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Partecipazione a Più STP: Le Nuove Direttive del CNDCEC


STP: Restrizioni e Opportunità

Introduzione

Recentemente, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha emesso il Pronto Ordini n. 128/2023, che chiarisce un punto cruciale riguardante la partecipazione dei soci professionisti a più Società Tra Professionisti (STP). Questo post esplora le implicazioni di questa direttiva, enfatizzando la sua rilevanza per i professionisti nel settore contabile e fiscale.


Contesto Normativo

La questione della partecipazione a più STP è stata oggetto di discussione e chiarimento a seguito del Pronto Ordini n. 16/2022. La normativa di riferimento è l'articolo 10, comma 6, della Legge 183/2011, che stabilisce l'incompatibilità di partecipazione a più STP. Inoltre, l'articolo 6, comma 1, del DM 34/2013 specifica che tale incompatibilità si estende anche alle società multidisciplinari e rimane valida per tutta la durata dell'iscrizione della società all'Ordine di appartenenza.


Implicazioni Pratiche

Sulla base di questa normativa, il CNDCEC ha elaborato alcune considerazioni importanti:

  1. Preclusione della Doppia Partecipazione: È chiaro che a un socio professionista è preclusa la partecipazione a più di una STP. Questa restrizione mira a mantenere la chiarezza e l'integrità nelle pratiche professionali.

  2. Libertà di Esercitare in Forme Diverse: Nonostante la restrizione sopra menzionata, il professionista può ancora esercitare la sua attività in forma individuale o associata. Questo offre flessibilità e apre opportunità diverse per l'esercizio professionale.

  3. Partecipazione a Associazioni Professionali: È interessante notare che, nonostante la restrizione sulla partecipazione a più STP, un socio di una STP può partecipare a un'associazione professionale. Questo fornisce un ulteriore livello di collaborazione e rete professionale.



Studio Romano e Associati | Commercialista Brescia

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