top of page
Cerca

Esclusione dall'esenzione per trasferimenti di quote di controllo rafforzato

Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate in merito all'esenzione da imposte su successioni e donazioni, risposta all'interpello n. 72/2024



La dispensa dall'obbligo tributario su successioni e donazioni per il passaggio di quote societarie non si applica nei casi in cui i destinatari incrementano una già preesistente posizione di dominio, come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 72, diffusa recentemente.


L'articolo 3, paragrafo 4-ter, del decreto legislativo n. 346/90, stabilisce una deroga dall'imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento a titolo gratuito, sia per cause di morte che tra vivi, di imprese o partecipazioni in favore di discendenti o coniugi del disponente. L'esenzione per il passaggio di quote in società di capitali è subordinata al soddisfacimento di determinate condizioni:

  • permettere al ricevente di ottenere o rafforzare il controllo della società secondo l'articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile;

  • i destinatari devono mantenere il controllo societario per un periodo minimo di cinque anni successivi al trasferimento. Di conseguenza, l'esenzione è prevista "quando il ricevente, grazie al trasferimento, si trova in condizione di esercitare il controllo della società secondo l'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile (possesso della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria)" (rif. circ. Agenzia Entrate 22 gennaio 2008 n. 3, § 8.3.2).


Esenzione e Controllo Societario

L'interpretazione degli "acquisire o integrare" nell'articolo 3, paragrafo 4-ter del decreto legislativo n. 346/90, consente l'applicazione dell'esenzione non solo quando viene ceduta una quota già di controllo da parte del disponente; ma anche quando si trasferisce una quota che, pur non essendo di controllo, aggiunta a quelle già possedute dal beneficiario, ne consente l'acquisizione attraverso il trasferimento gratuito.


L'Agenzia ricorda, nella sua risposta n. 72/2024, che se la quota di controllo, originariamente detenuta dal disponente, viene divisa tra più eredi, l'esenzione si applica solo se uno di essi acquisisce il controllo. Se invece la quota di controllo viene trasferita in comproprietà secondo l'articolo 2347 del codice civile, l'esenzione è garantita in ogni caso (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 11/2007). Come evidenziato dalla decisione n. 75/2010, nell'analizzare il requisito dell'acquisizione o integrazione del controllo, si deve anche considerare l'articolo 2359, secondo comma, che include il controllo indiretto, consentendo di conteggiare anche i voti detenuti attraverso società controllate.


Nella risposta n. 72, l'ente fiscale ha discusso la fattibilità dell'esenzione per un caso specifico: l'interessato, inizialmente proprietario del 40% delle quote della società Alfa, ha ereditato, insieme ai suoi due figli e alla nipote, la partecipazione della moglie defunta, che deteneva il 60% delle quote. Il trasferimento per successione ha beneficiato dell'esenzione, in quanto si trattava del passaggio di una quota "di controllo" appartenuta alla defunta e, avvenendo in comproprietà, ha permesso il mantenimento del controllo agli eredi, esercitato tramite un rappresentante comune.


Adesso, l'interessato desidera facilitare il passaggio generazionale delle sue quote, donandole in comproprietà ai suoi figli e alla nipote, cosicché questi ultimi diventino titolari, in comproprietà, dell'intero pacchetto azionario.


Tuttavia, secondo l'Agenzia, in questa situazione l'esenzione non sarebbe applicabile. Effettivamente, l'Agenzia sostiene che la nozione di "integrazione o acquisizione" del controllo esclude l'agevolazione nei casi in cui il beneficiario semplicemente consolida una posizione di comando preesistente, situazione che si verificava nel caso analizzato, dove il controllo societario era già in mano alla comunione ereditaria (ottenuto mediante successione).


Pertanto, l'esenzione ha già raggiunto il suo scopo (facilitare il passaggio generazionale dell'impresa familiare), realizzato al momento della successione. Di conseguenza, visto che i beneficiari della donazione (figli e nipote del donatore) detenevano già il controllo prima del trasferimento (possedendo i 6/9 della quota del 60% della società, permettendo loro di influenzare le decisioni dell'assemblea dei comproprietari), non possono beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter del decreto legislativo n. 346/90.


Sebbene le conclusioni dell'Agenzia sembrino sostenute dal testo letterale della legge, sarebbe opportuno riflettere (anche in vista di una riforma fiscale) sul fatto che la donazione che "consolida" il controllo preesistente potrebbe "perfezionare" o "completare" il passaggio generazionale dell'impresa di famiglia.

bottom of page