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Proroga dei versamenti 2025 per contribuenti ISA e forfetari

a cura di Federico Romano

Introduzione

Il decreto legge fiscale approvato il 12 giugno 2025 dal Consiglio dei Ministri sposta dal 30 giugno al 21 luglio 2025 il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), incluse le partite IVA in regime forfetario o di vantaggio. Dal 22 luglio al 20 agosto 2025 sarà possibile pagare con la maggiorazione dello 0,4 % a titolo di interessi corrispettivi.


1. Ambito soggettivo della proroga

  • Soggetti ISA con ricavi o compensi ≤ 5.164.569 € (art. 9-bis, DL 50/2017).

  • Contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014).

  • Contribuenti nel regime di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, DL 98/2011).

  • Altre cause di esclusione dagli ISA (inizio/cessazione attività, non normale svolgimento, determinazione forfetaria, ecc.).

  • Soci o associati di soggetti che rientrano nei requisiti, con redditi dichiarati “per trasparenza”.

Sono esclusi i titolari di soli redditi agrari (artt. 32 ss. TUIR) e i soggetti IRES con termini ordinari successivi al 30 giugno 2025 per bilanci approvati oltre il 31 maggio o esercizi non solari.


2. Nuove scadenze per imposte sui redditi e addizionali

Versamento

Scadenza originaria

Nuova scadenza senza maggiorazione

Finestra con maggiorazione 0,4 %

Saldo 2024 + 1° acconto 2025 IRPEF/IRES

30 giu 2025

21 lug 2025

22 lug – 20 ago 2025

Saldo 2024 addizionale regionale IRPEF

30 giu 2025

21 lug 2025

22 lug – 20 ago 2025

Saldo 2024 + acconto 2025 addizionale comunale IRPEF

30 giu 2025

21 lug 2025

22 lug – 20 ago 2025

Cedolare secca, imposte sostitutive forfetari/minimi, altre sostitutive

30 giu 2025

21 lug 2025

22 lug – 20 ago 2025

IVIE, IVAFE, imposta cripto-attività

30 giu 2025

21 lug 2025

22 lug – 20 ago 2025

3. IVA, IRAP e altri tributi

  • IRAP: saldo 2024 e 1° acconto 2025 prorogati alle stesse date.

  • IVA: il saldo 2024 non versato entro il 17 marzo 2025 potrà essere saldato entro il 21 luglio 2025, con 0,4 % di maggiorazione per ogni mese (o frazione) dopo il 17 marzo fino al 30 giugno, oltre all’eventuale maggiorazione fissa da 22 luglio.

  • Maggiori ricavi/compensi ISA: l’IVA sui maggiori importi dichiarati segue il nuovo calendario.


4. Contributi INPS e diritto annuale CCIAA

  • Artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle Gestioni INPS: saldo 2024 e 1° acconto 2025 allineati al 21 luglio / 20 agosto.

  • Diritto annuale camerale: slitta con il termine per il primo acconto delle imposte sui redditi.


5. Soggetti IRES con termini autonomi

Le società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2024 oltre 120 giorni (entro 180) o che chiudono l’esercizio in data diversa dal 31 dicembre non rientrano nella proroga e mantengono i propri termini di versamento.


Conclusione

La proroga offre un’importante finestra di respiro finanziario per professionisti e imprese soggette a ISA o in regime forfetario. È tuttavia essenziale verificare l’effettiva appartenenza alle categorie agevolate e programmare tempestivamente i flussi di cassa, considerando il lieve onere dello 0,4 % applicabile dal 22 luglio al 20 agosto 2025.

Tabella riassuntiva

Ambito

Tributo / Contributo

Scadenza senza maggiorazione

Maggiorazione 0,4 % (22 lug – 20 ago 2025)

Imposte sui redditi

Saldo 2024 + 1° acconto 2025 IRPEF/IRES

21 lug 2025

Addizionali

Regionale e comunale IRPEF

21 lug 2025

Sostitutive

Cedolare secca, forfetari, minimi

21 lug 2025

Imposte patrimoniali

IVIE, IVAFE, cripto-attività

21 lug 2025

IRAP

Saldo 2024 + 1° acconto 2025

21 lug 2025

IVA

Saldo 2024 (non versato il 17 mar 2025)

21 lug 2025*

Contributi INPS

Artigiani, commercianti, professionisti

21 lug 2025

Diritto CCIAA

Diritto annuale 2025

21 lug 2025

*oltre alle maggiorazioni mensili ex DPR 542/99 calcolate dal 17 marzo al 30 giugno 2025.

FAQ

  1. Chi può usufruire della proroga al 21 luglio 2025? Possono beneficiarne i contribuenti soggetti agli ISA, i forfetari, i “minimi” e i soggetti con cause di esclusione dagli ISA, nonché i relativi soci o associati.

  2. Quanto ammonta la maggiorazione per i versamenti effettuati dopo il 21 luglio? È prevista una maggiorazione forfettaria dello 0,4 % a titolo di interessi corrispettivi per i pagamenti dal 22 luglio al 20 agosto 2025.

  3. La proroga si applica anche all’IVA? Sì, sia all’IVA sui maggiori ricavi/compensi ISA sia al saldo IVA 2024 qualora non versato entro il termine ordinario di marzo 2025.

  4. Sono incluse le imposte sostitutive dei forfetari? Sì, l’imposta sostitutiva del 15 % (o 5 %) dei forfetari e quella del 5 % dei “minimi” seguono i nuovi termini.

  5. Le società di capitali con esercizio non solare beneficiano della proroga? No, rimangono soggette ai rispettivi termini di legge, non influenzati dal decreto.


Studio Romano e Associati

Federico Romano

 
 
 

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