Detrazione start up innovative al 65%
- Studio Romano & Associati

- 28 apr
- Tempo di lettura: 5 min
a cura di Federico Romano

La detrazione IRPEF per investimenti in start up innovative ex art. 29-bis del DL 179/2012 sale al 65% dal 1° gennaio 2025 nei limiti de minimis e trova indicazione separata nel modello REDDITI PF 2026.
La novità interessa le persone fisiche che investono in start up innovative e devono gestire correttamente sia la detrazione nel quadro RP sia l'eventuale credito d'imposta che nasce quando l'imposta lorda non è sufficiente ad assorbirla.
Detrazione start up innovative: aliquota de minimis al 65%
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025, la detrazione in regime de minimis prevista dall'art. 29-bis del DL 179/2012 è riconosciuta nella misura del 65% della somma investita in start up innovative.
La misura sostituisce, per questa specifica agevolazione, la precedente percentuale del 50%. Resta distinta dalla detrazione ordinaria del 30%, che continua a essere gestita separatamente nel modello dichiarativo.
65%: detrazione de minimis per investimenti in start up innovative dal 2025.
30%: detrazione ordinaria da indicare in colonne diverse del rigo RP80.
Regime de minimis: da verificare prima dell'utilizzo dell'agevolazione.
REDDITI PF 2026: rigo RP80 con colonne separate
Le istruzioni del modello REDDITI PF 2026 recepiscono la nuova aliquota prevedendo una separazione più netta all'interno del rigo RP80. La detrazione ordinaria e quella de minimis devono quindi essere monitorate con campi diversi.
Nel rigo RP80 la detrazione del 30% va indicata nelle colonne 5 e 6, mentre la detrazione de minimis del 65% va indicata nelle nuove colonne 5A e 6A. L'importo della colonna 6 rileva anche per il rigo RN21, colonna 1.
RP80 colonna 5: ammontare della detrazione ordinaria del 30%.
RP80 colonna 6: totale della detrazione ordinaria del 30%.
RP80 colonne 5A e 6A: detrazione de minimis del 65%.
Istanza ex post entro il 30 maggio 2026
Per gli investimenti effettuati nel primo semestre 2025, l'art. 25 commi 5-quater e 5-quinquies del DL 19/2026 convertito consente di presentare l'istanza per la detrazione de minimis anche successivamente all'investimento.
Il termine da presidiare è il 30 maggio 2026. Questa finestra è rilevante per i contribuenti che hanno già effettuato l'investimento nel primo semestre 2025 e devono allineare documentazione, istanza e dichiarazione dei redditi.
Periodo interessato: investimenti nel primo semestre 2025.
Scadenza: istanza ex post entro il 30 maggio 2026.
Controllo operativo: verificare che la pratica sia coerente con l'importo indicato in RP80.
Credito d'imposta per incapienza: RN32, RN47 e F24
L'art. 2 della L. 162/2024 prevede, per gli investimenti effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, un meccanismo di recupero quando la detrazione de minimis supera l'imposta lorda.
In caso di incapienza, l'eccedenza diventa credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione in diminuzione delle imposte dovute oppure in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/1997, con codice tributo 7076.
Nel modello REDDITI PF 2026, il rigo RN21, colonna 3 accoglie la quota di detrazione che trova capienza nell'imposta lorda; il rigo RN32, colonna 20 indica il credito utilizzato fino a capienza dell'imposta netta; il rigo RN47, colonna 57 espone il credito residuo non utilizzato.
RN21 colonna 3: detrazione de minimis assorbita dall'imposta lorda.
RN32 colonna 20: credito d'imposta utilizzato in dichiarazione.
RN47 colonna 57: credito residuo da riportare ai periodi successivi.
Nuovo rigo RP81 per il credito pregresso
Il modello REDDITI PF 2026 introduce anche il nuovo rigo RP81, destinato alla gestione del credito d'imposta residuo proveniente dalla precedente dichiarazione.
In RP81 colonna 1 va indicata l'eccedenza del credito d'imposta riconosciuto per investimenti in start up innovative o PMI effettuati nel 2024, se la detrazione non aveva trovato capienza nell'imposta lorda. L'importo di riferimento è quello esposto nel rigo RX42, colonna 5, del modello REDDITI PF 2025.
