Proroga al 31 dicembre 2025 per la comunicazione delle PEC degli amministratori
- Studio Romano & Associati
- 25 giu
- Tempo di lettura: 2 min
a cura di Federico Romano

Introduzione
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) si appresta a pubblicare una circolare che posticipa al 31 dicembre 2025 il termine per la comunicazione al Registro delle Imprese della PEC personale degli amministratori delle società costituite prima del 1° gennaio 2025. La proroga fa chiarezza dopo le recenti e contrastanti indicazioni diffuse da Unioncamere e da precedenti note ministeriali.
1. Contesto normativo
L’obbligo di comunicare un indirizzo PEC esclusivo per ciascun amministratore trova fonte nel comma 860 dell’art. 1, L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025). La finalità è migliorare la tracciabilità degli organi gestori, assicurando un canale di posta elettronica certificata personale e non più societario.
2. Le divergenze interpretative
Nota MIMIT 12 marzo 2025 n. 43836
PEC individuale obbligatoria.
Scadenza fissata al 30 giugno 2025.
Applicazione delle sanzioni ex art. 2630 c.c. in caso di inadempimento.
Nota Unioncamere 2 aprile 2025
Ammessa la PEC della società in luogo di quella personale.
Obbligo rinviato a future nomine o conferme di incarico.
Esclusione di sanzioni per la scadenza del 30 giugno.
Le differenze hanno generato incertezza operativa, sollevata da ordini professionali e associazioni di categoria.
3. La circolare di prossima pubblicazione
Secondo fonti ministeriali, la circolare attesa in data odierna:
Conferma che la PEC debba essere esclusiva dell’amministratore;
Proroga la scadenza al 31 dicembre 2025 per le società già costituite al 1° gennaio 2025;
Ribadisce l’applicabilità delle sanzioni amministrative ex art. 2630 c.c. dal 1° gennaio 2026.
4. Implicazioni operative
Gli amministratori dovranno:
Attivare (se non già disponibile) una PEC personale.
Verificare l’iscrizione della PEC nel Registro delle Imprese entro il nuovo termine.
Predisporre procedure interne per l’aggiornamento tempestivo in caso di cessazione o variazione della carica.
Professionisti e società potranno così pianificare con maggiore serenità l’adempimento, evitando sanzioni e garantendo la regolarità comunicativa.
Conclusione
La proroga al 31 dicembre 2025 si rivela misura utile e ragionevole per dissipare l’incertezza normativa e assicurare tempi congrui all’adeguamento dei sistemi informativi societari. Studio Romano & Associati resta a disposizione per l’assistenza nella gestione dell’intero processo di comunicazione della PEC degli amministratori.
Tabella riepilogativa
Adempimento | Soggetti interessati | Termine precedente | Nuovo termine | Sanzioni (art. 2630 c.c.) |
Comunicazione PEC personaledell’amministratore al Registro delle Imprese | Amministratori di società costituite prima del 1 gennaio 2025 | 30 giugno 2025 | 31 dicembre 2025 | Dal 1 gennaio 2026 |
FAQ
1. È ancora valida la PEC della società per soddisfare l’obbligo? No. La circolare ministeriale confermerà la necessità di una PEC esclusiva per ciascun amministratore.
2. Chi è tenuto all’invio entro il 31 dicembre 2025? Tutti gli amministratori in carica di società costituite prima del 1° gennaio 2025.
3. Come si effettua la comunicazione? Mediante pratica telematica al Registro delle Imprese competente, allegando la dichiarazione firmata digitalmente.
4. Sono previste esenzioni o riduzioni di sanzioni? Non sono previste esenzioni; l’inosservanza dal 1° gennaio 2026 comporterà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c.
5. Cosa succede in caso di variazione dell’amministratore dopo il 31 dicembre 2025? Il nuovo amministratore dovrà comunicare la propria PEC contestualmente o entro 30 giorni dalla nomina, come parte dell’adempimento di iscrizione.
Comments