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Accesso aperto alla visione delle fatture elettroniche dal 20 marzo

Possibilità di fatturazione elettronica estesa anche ai soggetti in regime di vantaggio


Novità Fatturazione Elettronica 2024

Attraverso l'emissione del provvedimento n. 105669 in data 8 marzo 2024, diffuso nella giornata di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'accesso ai servizi di visualizzazione e recupero delle fatture elettroniche, insieme ai loro duplicati digitali, sia disponibile per tutti i contribuenti senza la necessità di una iscrizione preventiva.


Il provvedimento consente l'"accesso libero" non solo ai consumatori finali, come definito precedentemente dal Decreto Legge "Anticipi" (DL 145/2023), ma estende tale possibilità anche ai soggetti passivi. È opportuno ricordare che, secondo l'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 127/2015 nella sua formulazione antecedente, le fatture elettroniche inviate ai privati erano accessibili solo dietro esplicita richiesta. Una semplificazione è stata introdotta dall'articolo 4-quinquies, comma 4, del DL 145/2023, che ha eliminato il requisito della "richiesta".


L'Agenzia delle Entrate sottolinea che i documenti delle fatture elettroniche possono essere archiviati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione di riferimento o fino alla conclusione di eventuali procedimenti giudiziari, a scopi di verifica (articolo 1, comma 5-bis, del DLgs. 127/2015). Questa disposizione è stata attuata seguendo l'approvazione condizionata del Garante per la privacy, il quale, con una decisione del 22 dicembre 2021, aveva approvato l'applicazione di tale norma.


Di conseguenza, non è più richiesto al contribuente di iscriversi preventivamente al servizio di visualizzazione per quanto riguarda la suddetta archiviazione (a prescindere dal ruolo di soggetto passivo). Rimane, tuttavia, l'obbligo di esprimere esplicitamente il desiderio di aderire al servizio separato di conservazione delle fatture elettroniche proposto dall'Agenzia delle Entrate.


Per implementare le novità, è stata modificata la disposizione del 24 novembre 2022, n. 433608 (che aveva a sua volta sostituito il provvedimento originale n. 89757/2018). In dettaglio, oltre alla rimozione del requisito di iscrizione anticipata, è stato disposto che:

  • i documenti delle fatture elettroniche siano accessibili in un'area dedicata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla ricezione del documento dal Sistema di Interscambio;

  • i cosiddetti "dati fattura" (informazioni fiscalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 21 del DPR 633/72, esclusi quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi forniti) siano disponibili fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.


Un'ulteriore variazione introdotta con il provvedimento di ieri concerne la possibilità, per gli enti non commerciali (definiti come soggetti diversi dalle persone fisiche e privi di partita IVA), di registrare un indirizzo elettronico (PEC o codice destinatario) per ricevere le fatture elettroniche, allo stesso modo dei soggetti passivi IVA.


Cambiamenti sono previsti anche nelle procedure di fatturazione per i soggetti passivi sotto regime di vantaggio o forfetario.


Il provvedimento di ieri ha eliminato il punto 3.4, lettera d), del provv. n. 433608/2022, che permetteva la redazione della fattura elettronica per i soggetti in regime di franchigia inserendo il codice "0000000". In questa situazione "il Sistema di Interscambio inoltra la fattura elettronica al ricevente, rendendola disponibile nella sua area privata del sito web dell’Agenzia delle entrate (...). L’emittente deve informare il ricevente – attraverso canali diversi dal Sistema di Interscambio – che l’originale della fattura elettronica è consultabile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate".


La rimozione di questa disposizione implica che anche questi soggetti, che dal primo gennaio non godono più delle esenzioni precedentemente in vigore fino al termine del 2023, debbano fornire un indirizzo elettronico al fornitore o prestatore di servizi.


Rimane valido il punto che, secondo il punto 3.4, lettera e), del provv. n. 433608/2022, se il destinatario non comunica il proprio indirizzo PEC o il codice destinatario, l'emittente può utilizzare il codice "0000000" e il Sistema di Interscambio renderà la fattura disponibile nell'area riservata del destinatario. Anche in questo caso, l’emittente deve informare il ricevente che il documento è disponibile nell’area menzionata; qui, la data di ricevimento della fattura corrisponde alla data di visualizzazione del documento (provvedimento n. 433608/2022, punto 4.6).



FAQ: Accesso Libero alla Consultazione delle Fatture Elettroniche


1. Chi può accedere al servizio di consultazione delle fatture elettroniche?

Tutti i contribuenti hanno ora accesso libero al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati digitali senza la necessità di una iscrizione preventiva, estendendo così l'accessibilità non solo ai consumatori finali ma anche ai soggetti passivi.


2. Cosa cambia con il nuovo provvedimento n. 105669 dell'8 marzo 2024?

Il provvedimento elimina la necessità di una adesione esplicita per la consultazione delle fatture elettroniche, semplificando l'accesso ai documenti. Inoltre, introduce disposizioni per la memorizzazione dei file delle fatture elettroniche fino a 8 anni dopo la presentazione della dichiarazione di riferimento, secondo le normative sulla privacy.


3. È ancora necessaria l'adesione anticipata al servizio di consultazione delle fatture?

No, non è più necessario che i contribuenti si iscrivano preventivamente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche per quanto riguarda la memorizzazione dei documenti. Rimane però l'obbligo di aderire esplicitamente al diverso servizio di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate.


4. Come vengono gestite le fatture elettroniche per i soggetti in regime di vantaggio o forfetario?

Con il nuovo provvedimento, è stata rimossa la necessità di utilizzare un codice convenzionale "0000000" per la fatturazione elettronica nei confronti dei soggetti in regime di franchigia. Questi soggetti sono ora invitati a dotarsi di un indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) per la ricezione delle fatture elettroniche.


5. Cosa succede se il destinatario non comunica il proprio indirizzo PEC o codice destinatario?

Se il destinatario non fornisce un indirizzo PEC o un codice destinatario, l'emittente può utilizzare il codice convenzionale "0000000", e il Sistema di Interscambio renderà la fattura disponibile nell'area riservata del destinatario sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. L’emittente è tenuto a informare il destinatario che il documento è reperibile in tale area.

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