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Immagine del redattoreStudio Romano & Associati

Poteri di acquisizione e di esame di dati bancari a fini ispettivi: disposizioni normative

I poteri di acquisizione e di esame di dati e elementi di carattere bancario e finanziario a fini ispettivi sono disciplinati da specifiche norme. Ad esempio, gli articoli 32, co. 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 e 51, co. 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972 prevedono che le richieste di chiarimenti relative alle movimentazioni bancarie e finanziarie registrate sui conti bancari possono essere presentate solo se i rapporti bancari sono stati acquisiti previa autorizzazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate o del Comandante regionale della Guardia di finanza, oppure tramite gli strumenti della polizia giudiziaria o i poteri in materia di Accise previsti dal D.Lgs. n. 504/1995.

Tuttavia, durante le normali attività istituzionali, l'Amministrazione finanziaria può acquisire documentazione bancaria/finanziaria anche attraverso altre modalità, come ad esempio:

  1. nel corso di accessi, ispezioni e verifiche presso la sede dell'azienda;

  2. presso il domicilio privato del contribuente previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente;

  3. mediante consegna spontanea da parte del soggetto interessato o degli stessi operatori finanziari.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'utilizzabilità di risultanze bancarie acquisite attraverso queste modalità "prescinde del tutto dal modus procedendi" e cioè dal tipo di attività istruttoria scelta dall'Amministrazione finanziaria per acquisire la documentazione bancaria, poiché la procedura è facoltativa (Corte di Cassazione sentenze nn. 7584/2015 e 25142/2009).


Inoltre, i giudici di legittimità hanno considerato corretta e utilizzabile ai fini dell'attivazione di presunzioni di reddito, l'acquisizione di copie di estratti conto bancari rinvenuti durante gli accessi e le ispezioni aziendali poiché, in tali casi, tale acquisizione è riconducibile ai poteri di accesso e di ispezione conferiti dalla legge ai verificatori "che si estendono a tutti i documenti ivi rinvenuti, indipendentemente dalla natura o dal contenuto degli stessi... con la conseguenza che in tal caso non è necessaria l'autorizzazione



​Modalità di acquisizione

Autorizzazione necessaria?

​Utilizzabilità ai fini dell'attivazione di presunzioni di reddito

Durante accessi, ispezioni e verifiche presso la sede dell'azienda

No

Si

Presso il domicilio privato del contribuente

Si

Si

Mediante consegna spontanea del soggetto interessato o degli operatori finanziari

​No

Si

Richiesta di chiarimenti relativi alle movimentazioni bancarie e finanziarie

​Sì (autorizzazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate o del Comandante regionale della Guardia di finanza, o tramite strumenti della polizia giudiziaria o poteri in materia di Accise)

Si


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