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Acconti IRPEF 2025: stop al ricalcolo nel rigo RN61

a cura di Federico Romano

Acconti IRPEF 2025: stop al ricalcolo nel rigo RN61

Introduzione

Il Decreto-legge 55/2025 ha eliminato il disallineamento normativo sorto tra il DLgs 216/2023 e la L. 207/2024 in materia di acconti IRPEF. La modifica interessa direttamente il rigo RN61 del modello REDDITI PF 2025, sollevando la maggioranza dei contribuenti dall’obbligo di rideterminare l’imposta 2024 quale base di calcolo degli acconti 2025.


1. Contesto normativo

  • DLgs 216/2023

    • Riduzione degli scaglioni da quattro a tre.

    • Aliquota del 23 % fino a 28.000 €.

    • Aumento a 1.955 € della detrazione per lavoro dipendente fino a 15.000 €.

  • L. 207/2024

    • Stabilizzazione delle misure dal 2025.

  • Problema sorto

    • Il comma 4 del DLgs 216/2023, non aggiornato, imponeva per il 2025 il calcolo degli acconti su regole 2023.


2. Intervento del DL 55/2025

Il DL 55/2025 ha limitato la deroga al solo periodo d’imposta 2024: per gli acconti 2025 si applicano le regole ordinarie. In conseguenza:

  • L’imposta di riferimento resta quella effettivamente determinata secondo gli scaglioni in vigore nel 2024.

  • Non è più necessario il ricalcolo sui valori 2023.


3. Implicazioni sul rigo RN61

Le istruzioni attuali del modello REDDITI PF 2025 indicano che RN61 “deve essere sempre compilato”. Tale indicazione, riferita al quadro normativo anteriore, non è più coerente:

  • Compilazione obbligatoria solo se si attiva la colonna 1 “Casi particolari”.

  • In assenza di condizioni particolari, il rigo può restare vuoto.


4. Casi particolari che mantengono l’obbligo di ricalcolo

Rimane la compilazione di RN61 se, nel 2024, il contribuente ha fruito di:

  1. Deduzione forfetaria per benzinai (art. 34, L. 183/2011).

  2. Imposta sostitutiva 20 % su noleggio occasionale di imbarcazioni (art. 49-bis, DLgs 171/2005).

  3. Super-deduzione nuove assunzioni (art. 4, DLgs 216/2023).


5. Istruzioni operative

Passo

Azione

Documento di riferimento

1

Verificare presenza dei “Casi particolari”

Quadro RN, col. 1

2

Se no, non compilare RN61

3

Se , rideterminare l’IRPEF 2024 e indicare importo in RN61

DLgs 216/2023, DL 55/2025



FAQ

1. Devo sempre compilare il rigo RN61? No. Dopo il DL 55/2025, la compilazione è necessaria solo se ricorrono i “Casi particolari”.

2. Quali sono i “Casi particolari” che impongono il ricalcolo? Deduzione benzinai, imposta sostitutiva su noleggio di imbarcazioni e super-deduzione per nuove assunzioni.

3. Come calcolo l’acconto IRPEF 2025 senza “Casi particolari”? Applicando le regole ordinarie: 100 % dell’imposta 2024 calcolata con gli scaglioni in vigore.

4. Le aliquote e le detrazioni del 2024 restano valide nel 2025? Sì. La L. 207/2024 le ha rese strutturali.

5. È previsto un aggiornamento ufficiale delle istruzioni? Sì. L’Agenzia adeguerà le istruzioni del modello REDDITI PF 2025 per recepire le modifiche del DL 55/2025.


Studio Romano e Associati

Federico Romano

 
 
 

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