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Scadenze Fiscali di Febbraio 2025:

Immagine del redattore: Studio Romano & AssociatiStudio Romano & Associati



Sezione 1: Dichiarazione IVA 2025 (1° febbraio)

A partire dal 1° febbraio 2025 è possibile presentare la Dichiarazione IVA 2025, relativa al periodo d’imposta 2024. Il termine ultimo per l’invio è fissato al 30 aprile 2025.


Sezione 2: Bonus Pubblicità (10 febbraio)

Entro il 10 febbraio 2025 occorre inviare la dichiarazione sostitutiva relativa alle spese pubblicitarie sostenute nel 2024, al fine di poter beneficiare dell’eventuale credito d’imposta collegato.


Sezione 3: Principali Adempimenti Fiscali e Contributivi (16 febbraio, con scadenza effettiva lunedì 17 febbraio)

  1. IVA – Liquidazione Periodica MensileI contribuenti mensili devono versare l’IVA a debito, riferita al mese di gennaio, utilizzando il modello F24 (codice tributo 6001).

  2. Ritenute alla FonteDevono essere versate tutte le ritenute operate nel mese precedente (compensi per arti e professioni, provvigioni, retribuzioni di lavoro dipendente) tramite modello F24.

  3. IVA – Contribuenti Trimestrali "Particolari"Alcune categorie di contribuenti (come i distributori di carburante) devono versare l’IVA relativa al quarto trimestre dell’anno precedente.

  4. INPS – Contributi Personale DipendentePagamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti del mese precedente, mediante modello F24.

  5. INPS – Contributi Gestione SeparataI soggetti committenti versano i contributi relativi alla gestione separata INPS per i compensi corrisposti nel mese precedente.

  6. INPS – Contributi Artigiani e CommerciantiPagamento della quarta rata (fissa) relativa al trimestre ottobre-novembre-dicembre dell’anno precedente, calcolata sul minimale di reddito, mediante modello F24.

  7. INAIL – Autoliquidazione (Saldo 2024 – Acconto 2025)Scade il termine per il pagamento della prima (o unica) rata dei premi dovuti.

  8. T.F.R. – Imposta Sostitutiva sulla RivalutazioneI sostituti d’imposta versano il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. accantonato al 31/12/2024 (codice tributo 1713). L’acconto, pari al 90%, era dovuto a dicembre dell’anno precedente.


Sezione 4: Contributi ENASARCO (20 febbraio)

Entro il 20 febbraio 2025 è previsto il versamento dei contributi previdenziali ENASARCO relativi al quarto trimestre dell’anno precedente.


Sezione 5: INTRASTAT Mensili (25 febbraio)

I soggetti obbligati devono presentare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, in via telematica.


Sezione 6: Ulteriori Adempimenti di Fine Mese (28 febbraio)

  1. Riduzione dei Contributi INPS per i Contribuenti ForfettariScade il termine per richiedere il regime previdenziale agevolato, trasmettendo l’apposita dichiarazione telematica per chi è già iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti. Per i neo-iscritti dal 2025, è possibile valutare l’opzione di versare i contributi dimezzati nei primi tre anni, come previsto dalla vigente normativa.

  2. LIPE – Quarto TrimestreI soggetti passivi IVA devono inviare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2024. Se la dichiarazione IVA viene trasmessa entro questa data, l’obbligo di invio della LIPE del quarto trimestre si considera assolto.

  3. Imposta di BolloOccorre versare l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2024. Inoltre, è dovuta la rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.

  4. INAIL – Autoliquidazione: Invio DichiarazioneI datori di lavoro trasmettono la dichiarazione delle retribuzioni in via telematica, eventualmente comunicando il pagamento in quattro rate e richiedendo, se spettante, la riduzione del premio artigiani.

  5. UNIEMENSScade il termine per l’invio telematico della dichiarazione UNIEMENS, relativa ai contributi del mese precedente.

Rinnovo Contratti di Locazione – Imposta di RegistroVa effettuato il versamento dell’imposta di registro (2% del canone annuo) per i contratti di locazione che decorrono dal 1° del mese di febbraio.


Studio Romano e Associati

Federico Romano



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