

Per imprese immobiliari, imprese di costruzione e operatori collegati, il controllo dovrebbe essere anticipato prima della chiusura dell’esercizio. La composizione delle rimanenze finali, dei lavori in corso e delle esistenze iniziali può incidere sulla permanenza nel regime e sulla corretta valutazione del beneficio concordatario.

Takeaway pratici

  • Verificare la soglia CPB di 7.746.853,50 euro per il 2025 partendo dal limite ISA di 5.164.569,00 euro maggiorato del 50%.

  • Per gli ISA EG40U, EG50U, EG69U ed EK23U simulare anche il calcolo con rimanenze finali ed esistenze iniziali.

  • Documentare il criterio seguito, perché il DLgs. 13/2024 non disciplina espressamente il raccordo con la rettifica prevista dal DM ISA.

  • Effettuare il controllo prima della chiusura del bilancio o della dichiarazione, non solo al momento dell’adesione al CPB.

Tabella riassuntiva

Aspetto

Dettaglio

Norma CPB

Art. 21 comma 1 lett. b-quater) del DLgs. 13/2024

Regola di cessazione

Superamento del limite ISA maggiorato del 50%

Limite ISA 2025

5.164.569,00 euro, art. 3 comma 1 lett. a) DM 31 marzo 2026

Soglia CPB 2025

7.746.853,50 euro

Ricavi rilevanti

Art. 85 comma 1 TUIR, escluse lett. c), d) ed e)

Compensi rilevanti

Art. 54 comma 1 TUIR

ISA interessati dalla rettifica

EG40U, EG50U, EG69U, EK23U

Rimanenze

Ricavi aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali

Norme di valutazione

Artt. 92 e 93 del TUIR

Punto aperto

Mancanza di chiarimento espresso sulla cessazione CPB con rettifica ISA

Effetto pratico

Necessario monitoraggio anticipato per immobili, edilizia e ingegneria integrata

Domande frequenti (FAQ)

Quando cessa il CPB per superamento del limite ISA?

Il CPB cessa, ai sensi dell’art. 21 comma 1 lett. b-quater) del DLgs. 13/2024, quando nel periodo d’imposta il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori al limite previsto per il relativo ISA maggiorato del 50%.

Qual è la soglia CPB per il periodo d’imposta 2025?

Per il 2025, il DM 31 marzo 2026 fissa il limite ISA ordinario a 5.164.569,00 euro; applicando la maggiorazione del 50% richiamata dall’art. 21 del DLgs. 13/2024, la soglia di cessazione CPB è pari a 7.746.853,50 euro.

Per costruzioni e immobili contano le rimanenze nel limite CPB?

Per gli ISA immobiliari ed edilizi indicati dall’art. 3 comma 2 del DM 31 marzo 2026, il limite ISA si calcola aumentando i ricavi delle rimanenze finali e diminuendoli delle esistenze iniziali; per prudenza, lo stesso dato dovrebbe essere monitorato anche ai fini della cessazione del CPB.

Quali ISA richiedono di sommare rimanenze e sottrarre esistenze iniziali?

L’art. 3 comma 2 del DM 31 marzo 2026 richiama gli ISA EG40U, EG50U, EG69U ed EK23U, relativi ad attività immobiliari, completamento e finitura edifici, costruzioni e servizi di ingegneria integrata.

Cosa deve controllare un’impresa in CPB prima della chiusura dell’esercizio?

Un’impresa in CPB deve verificare ricavi, compensi, rimanenze finali, esistenze iniziali e lavori in corso, applicando gli artt. 92 e 93 del TUIR quando rilevanti, per stimare se supera la soglia prevista dall’art. 21 del DLgs. 13/2024.

Nota interna: Tema operativo adatto a clienti immobiliari, edili e di ingegneria: il superamento della soglia CPB può richiedere una simulazione con rimanenze. Opportuno proporre un controllo preventivo prima della chiusura dell’esercizio.

Studio Romano e Associati

Commercialista Brescia

 
 
 

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