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Modello REDDITI 2025: come compilare correttamente il prospetto “Aiuti di Stato” (righi RS401–RS402)

a cura di Federico Romano

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Introduzione

Entro il 31 ottobre 2025 i contribuenti interessati devono presentare il modello REDDITI 2025. Tra gli adempimenti più delicati rientra la compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, articolato nei righi RS401 (dati sugli aiuti di Stato) e RS402 (impresa unica). Lo scopo del prospetto è consentire all’Amministrazione finanziaria la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) degli aiuti fiscali automatici o semiautomatici ricadenti nell’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115, maturati nel 2024 (anche se non ancora fruiti nello stesso periodo d’imposta).


1) Finalità e perimetro oggettivo

  • Che cosa si registra: esclusivamente aiuti di natura fiscale per i quali l’Agenzia delle Entrate è tenuta alla registrazione in RNA ai sensi dell’art. 10 DM 115/2017.

  • Quando si indicano: vanno esposti in dichiarazione gli aiuti maturati nel 2024, anche se non utilizzati entro il medesimo anno.

  • Dove possono ricomparire: molti aiuti segnalati in RS401 trovano correlazione anche con altri quadri (es. RU per i crediti d’imposta).


Assunzione da non dare per scontata: “tutti i bonus fiscali vanno in RS401”. Non è così: solo gli aiuti fiscali in senso stretto, automatici/semi-automatici, che ricadono nel perimetro dell’art. 10 DM 115/2017.


2) Cosa non indicare in RS401

  • Aiuti fruibili ai fini di imposte diverse dalle imposte sui redditi (es. IMU, agevolazioni su tributi locali; anche misure in riduzione dei contributi previdenziali).

  • Misure fiscali generali e non selettive (non qualificabili come aiuti di Stato o de minimis), pur se automatiche:

    • Credito d’imposta investimenti in beni strumentali 4.0 (L. 178/2020, art. 1, commi 1051 ss.).

    • Crediti d’imposta R&S, innovazione e design (L. 160/2019, art. 1, commi 198 ss.).

    • Credito “Transizione 5.0” per progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro 31 dicembre 2025: misura generale non selettiva → non rientra nel prospetto RS401.


Angolo critico: attenzione a IRAP e ad agevolazioni territoriali su tributi non reddituali: la tentazione di “mettere tutto in RS401” per prudenza è errata e può generare incoerenze rispetto all’RNA.


3) Cosa indicare in RS401 (esempi ricorrenti)

Rientrano nel prospetto, tra le altre, le misure fiscali per le quali è previsto il codice aiuto nelle istruzioni dei modelli REDDITI 2025:

  • Credito d’imposta ZES Unica (art. 16, DL 124/2023) – codice 86.

  • Credito d’imposta ZES Unica – settore agricolo, pesca e acquacoltura (art. 16-bis, DL 124/2023) – codice 89.

  • Credito d’imposta investimenti 2024 nelle ZLS (art. 13, DL 60/2024) – codice 90.

  • Credito d’imposta investimenti pubblicitari (art. 57-bis, DL 50/2017) – codice 56.

  • Credito d’imposta commissioni su pagamenti elettronici (art. 22, DL 124/2019) – codice 58.

  • Agevolazioni per investimenti in start up innovative (art. 29, DL 179/2012 – deduzione/detrazione IRES/IRPEF) – codice 3.

  • Nuovo: regime degli impatriati (d.lgs. 209/2023, art. 5) – codice 49 inserito nelle tabelle codici aiuto dei modelli REDDITI 2025.


Nota operativa: molte di queste misure affiorano anche nel quadro RU; la coerenza tra RU e RS401 è essenziale per l’allineamento con l’RNA.


4) RS402 – Impresa unica: quando compilarlo

Il rigo RS402 si compila quando l’aiuto è erogato in regime “de minimis”, perché occorre dichiarare i dati dell’impresa unica (aggregazioni di imprese legate da vincoli di controllo o collegamento).Se l’agevolazione non è “de minimis” (es. credito ZES o misure fuori dai regolamenti de minimis), RS402 non si compila.


Punto da verificare con rigore: la corretta qualificazione del regime dell’aiuto (de minimis vs. ordinario) per evitare omissioni o duplicazioni.


5) Conseguenze, regolarizzazione e sanzioni

  • Le istruzioni chiariscono che l’indicazione nel prospetto è necessaria ai fini della legittima fruizione dell’aiuto.

  • Omissione o errore? È possibile rimediare con dichiarazione integrativa, applicando la sanzione dell’art. 8, c. 1, d.lgs. 471/1997, riducibile mediante ravvedimento operoso.


