Cambiamento di principi contabili e nuova opzione di riallineamento nei Modelli REDDITI 2025
- Studio Romano & Associati
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a cura di Federico Romano

Introduzione
Il D.Lgs. 192/2024 ha ridefinito, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la disciplina delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in occasione del cambiamento di principi contabili (ad esempio, first time adoption o cambio della forma di bilancio per modifiche dimensionali). I Modelli REDDITI 2025 recepiscono tali novità aggiornando i quadri RV, RF e RQ e introducendo una nuova opzione di riallineamento delle differenze.
1) Quadro normativo e decorrenza
Gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 192/2024 disciplinano il trattamento fiscale delle divergenze originate dal cambiamento di principi contabili e istituiscono un nuovo regime di riallineamento. Contestualmente, l’art. 13, comma 1 dello stesso decreto abroga i precedenti regimi di riallineamento, con efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
2) Regola generale di rilevanza fiscale
Per il bilancio dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di principi contabili, i componenti reddituali e patrimoniali assumono rilevanza fiscale secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili applicati, in coerenza con l’art. 83 TUIR (c.d. “derivazione rafforzata”).
3) Regime transitorio di neutralità fiscale
Restano soggetti alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali, sul bilancio dell’esercizio di cambiamento e di quelli successivi, relativi a operazioni pregresse che, ai soli fini fiscali, risultano diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente rispetto al bilancio dell’esercizio precedente. Ciò vale quando il trattamento fiscale derivante dalla nuova qualificazione/classificazione/imputazione non è coerente con le regole di deduzione o tassazione applicate in precedenza (c.d. “neutralità fiscale transitoria”).
4) “Mere valutazioni”: irrilevanza fiscale immediata
I maggiori o minori valori derivanti dalla valutazione di attività e passività effettuata a seguito del cambiamento di principi contabili (le c.d. “mere valutazioni”, cioè non interessate da diversa qualificazione/classificazione/imputazione temporale) non assumono rilevanza fiscale al momento della rilevazione contabile.
5) Impatti sui Modelli REDDITI 2025
5.1 Quadro RV – Sezione I (REDDITI SC e SP)
La Sezione I del quadro RV deve essere compilata in tutte le ipotesi in cui i beni dell’impresa risultano iscritti in bilancio a valori diversi da quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
Va compilata nell’esercizio in cui emergono le divergenze e negli esercizi successivi, per evidenziare l’evoluzione delle differenze.
Cessa l’obbligo di compilazione dall’esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciutocoincide con quello contabile, anche per effetto del riallineamento conseguente al processo di ammortamento.
REDDITI PF: non sono previste analoghe indicazioni nel “Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali” del quadro RS.
5.2 Quadro RF – Variazioni in aumento/diminuzione (REDDITI SC e SP)
Rigo RF31 (“altre variazioni in aumento”): utilizzare il codice 25 per gli importi derivanti dalle valutazioni di attività e passività collegate al cambiamento di principi contabili.
Rigo RF55 (“altre variazioni in diminuzione”): utilizzare il codice 22 per i medesimi importi, ove ricorrano i presupposti.
REDDITI PF: i codici 25 e 22 non sono presenti nel quadro RF.
5.3 Quadro RQ – Nuova Sezione VII‑A (solo REDDITI SC)
È introdotta una nuova Sezione VII‑A nel quadro RQ per i contribuenti che optano per il nuovo regime di riallineamento.
In caso di metodo del saldo globale, la quota deducibile nel periodo d’imposta del saldo negativo delle divergenze va indicata nel rigo RF55 con codice 11 (REDDITI SC).
Le sezioni del quadro RQ riferite ai previgenti regimi sono eliminate, a seguito della loro abrogazione.
5.4 Coordinamento tra quadri nell’anno di opzione
Nella dichiarazione in cui si opta per il riallineamento:
va comunque compilata la Sezione I del quadro RV;
l’obbligo cessa dall’esercizio successivo qualora, a seguito del riallineamento (anche via ammortamento), i valori contabile e fiscale risultino coincidenti.
