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Definizione agevolata e Rottamazione quater




1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE RATEIZZAZIONI IN CORSO RIFERITE AI C.D. "AVVISI BONARI"


La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire in via agevolata gli avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR 633 del 1972) per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale.


La riduzione delle sanzioni dovute

L'agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni ancora dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell'imposta che residua dopo aver considerato i versamenti rateali (indicati con codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo.


Cosa si intende per "rateazioni in corso al 1° gennaio 2023"

Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.

Si rammenta che la decadenza dalla rateizzazione può avvenire in una delle seguenti ipotesi:

  • quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di "lieve ritardo") oppure entro 97 giorni dalla ricezione da parte dell'intermediario abilitato del preavviso telematico di irregolarità (90 giorni + 7 di "lieve ritardo");

  • per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 Euro;

  • se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.

Modalità di pagamento del debito residuo

Il pagamento dell'importo residuo può avvenire in unica soluzione o in forma rateale, proseguendo i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originariamente definito. E' possibile, inoltre, estendere fino a un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati su un numero inferiore di rate.In ogni caso, gli interessi di rateazione (codice tributo 9002) devono essere ricalcolati rispetto al nuovo importo (ridotto) delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata.

Per agevolare i contribuenti nella determinazione dell'importo residuo da versare, con sanzioni ridotte, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile usufruire di un apposito foglio di calcolo. La predisposizione dei nuovi modelli F24 relativi alle rate residue rimane tuttavia un'incombenza a carico del contribuente.


L'attività di assistenza e supporto offerta dallo Studio

Qualora foste interessati a beneficiare dell'agevolazione sopradescritta, lo Studio si propone di offrirvi tutta l'assistenza necessaria per i) la verifica della sussistenza dei requisiti necessari, ii) la rideterminazione delle sanzioni dovute e degli interessi di rateazione, iii) la predisposizione dei nuovi modelli F24 delle rate residue.


Oltre al Vostro collaboratore di riferimento all'interno dello Studio, potrete rivolgere eventuali richieste e/o chiarimenti anche mandando una mail a (e-mail: amministrazione@studioromanoassociati.com)


2. ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

La Legge di Bilancio 2023 ha altresì introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.


I vantaggi dell'agevolazione

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi definibili, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non devono quindi essere corrisposte le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggi. Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l'accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi.


I carichi definibili

La Rottamazione-quater riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle ancora notificate;

  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;

  • già oggetto di una precedente "Rottamazione" anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

Modalità e termine di presentazione della domanda

La domanda di adesione alla Definizione agevolata deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 aprile 2023.Modalità e termini di pagamento

Gli importi dovuti a seguito di definizione agevolata possono essere versati:

  • in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;

  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.


L'attività di assistenza e supporto offerta dallo Studio

Anche in questo caso lo Studio offre il proprio supporto per fornirVi completa assistenza in tutti i passaggi della procedura, dalla verifica dei carichi definibili sino alla predisposizione e trasmissione delle domande telematiche.

Qualora foste interessati, oltre al Vostro collaboratore di riferimento all'interno dello Studio, potrete rivolgere eventuali richieste e/o chiarimenti inviando una mail a (e-mail: amministrazione@studioromanoassociati.com)


restiamo a disposizione


Studio Romano & Associati

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