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Acconti IRPEF 2025: ricalcolo e indicazione con evidenza separata nel modello REDDITI PF. Nessun obbligo di indicazione per gli acconti IRES nei modelli SC ed ENC

a cura di Federico Romano

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Introduzione

In vista della scadenza del 31 ottobre 2025 per la presentazione dei modelli REDDITI 2025, è opportuno effettuare gli ultimi controlli sulla corretta compilazione del quadro RN ai fini degli acconti IRPEF 2025. Le istruzioni aggiornate al 15 maggio 2025 (in recepimento delle modifiche dell’art. 1, DL 55/2025) confermano che l’acconto IRPEF si determina secondo le modalità ordinarie (metodo storico o previsionale), con ricalcolo solo nei casi espressamente previsti dalla normativa.


1) Perimetro e scadenza

  • Soggetti interessati: persone fisiche che presentano REDDITI PF 2025.

  • Scadenza: 31 ottobre 2025.

  • Obiettivo del controllo: corretta indicazione, nel quadro RN, degli acconti IRPEF dovuti per il 2025 con evidenza separata tra prima e seconda rata.


2) Aggiornamento delle istruzioni (15 maggio 2025) e regole di calcolo

Le istruzioni aggiornate hanno eliminato la previsione – contenuta nella versione precedente – che imponeva, ai soli fini dell’acconto 2025, di rideterminare l’IRPEF 2024 applicando le aliquote e gli scaglioni 2023 senza considerare l’innalzamento della detrazione per lavoro dipendente a 1.955 euro (in luogo di 1.880 euro).Ad oggi:

  • l’acconto 2025 si calcola con le regole ordinarie;

  • è sempre possibile scegliere tra metodo storico e metodo previsionale;

  • in caso di metodo storico, il ricalcolo della base 2024 è richiesto solo nelle ipotesi normative tassative.


3) Rigo RN61 – Quando sussiste l’obbligo di ricalcolo e come compilarlo

Il rigo RN61 si compila solo se è barrata la colonna 1 “Casi particolari”, ossia quando ricorre almeno uno dei seguenti obblighi di rideterminazione riferiti al 2024:

  • Deduzione forfetaria benzinai ex art. 34, L. 183/2011;

  • Assoggettamento dei proventi da noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto all’imposta sostitutiva IRPEF del 20% ex art. 49-bis, D.Lgs. 171/2005;

  • Super deduzione per nuove assunzioni ex art. 4, D.Lgs. 216/2023.

Dati da indicare in RN61:

  • Colonna 2: reddito complessivo ricalcolato secondo le disposizioni che impongono la rideterminazione;

  • Colonna 3: imposta netta ricalcolata;

  • Colonna 4: nuova “differenza” su cui commisurare l’acconto 2025 con metodo storico.


4) Rigo RN62 – Indicazione degli acconti IRPEF dovuti (evidenza separata)

Indipendentemente dall’esistenza di un ricalcolo:

  • l’acconto IRPEF 2025 va indicato nel rigo RN62 distinguendo prima rata (col. 1) e seconda rata (col. 2);

  • anche se il contribuente versa (o intende versare) la seconda rata con metodo previsionale, gli importi da riportare in RN62 sono quelli determinati con il metodo storico (non i minori importi versati).


5) Esempio applicativo

Ipotesi: Mario Rossi, dottore commercialista, soggetto agli ISA e non aderente al concordato preventivo biennale.

  • Prima rata – metodo storico: rigo RN34 = 10.000 euro; non sussistono obblighi di ricalcolo ⇒ versata prima rata 5.000 euro (10.000 × 100% × 50%).

  • Seconda rata – metodo previsionale: IRPEF 2025 presunta (al netto di detrazioni, crediti e ritenute) 8.500 euro⇒ al 1° dicembre 2025 versa 3.500 euro (8.500 × 100% – 5.000).

Compilazione RN62: nonostante il minore versamento della seconda rata, in colonne 1 e 2 di RN62 si riportano 5.000 e 5.000, cioè gli importi dovuti con metodo storico.


6) Modelli REDDITI SC ed ENC – Nessun obbligo di indicazione degli acconti IRES

In coerenza con gli anni precedenti, nei modelli REDDITI SC ed ENC non è prevista alcuna indicazione degli acconti IRES 2025, in presenza di ricalcolo in assenza dello stesso.


Conclusione

Per i REDDITI PF 2025 è centrale distinguere tra obblighi di ricalcolo (RN61) e indicazione degli acconti dovuti(RN62). Le istruzioni aggiornate al 15 maggio 2025 ribadiscono l’applicazione delle regole ordinarie: ricalcolo solo nei casi tassativi; RN62 popolato sempre con importi storici, anche se il versamento avviene in previsionale. Nessun adempimento aggiuntivo riguarda gli acconti IRES per REDDITI SC ed ENC.



Tabella riassuntiva – Punti chiave

Voce

Contenuto essenziale

Scadenza

31 ottobre 2025

Modello interessato

REDDITI PF 2025 – quadro RN

RN61 – Quando si compila

Solo se barrata “Casi particolari” e ricorre una delle ipotesi: deduzione benzinai (art. 34 L. 183/2011); imposta sostitutiva 20% noleggio diporto (art. 49-bis D.Lgs. 171/2005); super deduzione nuove assunzioni (art. 4 D.Lgs. 216/2023)

RN61 – Cosa indicare

Col. 2: reddito complessivo ricalcolato; Col. 3: imposta netta ricalcolata; Col. 4: nuova “differenza” per acconto storico 2025

RN62 – Cosa indicare

Acconto IRPEF 2025 dovuto (prima e seconda/unica rata) secondo metodo storico, anche se i versamenti avvengono in previsionale

Metodo di calcolo

Storico o previsionale; ricalcolo solo nei casi normativi tassativi

Esempio

RN34=10.000 ⇒ 1ª rata storica=5.000; IRPEF 2025 presunta=8.500 ⇒ 2ª rata versata=3.500; in RN62 si indicano 5.000 e 5.000

REDDITI SC/ENC

Nessun obbligo di indicare gli acconti IRES 2025

FAQ

1) Devo compilare RN61 se uso il previsionale ma non rientro nei “casi particolari”? No. RN61 si compila solo se è barrata la casella “Casi particolari” e ricorre almeno una delle ipotesi normative di ricalcolo.

2) In RN61 quali dati vanno nelle colonne 2, 3 e 4?

  • Col. 2: reddito complessivo ricalcolato;

  • Col. 3: imposta netta ricalcolata;

  • Col. 4: nuova “differenza” base per l’acconto storico 2025.

3) Ho pagato la seconda rata con il previsionale (importo minore): cosa scrivo in RN62? In RN62 si indicano comunque gli importi dovuti con metodo storico (prima e seconda/unica rata), non quelli effettivamente versati in previsionale.

4) Cosa ha cambiato l’aggiornamento del 15 maggio 2025? Ha confermato il ritorno alle regole ordinarie: niente ricalcolo “ad hoc” della base 2024 con scaglioni 2023; si ricalcola solo nei casi tassativi già previsti dalla legge.

5) Nei modelli REDDITI SC ed ENC devo indicare gli acconti IRES? No. Non è previsto alcun obbligo di indicazione degli acconti IRES 2025 nei modelli SC ed ENC.


Studio Romano & Associati

Federico Romano

 
 
 

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