Rimborsi spese forfetari: regole 2025 incerte
- Studio Romano & Associati

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a cura di Federico Romano

Nel regime forfetario resta incerto se gli artt. 54 comma 2 lett. b) e 54-ter comma 1 del TUIR, introdotti dal DLgs. 192/2024, consentano dal 2025 di escludere dal reddito i rimborsi analitici delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione dell'incarico.
La questione incide sulla compilazione del modello REDDITI 2026, sulla base imponibile dell'imposta sostitutiva e sulla corretta gestione documentale di vitto, alloggio, viaggio e trasporto.
Per i lavoratori autonomi in regime ordinario la nuova disciplina ha un assetto relativamente definito: il rimborso analitico non concorre alla formazione del reddito e la spesa rimborsata non è deducibile. Per i contribuenti in regime forfetario, disciplinati dalla L. 190/2014, manca però una presa di posizione nazionale espressa dell'Agenzia delle Entrate.
Rimborsi spese forfetari: cosa cambia dal 2025
La riforma del reddito di lavoro autonomo ha introdotto una regola di simmetria: quando il professionista sostiene una spesa per svolgere l'incarico e la riaddebita analiticamente al committente, il rimborso non dovrebbe generare reddito imponibile e il relativo costo non dovrebbe essere dedotto.
Il principio emerge dagli artt. 54 comma 2 lett. b) e 54-ter comma 1 del TUIR. A questo si affiancano gli obblighi di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o noleggio con conducente, rilevanti ai fini dell'art. 54 comma 2-bis del TUIR.
Il punto critico è stabilire se queste regole, costruite per il reddito di lavoro autonomo, operino anche quando il reddito è determinato con il coefficiente di redditività del regime forfetario.
Il quadro precedente nel regime forfetario
Prima del DLgs. 192/2024, l'orientamento amministrativo era favorevole all'inclusione dei rimborsi tra i compensi del professionista forfetario. La circolare dell'Agenzia delle Entrate 14 maggio 2021 n. 5, paragrafo 3.3, aveva chiarito che i rimborsi spese analitici o forfetari addebitati in fattura al committente concorrono al regime forfetario.
Restavano escluse le sole somme anticipate in nome e per conto del cliente, cioè importi che non rappresentano un corrispettivo del professionista ma una mera anticipazione documentata.
La stessa impostazione era stata applicata anche all'imposta di bollo riaddebitata al cliente: con la risposta a interpello n. 428/2022, l'Agenzia delle Entrate aveva attribuito al bollo chiesto a rimborso natura di ricavo o compenso, con conseguente rilevanza nel calcolo del reddito forfetario.
Perché la nuova disciplina crea incertezza
L'estensione delle nuove regole ai professionisti forfetari non è neutrale. Se il rimborso analitico continua a essere trattato come compenso, esso entra nel totale dei ricavi o compensi e viene assoggettato al coefficiente di redditività. Se invece si applica la nuova disciplina degli artt. 54 e 54-ter del TUIR, il rimborso resta fuori dalla base imponibile.
Nel regime ordinario il risultato economico è in genere simmetrico, perché il rimborso non è imponibile e il costo non è deducibile. Nel regime forfetario, invece, l'esclusione del rimborso riduce concretamente la base su cui si applica l'imposta sostitutiva.
Un ulteriore elemento di complessità deriva dalla struttura unitaria del regime forfetario: la disciplina riguarda sia imprese sia professionisti. Se la nuova regola fosse applicata solo ai lavoratori autonomi, dal 2025 si avrebbe un trattamento differenziato: per le imprese forfetarie i rimborsi resterebbero ricavi, mentre per i professionisti potrebbero non costituire compensi.
Orientamenti e prudenza in dichiarazione
In assenza di un chiarimento nazionale, si confrontano due letture. La prima mantiene l'impostazione precedente e ritiene che, per i forfetari, i rimborsi continuino a concorrere alla determinazione del reddito. La seconda valorizza la nozione comune di reddito di lavoro autonomo degli artt. 53 e 54 del TUIR e considera applicabile anche ai forfetari la nuova esclusione dei rimborsi analitici.
È stata segnalata anche una risposta della Direzione regionale della Lombardia secondo cui i rimborsi analitici non costituirebbero compensi nel regime forfetario e non dovrebbero quindi essere sottoposti al coefficiente di redditività. Si tratta però di un'indicazione non equivalente a un documento di prassi nazionale.
