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Incentivo Transizione 5.0 per ridurre il consumo energetico attraverso investimenti

Benefici fiscali per l'acquisto di beni fisici e digitali "4.0" e sistemi di produzione energetica rinnovabile



In base alle disposizioni del credito d'imposta Transizione 5.0, delineate nell'articolo 38 del Decreto Legge 19/2024, si prevedono incentivi per gli investimenti realizzati nel biennio 2024-2025 in nuovi beni fisici e digitali fondamentali per l'attività imprenditoriale, come specificato negli Allegati A e B della Legge 232/2016, detti beni “4.0”. Questi devono essere integrati nel sistema di gestione aziendale o nella catena di approvvigionamento.


L'agevolazione si applica a patto che tali investimenti portino a una diminuzione complessiva del consumo energetico dell'unità produttiva sul territorio nazionale interessata dal piano di innovazione di almeno il 3%, o, in alternativa, una riduzione del 5% nei consumi energetici dei processi coinvolti. Tale calo, valutato su base annua, viene misurato confrontando i consumi dell'anno precedente l'inizio degli investimenti, escludendo le fluttuazioni della produzione e gli effetti di fattori esterni sul fabbisogno energetico.


Per quanto riguarda l'incentivo, sono considerati idonei i beni menzionati nell'Allegato B, che il piano di innovazione identifica espressamente, inclusi:

  • le soluzioni software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che facilitano il monitoraggio costante e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia generata e consumata in loco, o che implementano strategie per l'efficienza energetica attraverso l'analisi di dati, anche quelli raccolti da sensori IoT (Energy Dashboarding);

  • i software gestionali, se acquistati insieme ai software, sistemi o piattaforme sopra menzionati.


All'interno dei piani di innovazione che mirano a ridurre il consumo energetico, si qualificano per l'incentivo anche gli investimenti in nuovi beni fisici essenziali per l'attività imprenditoriale destinati alla generazione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, escluse le biomasse, inclusi i sistemi di accumulo dell'energia prodotta.


Per quanto concerne la generazione e il consumo di energia solare in proprio, sono ammissibili solo gli impianti fotovoltaici che rispettano i criteri dell'articolo 12, paragrafi 1 lettere a), b) e c) del DL n. 181/2023, ovvero: moduli fotovoltaici fabbricati negli Stati membri dell'UE con un'efficienza per modulo di almeno il 21,5%; moduli fotovoltaici con celle prodotte nell'UE con un'efficienza per cella di almeno il 23,5%; moduli realizzati nell'UE che includono celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella di almeno il 24%. I costi degli impianti che impiegano moduli secondo le specifiche delle lettere b) e c) contribuiscono al calcolo del credito d'imposta per un valore rispettivamente del 120% e del 140% della loro spesa.


Assonime, nella sua consultazione n. 5/2024, ha sottolineato l'importanza di chiarire la correlazione tra gli investimenti "primari" (beni “4.0”) e quelli "secondari" (autoproduzione energetica); in particolare, se sia sufficiente una semplice menzione nel piano di innovazione o se sia necessaria una correlazione più stretta.


Non sono ammissibili gli investimenti legati direttamente ai combustibili fossili; quelli nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE che prevedono emissioni di gas serra superiori ai benchmark di riferimento; quelli relativi a discariche, inceneritori, impianti di trattamento meccanico-biologico; o quelli che generano un elevato livello di inquinanti classificati come rifiuti speciali pericolosi, il cui smaltimento potrebbe danneggiare l'ambiente nel lungo termine. Sono esclusi anche gli investimenti in beni cedibili gratuitamente da imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, posta, telecomunicazioni, trattamento e smaltimento acque reflue e rifiuti.


Inoltre, sono agevolabili le spese per la formazione del personale, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, mirate allo sviluppo o al rafforzamento delle competenze sulle tecnologie chiave per la transizione digitale ed energetica. Queste spese sono però limitate al 10% del totale degli investimenti qualificabili, fino a un massimo di 300.000 euro, a patto che la formazione sia fornita da enti esterni designati tramite specifico Decreto Ministeriale.



FAQ: Incentivo Transizione 5.0

1. Che cos'è l'Incentivo Transizione 5.0?

L'Incentivo Transizione 5.0, introdotto dall'articolo 38 del Decreto Legge 19/2024, è un beneficio fiscale rivolto alle imprese che realizzano investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", nonché in sistemi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico dell'unità produttiva di almeno il 3% o dei processi coinvolti di almeno il 5%.


2. Quali beni sono agevolabili tramite questo incentivo?

I beni agevolabili includono nuovi beni fisici e digitali indispensabili per l'attività imprenditoriale, come definiti negli Allegati A e B della Legge 232/2016 (beni "4.0"), che devono essere integrati nel sistema di gestione aziendale o nella catena di approvvigionamento. Sono inoltre agevolabili investimenti in nuovi beni fisici per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, escluse le biomasse.


3. Come viene calcolata la riduzione dei consumi energetici necessaria per accedere all'incentivo?

La riduzione dei consumi energetici, necessaria per accedere all'incentivo, è valutata su base annua e deve essere calcolata rispetto ai consumi energetici dell'anno precedente l'inizio degli investimenti, escludendo le variazioni di produzione e gli effetti di fattori esterni.


4. Sono previste eccezioni o esclusioni specifiche per questo incentivo?

Sì, sono esclusi dall'incentivo gli investimenti direttamente connessi ai combustibili fossili, quelli che generano emissioni di gas a effetto serra superiori ai benchmark di riferimento, nonché investimenti relativi a discariche, inceneritori, e impianti di trattamento meccanico-biologico. Inoltre, sono esclusi gli investimenti in beni che possono essere ceduti gratuitamente da imprese operanti in settori specifici come energia, acqua, e trasporti.


5. È possibile includere le spese di formazione del personale tra gli investimenti agevolabili?

Sì, le spese per la formazione del personale sono agevolabili, limitate al 10% del totale degli investimenti qualificabili, fino a un massimo di 300.000 euro. Queste spese devono essere finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica e devono essere erogate da soggetti esterni designati tramite specifico Decreto Ministeriale.

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