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La Sentenza della Corte di Cassazione e il Caso degli IBAN Errati legati ai contributi COVID-19


Errori IBAN e Giustizia Ordinaria

In un contesto normativo e giuridico sempre più complesso, la recente sentenza n. 34851 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite rappresenta un punto di svolta significativo nella gestione delle controversie legate ai contributi COVID-19. In particolare, emerge la questione degli errori nell'indicazione del codice IBAN nelle domande di contributo.



Contesto Normativo e Caso di Studio

Durante l'emergenza COVID-19 nel 2020-2021, sono stati introdotti contributi a fondo perduto per i soggetti economicamente colpiti. Tuttavia, questi contributi, nonostante siano gestiti dall’Agenzia delle Entrate, non rientrano nella categoria tributaria tradizionale.

Si è verificato un notevole numero di contenziosi relativi allo scarto delle domande per contributi, spesso a causa di errori nell'IBAN o per partite IVA non attive. Di fronte a tali situazioni, la giurisprudenza si è trovata di fronte a un bivio: quale giurisdizione è competente per queste controversie?


La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nella sua sentenza, ha stabilito che le controversie riguardanti lo scarto delle domande di contributo non rientrano nella giurisdizione tributaria. Questo si basa sull'interpretazione dell'art. 25 comma 12 del DL 34/2020 e sulla sentenza precedente della Corte Costituzionale (n. 130 del 2008), che riguardava la devoluzione alla giurisdizione tributaria delle liti relative a sanzioni amministrative imposte da uffici finanziari.


Implicazioni e Consigli Pratici

Questa decisione implica che, in caso di errore nell'IBAN, la controversia debba essere portata davanti al giudice ordinario. I funzionari dell’Agenzia delle Entrate dovranno prepararsi a un tipo di processo differente, e i contribuenti non potranno affidarsi al proprio commercialista per la rappresentanza legale in questi casi.


Studio Romano e Associati | Commercialista Brescia

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