Proroga dei versamenti 2025 per contribuenti ISA e forfetari
- Studio Romano & Associati
- 13 giu
- Tempo di lettura: 3 min
a cura di Federico Romano

Introduzione
Il decreto legge fiscale approvato il 12 giugno 2025 dal Consiglio dei Ministri sposta dal 30 giugno al 21 luglio 2025 il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), incluse le partite IVA in regime forfetario o di vantaggio. Dal 22 luglio al 20 agosto 2025 sarà possibile pagare con la maggiorazione dello 0,4 % a titolo di interessi corrispettivi.
1. Ambito soggettivo della proroga
Soggetti ISA con ricavi o compensi ≤ 5.164.569 € (art. 9-bis, DL 50/2017).
Contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014).
Contribuenti nel regime di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, DL 98/2011).
Altre cause di esclusione dagli ISA (inizio/cessazione attività, non normale svolgimento, determinazione forfetaria, ecc.).
Soci o associati di soggetti che rientrano nei requisiti, con redditi dichiarati “per trasparenza”.
Sono esclusi i titolari di soli redditi agrari (artt. 32 ss. TUIR) e i soggetti IRES con termini ordinari successivi al 30 giugno 2025 per bilanci approvati oltre il 31 maggio o esercizi non solari.
2. Nuove scadenze per imposte sui redditi e addizionali
Versamento | Scadenza originaria | Nuova scadenza senza maggiorazione | Finestra con maggiorazione 0,4 % |
Saldo 2024 + 1° acconto 2025 IRPEF/IRES | 30 giu 2025 | 21 lug 2025 | 22 lug – 20 ago 2025 |
Saldo 2024 addizionale regionale IRPEF | 30 giu 2025 | 21 lug 2025 | 22 lug – 20 ago 2025 |
Saldo 2024 + acconto 2025 addizionale comunale IRPEF | 30 giu 2025 | 21 lug 2025 | 22 lug – 20 ago 2025 |
Cedolare secca, imposte sostitutive forfetari/minimi, altre sostitutive | 30 giu 2025 | 21 lug 2025 | 22 lug – 20 ago 2025 |
IVIE, IVAFE, imposta cripto-attività | 30 giu 2025 | 21 lug 2025 | 22 lug – 20 ago 2025 |
3. IVA, IRAP e altri tributi
IRAP: saldo 2024 e 1° acconto 2025 prorogati alle stesse date.
IVA: il saldo 2024 non versato entro il 17 marzo 2025 potrà essere saldato entro il 21 luglio 2025, con 0,4 % di maggiorazione per ogni mese (o frazione) dopo il 17 marzo fino al 30 giugno, oltre all’eventuale maggiorazione fissa da 22 luglio.
Maggiori ricavi/compensi ISA: l’IVA sui maggiori importi dichiarati segue il nuovo calendario.
4. Contributi INPS e diritto annuale CCIAA
Artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle Gestioni INPS: saldo 2024 e 1° acconto 2025 allineati al 21 luglio / 20 agosto.
Diritto annuale camerale: slitta con il termine per il primo acconto delle imposte sui redditi.
5. Soggetti IRES con termini autonomi
Le società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2024 oltre 120 giorni (entro 180) o che chiudono l’esercizio in data diversa dal 31 dicembre non rientrano nella proroga e mantengono i propri termini di versamento.
Conclusione
La proroga offre un’importante finestra di respiro finanziario per professionisti e imprese soggette a ISA o in regime forfetario. È tuttavia essenziale verificare l’effettiva appartenenza alle categorie agevolate e programmare tempestivamente i flussi di cassa, considerando il lieve onere dello 0,4 % applicabile dal 22 luglio al 20 agosto 2025.
Tabella riassuntiva
Ambito | Tributo / Contributo | Scadenza senza maggiorazione | Maggiorazione 0,4 % (22 lug – 20 ago 2025) |
Imposte sui redditi | Saldo 2024 + 1° acconto 2025 IRPEF/IRES | 21 lug 2025 | ✔ |
Addizionali | Regionale e comunale IRPEF | 21 lug 2025 | ✔ |
Sostitutive | Cedolare secca, forfetari, minimi | 21 lug 2025 | ✔ |
Imposte patrimoniali | IVIE, IVAFE, cripto-attività | 21 lug 2025 | ✔ |
IRAP | Saldo 2024 + 1° acconto 2025 | 21 lug 2025 | ✔ |
IVA | Saldo 2024 (non versato il 17 mar 2025) | 21 lug 2025* | ✔ |
Contributi INPS | Artigiani, commercianti, professionisti | 21 lug 2025 | ✔ |
Diritto CCIAA | Diritto annuale 2025 | 21 lug 2025 | ✔ |
*oltre alle maggiorazioni mensili ex DPR 542/99 calcolate dal 17 marzo al 30 giugno 2025.
FAQ
Chi può usufruire della proroga al 21 luglio 2025? Possono beneficiarne i contribuenti soggetti agli ISA, i forfetari, i “minimi” e i soggetti con cause di esclusione dagli ISA, nonché i relativi soci o associati.
Quanto ammonta la maggiorazione per i versamenti effettuati dopo il 21 luglio? È prevista una maggiorazione forfettaria dello 0,4 % a titolo di interessi corrispettivi per i pagamenti dal 22 luglio al 20 agosto 2025.
La proroga si applica anche all’IVA? Sì, sia all’IVA sui maggiori ricavi/compensi ISA sia al saldo IVA 2024 qualora non versato entro il termine ordinario di marzo 2025.
Sono incluse le imposte sostitutive dei forfetari? Sì, l’imposta sostitutiva del 15 % (o 5 %) dei forfetari e quella del 5 % dei “minimi” seguono i nuovi termini.
Le società di capitali con esercizio non solare beneficiano della proroga? No, rimangono soggette ai rispettivi termini di legge, non influenzati dal decreto.
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Federico Romano
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