6) Indicazioni operative dello Studio
Tracciabilità delle differenze: predisporre un prospetto interno di raccordo per il monitoraggio puntuale delle divergenze riportate in RV e delle relative ricadute in RF/RQ.
Coerenza temporale: verificare che la gestione del regime transitorio non alteri la continuità delle regole di deduzione/tassazione applicate negli esercizi precedenti.
Attenzione alle “mere valutazioni”: pur essendo fiscalmente irrilevanti al momento della rilevazione, richiedono le opportune variazioni in RF con i codici previsti.
Scelte di riallineamento: valutare con cura la convenienza del metodo del saldo globale e l’effetto della quota deducibile indicata in RF55 codice 11.
Conclusioni
Il D.Lgs. 192/2024 consolida il principio di derivazione per gli esercizi interessati dal cambiamento dei principi contabili e introduce un riallineamento coerente e tracciabile nei Modelli REDDITI 2025. L’aggiornamento dei quadri RV, RF e RQ consente di gestire in modo ordinato le differenze tra valori contabili e fiscali, salvaguardando la neutralità per le operazioni pregresse e garantendo un percorso chiaro verso l’allineamento definitivo.
Tabella riassuntiva (principali novità)
Voce | Contenuto essenziale | Modello/Quadro | Note operative |
Ambito | Divergenze contabile–fiscali da cambiamento di principi contabili (inclusi FTA e cambio forma di bilancio) | — | Regola generale: art. 83 TUIR |
Decorrenza | Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 | — | Abrogati i previgenti regimi di riallineamento (art. 13, c. 1, D.Lgs. 192/2024) |
Quadro RV – Sezione I | Evidenza delle divergenze e loro variazioni nel tempo | REDDITI SC/SP– RV | Si compila nell’anno di emersione e successivi; cessa dall’esercizio successivo all’allineamento |
Quadro RF – Codici | RF31 codice 25 (aumento) – RF55 codice 22(diminuzione) | REDDITI SC/SP– RF | Codici non presenti in REDDITI PF |
Quadro RQ – Sez. VII‑A | Opzione per nuovo riallineamento | REDDITI SC – RQ | Eliminati i precedenti sezionali di riallineamento |
Riallineamento – saldo globale | Quota deducibile del saldo negativo delle divergenze | REDDITI SC – RF55 | Indicare codice 11 |
Dichiarazione dell’anno di opzione | RV Sezione I da compilare nell’anno di opzione | REDDITI SC – RV/RQ | Cessa dall’esercizio successivo se i valori coincidono |
REDDITI PF | Nessun codice 25/22 in RF; nessuna analoga evidenza nel RS | REDDITI PF – RF/RS | Solo note di sistema, nessuna sezione dedicata |
FAQ
1) Che cos’è il “regime transitorio di neutralità fiscale”? È il meccanismo che mantiene il trattamento fiscale previgente per gli effetti delle operazioni pregresse quando la nuova qualificazione/classificazione/imputazione temporale contabile risulterebbe non coerente con le regole fiscali precedenti.
2) Quando si compila la Sezione I del quadro RV? Nell’esercizio di emersione delle divergenze e in quelli successivi, fino a quando il valore fiscale corrisponde al valore contabile (anche per effetto del riallineamento tramite ammortamento).
3) Come si gestiscono in RF le “mere valutazioni”? Gli importi derivanti dalle valutazioni post‑cambiamento si indicano in RF31 (cod. 25) per le variazioni in aumento e in RF55 (cod. 22) per le variazioni in diminuzione (REDDITI SC/SP).
4) Dove si esercita l’opzione per il nuovo riallineamento? Nel quadro RQ – Sezione VII‑A del modello REDDITI SC. In caso di saldo globale, la quota deducibile del saldo negativo si indica in RF55 (cod. 11).
5) I vecchi regimi di riallineamento sono ancora utilizzabili? No. Sono stati abrogati dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. 192/2024, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.
Studio Romano e Associati | Commercialista Brescia
Federico Romano
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