Suggerimento prudenziale dello Studio: nei casi dubbi (aiuto maturato nel 2024 ma non utilizzato, o benefici frammentati su più posizioni), è preferibile allineare RS401 ai dati documentali (domande, provvedimenti, LIPE/contabilità, prospetti RU) e annotare internamente il rationale della classificazione.


6) Attenzioni operative e aree di rischio

  1. Aiuti maturati ma non fruiti: vanno comunque esposti in RS401 con riferimento al 2024.

  2. Imposte diverse dai redditi: non confluiscono nel prospetto (IMU, tributi locali, esoneri contributivi).

  3. Misure generali non selettive: non costituiscono aiuti di Stato → escluse (es. 4.0, R&S, Transizione 5.0).

  4. Coerenza anagrafica: per aiuti “de minimis” compilare RS402 (impresa unica).

  5. Tracciabilità interna: conservare schede di riconciliazione tra RS401, RU e documentazione dell’aiuto (domanda, provvedimento, autocertificazioni).


Conclusioni

Per una compilazione corretta del prospetto “Aiuti di Stato” del modello REDDITI 2025 è decisivo distinguere tra aiuti fiscali registrabili in RNA (da indicare in RS401, ed eventualmente RS402 se de minimis) e misure generali/non reddituali (da escludere). Una gestione ordinata dei documenti e la verifica della coerenza tra i quadri della dichiarazione permettono di ridurre i rischi sanzionatori e di garantire la piena fruibilità dei benefici.


Tabella riassuntiva n. 1 – Sintesi operativa

Voce

Contenuto

Scadenza

31 ottobre 2025

Oggetto

Prospetto “Aiuti di Stato” – righi RS401 (aiuti fiscali registrabili in RNA) e RS402 (impresa unica per aiuti de minimis)

Anno di riferimento

Aiuti maturati nel 2024, anche se non fruiti

Da indicare

Aiuti fiscali automatici/semi-automatici ex art. 10 DM 115/2017 con codice aiuto nelle istruzioni

Da escludere

Agevolazioni su imposte diverse dai redditi (IMU, tributi locali), contributi previdenziali; misure generali non selettive (4.0, R&S, Transizione 5.0)

RS402

Si compila solo per aiuti de minimis (dati impresa unica)

Sanzioni/Remedy

Omissione regolarizzabile con dichiarazione integrativa; art. 8, c. 1, d.lgs. 471/1997 con ravvedimento operoso

Tabella riassuntiva n. 2 – Principali misure e codici (RS401)

Misura

Riferimento normativo

Codice aiuto (RS401)

Indicare in RS401

Note operative

ZES Unica – credito d’imposta

Art. 16, DL 124/2023

86

Aiuto fiscale registrabile in RNA

ZES Unica – settore agricolo, pesca, acquacoltura

Art. 16-bis, DL 124/2023

89

Nuovo codice 2025

ZLS – investimenti 2024

Art. 13, DL 60/2024

90

Nuovo codice 2025

Investimenti pubblicitari

Art. 57-bis, DL 50/2017

56

Verificare coerenza con quadro RU

Commissioni pagamenti elettronici

Art. 22, DL 124/2019

58

Aiuto fiscale automatico

Investimenti in start up innovative (ded./detr.)

Art. 29, DL 179/2012

3

Indicazione secondo istruzioni

Regime impatriati

Art. 5, d.lgs. 209/2023

49

Novità in codici aiuto 2025

Beni strumentali 4.0

L. 178/2020, art. 1, c. 1051 ss.

No

Misura generale → non aiuto di Stato

Crediti R&S/innovazione/design

L. 160/2019, art. 1, c. 198 ss.

No

Misura generale → non aiuto di Stato

Credito “Transizione 5.0”

Progetti 2024–2025

No

Generale non selettivo

FAQ

1) Devo indicare in RS401 un aiuto maturato nel 2024 ma utilizzato nel 2025? Sì. L’obbligo nasce con la maturazione dell’aiuto nel 2024, anche se la fruizione avviene successivamente.

2) Le agevolazioni IMU vanno inserite nel prospetto? No. Le agevolazioni su imposte diverse dai redditi (come IMU) non si indicano in RS401.

3) Quando si compila RS402 (impresa unica)? Solo per aiuti erogati in regime de minimis, per dichiarare i dati dell’impresa unica.

4) Il credito “Transizione 5.0” compare in RS401? No. È una misura generale non selettiva e non costituisce aiuto di Stato ai fini del prospetto.

5) Se dimentico di compilare il prospetto, perdo l’agevolazione? L’omissione può essere regolarizzata con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso sulla sanzione dell’art. 8, c. 1, d.lgs. 471/1997.


Studio Romano e Associati

Federico Romano

 
 
 

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