In RP81 colonna 2 va indicata la quota di credito utilizzata in compensazione tramite F24. La differenza tra colonna 1 e colonna 2 confluisce poi nel rigo RN32, colonna 20, e l'eventuale eccedenza resta monitorata in RN47, colonna 57.
RP81 colonna 1: credito residuo dalla dichiarazione precedente.
RP81 colonna 2: quota già utilizzata in compensazione F24.
RN47 colonna 57: residuo ulteriore da riportare.
Takeaway pratici
Separare le aliquote: il 30% e il 65% seguono colonne diverse nel rigo RP80.
Presidiare il 30 maggio 2026 per le istanze ex post relative agli investimenti del primo semestre 2025.
Gestire l'incapienza: l'eccedenza può diventare credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in F24 con codice tributo 7076.
Ricostruire il credito pregresso: il nuovo rigo RP81 richiede il raccordo con REDDITI PF 2025 e con gli F24 già compensati.
Tabella riassuntiva
Aspetto | Dettaglio |
Norma base | Art. 29-bis del DL 179/2012 sulla detrazione per investimenti in start up innovative. |
Nuova aliquota | Detrazione de minimis al 65% per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025. |
Aliquota precedente | La misura de minimis era pari al 50% prima dell'innalzamento al 65%. |
Detrazione ordinaria | La detrazione del 30% resta separata e va indicata in RP80 colonne 5 e 6. |
Detrazione de minimis | La detrazione del 65% va indicata in RP80 colonne 5A e 6A. |
Istanza ex post | Per investimenti del primo semestre 2025, istanza presentabile entro il 30 maggio 2026. |
Norma sull'istanza | Art. 25 commi 5-quater e 5-quinquies del DL 19/2026 convertito. |
Incapienza | L'art. 2 della L. 162/2024 riconosce un credito d'imposta per l'eccedenza non assorbita. |
Compensazione F24 | Il credito può essere compensato ex art. 17 del DLgs. 241/1997 con codice tributo 7076. |
Righi RN | RN21 colonna 3, RN32 colonna 20 e RN47 colonna 57 gestiscono capienza, utilizzo e residuo. |
Credito pregresso | Il nuovo rigo RP81 raccorda il residuo di REDDITI PF 2025 con gli utilizzi in F24. |
Domande frequenti (FAQ)
Come si indica in REDDITI PF 2026 la detrazione start up innovative al 65%?
Nel modello REDDITI PF 2026 la detrazione de minimis del 65% prevista dall'art. 29-bis del DL 179/2012 va indicata nel rigo RP80, colonne 5A e 6A, separatamente dalla detrazione ordinaria del 30%.
Da quando si applica la detrazione de minimis al 65% per start up innovative?
La detrazione de minimis al 65% per investimenti in start up innovative si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025, secondo la disciplina dell'art. 29-bis del DL 179/2012 recepita nel modello REDDITI PF 2026.
Cosa succede se la detrazione del 65% supera l'imposta lorda?
Se la detrazione de minimis supera l'imposta lorda, l'art. 2 della L. 162/2024 riconosce per l'eccedenza un credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/1997.
Dove si indica il credito residuo da start up innovative in REDDITI PF 2026?
Il credito residuo da detrazione per start up innovative va monitorato in REDDITI PF 2026 attraverso RN32 colonna 20 per il credito utilizzato, RN47 colonna 57 per il residuo e, se proviene dalla precedente dichiarazione, nel nuovo rigo RP81.
Qual è la scadenza dell'istanza ex post per gli investimenti del primo semestre 2025?
Per gli investimenti in start up innovative effettuati nel primo semestre 2025, l'art. 25 commi 5-quater e 5-quinquies del DL 19/2026 convertito consente la presentazione dell'istanza ex post entro il 30 maggio 2026.
Nota interna: Articolo operativo sulla nuova gestione della detrazione de minimis al 65% per start up innovative in REDDITI PF 2026. Da usare per clienti persone fisiche che hanno investito nel 2025 o hanno credito residuo da REDDITI PF 2025.
Studio Romano e Associati
Commercialista Brescia




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