Per questo, nella gestione operativa del 2025 e nella dichiarazione 2026, è opportuno adottare un criterio coerente e documentato, distinguendo chiaramente i compensi, i rimborsi analitici e le anticipazioni in nome e per conto del cliente.
Effetti pratici per professionisti e studi
Il tema incide soprattutto sulla base imponibile dell'imposta sostitutiva e sulla quantificazione del contributo integrativo, mentre nel regime forfetario restano esclusi l'addebito dell'IVA in rivalsa e l'assoggettamento a ritenuta d'acconto, ove ordinariamente dovuta.
Sul piano documentale, è consigliabile conservare prova della spesa, collegamento con l'incarico, riaddebito analitico e modalità di pagamento tracciabile quando richiesta. La fattura dovrebbe separare con chiarezza il compenso professionale dalle somme riaddebitate, evitando descrizioni generiche che rendano difficile ricostruire la natura dell'importo.
Takeaway pratici
Verificare la natura del rimborso: compenso, rimborso analitico o anticipazione in nome e per conto del cliente.
Separare le voci in fattura per rendere leggibile il trattamento fiscale adottato.
Conservare documenti e pagamenti tracciabili per vitto, alloggio, viaggio, taxi e noleggio con conducente.
Valutare l'impatto sulla base imponibile forfetaria, perché l'esclusione del rimborso riduce l'imposta sostitutiva.
Mantenere prudenza fino a chiarimenti nazionali dell'Agenzia delle Entrate.
Tabella riassuntiva
Aspetto | Dettaglio |
Normativa 2025 | Artt. 54 comma 2 lett. b) e 54-ter comma 1 del TUIR, introdotti dal DLgs. 192/2024 |
Regime interessato | Professionisti in regime forfetario ex L. 190/2014 |
Regola ordinaria | Rimborso analitico non imponibile e spesa rimborsata indeducibile |
Disciplina precedente | Rimborsi spese inclusi tra i compensi, salvo anticipazioni in nome e per conto |
Prassi rilevante | Circolare Agenzia Entrate n. 5/2021, par. 3.3 |
Bollo in fattura | Risposta a interpello n. 428/2022: bollo riaddebitato come ricavo o compenso |
Nodo interpretativo | Estensione o meno delle nuove regole TUIR ai contribuenti forfetari |
Effetto fiscale | Possibile riduzione della base imponibile dell'imposta sostitutiva |
Tracciabilità | Rilevante per vitto, alloggio, viaggio, taxi e NCC ex art. 54 comma 2-bis TUIR |
Impatto operativo | Necessaria separazione chiara tra compensi, rimborsi e anticipazioni |
Chiarimenti | Manca una posizione nazionale espressa dell'Agenzia delle Entrate |
Domande frequenti (FAQ)
I rimborsi spese dei professionisti forfetari sono compensi nel 2025?
Nel 2025 la risposta non è ancora pacifica. Prima del DLgs. 192/2024, la circolare Agenzia delle Entrate n. 5/2021 includeva i rimborsi tra i compensi dei forfetari, salvo le anticipazioni in nome e per conto. Dopo gli artt. 54 comma 2 lett. b) e 54-ter comma 1 del TUIR, è controverso se i rimborsi analitici possano essere esclusi.
Cosa cambia con il DLgs. 192/2024 per i rimborsi analitici?
Il DLgs. 192/2024 ha introdotto negli artt. 54 comma 2 lett. b) e 54-ter comma 1 del TUIR una regola per cui i rimborsi analitici delle spese sostenute dal professionista per l'incarico non concorrono al reddito e le relative spese non sono deducibili. Il dubbio riguarda l'applicazione ai forfetari.
Le anticipazioni in nome e per conto del cliente sono imponibili nel forfetario?
Le anticipazioni in nome e per conto del cliente non costituiscono compensi del professionista. La circolare Agenzia delle Entrate n. 5/2021 distingue tali somme dai rimborsi spese addebitati in fattura, che nel precedente orientamento erano inclusi tra i compensi del regime forfetario.
Il rimborso del bollo in fattura entra nel reddito forfetario?
Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 428/2022, l'imposta di bollo applicata in fattura e chiesta a rimborso dal contribuente forfetario assume natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfetaria del reddito.
Serve pagamento tracciabile per vitto e alloggio riaddebitati al cliente?
Gli obblighi di tracciabilità riguardano le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o noleggio con conducente richiamate dall'art. 54 comma 2-bis del TUIR. In attesa di chiarimenti sui forfetari, è prudente conservare pagamenti tracciabili e documentazione completa.
Nota interna: Articolo sui dubbi 2025 relativi ai rimborsi analitici dei professionisti forfetari dopo il DLgs. 192/2024. La posizione operativa resta prudenziale per assenza di chiarimenti nazionali dell'Agenzia delle Entrate, con attenzione a fatture, documentazione e tracciabilità.
Studio Romano e Associati
Commercialista Brescia




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