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Ammortamenti sospesi e Modello REDDITI 2025: indicazioni operative

a cura di Federico Romano

Ammortamenti sospesi e Modello REDDITI 2025

Introduzione

Il regime derogatorio di cui all’art. 60, commi 7-bis e seguenti, del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020) ha consentito di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci dal 2020 al 2023. Per l’esercizio 2024 la sospensione non trova più applicazione. Restano tuttavia effetti dichiarativi in sede di Modello REDDITI 2025 per i soggetti che, negli anni di sospensione, hanno optato per la deduzione extra‑contabile delle quote non stanziate a Conto economico.


1) Quadro normativo e ambito temporale

  • Norma di riferimento: art. 60, commi 7-bis ss., DL 104/2020; per la deducibilità delle quote sospese si applicano le condizioni e i limiti degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR (comma 7‑quinquies).

  • Periodo di sospensione: applicabile ai bilanci 2020‑2023.

  • Esercizio 2024: la sospensione non è più ammessa; riprendono gli ammortamenti civilistici ordinari.


2) I comportamenti possibili durante la sospensione

a) Deduzione extra‑contabile della quota sospesa

  • Negli esercizi 2020‑2023, chi ha sospeso l’ammortamento poteva dedurre fiscalmente la quota non stanziata, con variazione in diminuzione nel quadro RF.

  • La variazione veniva esposta al rigo RF55 (altre variazioni in diminuzione) con codice “81”. Tale codice non è più presente nei modelli REDDITI 2025, in coerenza con il venir meno del regime per il 2024.

b) Nessuna deduzione extra‑contabile

  • In assenza di deduzione extra‑contabile, non si effettuavano variazioni in dichiarazione e valore contabile e fiscale del bene rimanevano allineati.


3) Effetti dichiarativi 2025: variazione in aumento (RF31 – codice “67”)

Se, a seguito della deduzione extra‑contabile operata negli anni di sospensione, il costo fiscale del bene risulta già integralmente ammortizzato, la quota di ammortamento imputata a Conto economico nel 2024 non è fiscalmente deducibile.In tal caso, nel Modello REDDITI 2025 occorre operare una variazione in aumento nel rigo RF31 (altre variazioni in aumento) con codice “67”, così da sterilizzare il componente negativo civilistico ma indeducibile sul piano fiscale.


4) Quando effettuare la variazione in aumento

Le istruzioni dichiarative orientano la tempistica secondo due scenari:

  • Vita utile residua estesa (per effetto della sospensione): la variazione in aumento si effettua nell’ultimo (o negli ultimi) esercizi di ammortamento civilistico successivi alla sospensione, in coerenza con la finalità agevolativa della norma e con la sistematica dell’ammortamento.

  • Vita utile residua invariata: la variazione in aumento si effettua

    • al termine del processo di ammortamento civilistico, oppure

    • pro quota negli esercizi successivi alla sospensione, in misura corrispondente all’imputazione a Conto economico della quota sospesa.


5) Disallineamento contabile/fiscale e Quadro RV

Laddove, per effetto della deduzione extra‑contabile, si determini un valore contabile del bene maggiore del valore fiscale, il disallineamento deve essere indicato nel Quadro RV, Sezione I del Modello REDDITI, da compilare ogni volta che i beni risultano iscritti in bilancio a valori diversi da quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.


6) Soggetti interessati e profili civilistici

Le istruzioni ai modelli per società di persone (SP) e persone fisiche (PF) in contabilità ordinaria ammettevano l’applicazione del regime derogatorio. In tali casi, sul piano civilistico:

  • era previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuata;

  • gravavano specifici obblighi informativi in Nota integrativa. Questi profili mantengono rilievo per la corretta rappresentazione dei disallineamenti nel 2025.


7) Indicazioni operative dello Studio

  • Mappare i cespiti interessati (quote sospese, quote dedotte extra‑contabilmente, residui civilistici e fiscali).

  • Verificare il 2024: se l’ammortamento a Conto economico è indeducibile perché il valore fiscale è nullo, predisporre la variazione RF31–67.

  • Documentare in Politiche contabili e nel fascicolo di bilancio: motivazioni dell’eventuale estensione della vita utile, criteri di ripresa degli ammortamenti, evidenze per il Quadro RV.

  • Controllare gli effetti sugli acconti e sulla pianificazione delle variazioni negli ultimi esercizi di ammortamento civilistico.


Conclusioni

Il venir meno del regime di sospensione per il 2024 non chiude gli adempimenti: per i soggetti che hanno dedotto extra‑contabilmente negli anni 2020‑2023, il Modello REDDITI 2025 richiede la variazione in aumento RF31–codice 67 per sterilizzare i costi civilistici indeducibili. La corretta gestione della tempistica (ultimi esercizi o pro quota) e la tracciatura dei disallineamenti in Quadro RV sono essenziali per allineare base imponibile e bilancio, evitando criticità in sede di controllo.


Tabella riassuntiva (contenuto)

Aspetto

Regola/Operatività

Modello REDDITI 2025

Note operative

Periodo di sospensione

Ammortamenti sospesi 2020‑2023; non applicabile nel 2024

Riprendono gli ammortamenti civilistici ordinari nel 2024

Deduzione extra‑contabile (anni di sospensione)

Variazione in diminuzione della quota non stanziata

RF55 – codice 81 (eliminato nel 2025)

Valida solo per 2020‑2023

Nessuna deduzione extra‑contabile

Nessuna variazione; valori contabile e fiscale allineati

Nessun effetto specifico in RF nel 2025

2024: quota a CE indeducibile

Variazione in aumento per sterilizzare costo indeducibile

RF31 – codice 67

Necessaria se il costo fiscale è già ammortizzato

Tempistica della variazione

Vita utile estesa → ultimi esercizi civilistici; vita utile invariata → al termine o pro quota

RF31 – 67

Coerenza con finalità e sistematica dell’ammortamento

Disallineamento contabile/fiscale

Obbligo di esposizione del disallineamento

Quadro RV – Sezione I

Sempre quando book > tax (o comunque valori diversi)

Profili civilistici (SP/PF ord.)

Riserva indisponibile utili e informativa in Nota integrativa

Rilevanti per corretta evidenza nel 2025

FAQ

1) Chi deve utilizzare il codice “67” in RF31? I soggetti che, avendo dedotto extra‑contabilmente le quote sospese negli anni 2020‑2023, nel 2024 rilevano a Conto economico ammortamenti non deducibili perché il costo fiscale del bene risulta già azzerato.

2) Se non ho dedotto extra‑contabilmente durante la sospensione, cosa faccio nel 2025? Nulla di specifico: in assenza di deduzione extra‑contabile pregressa, i valori contabile e fiscale sono allineati e non occorrono variazioni in RF connesse alla sospensione.

3) Quando va effettuata la variazione in aumento? Se la vita utile residua è stata estesa, la variazione si effettua nell’ultimo o negli ultimi esercizi di ammortamento civilistico; se la vita utile è invariata, la si effettua al termine o pro quota negli esercizi successivi alla sospensione.

4) Devo compilare il Quadro RV in presenza di disallineamenti? Sì. Il Quadro RV – Sezione I va compilato ogni volta che i beni sono iscritti a valori diversi da quelli fiscalmente riconosciuti.

5) Il regime derogatorio riguardava anche SP e imprenditori individuali? Sì, per i soggetti in contabilità ordinaria. Restavano, però, oneri civilistici: riserva indisponibile pari alla quota non ammortizzata e informativa in Nota integrativa.


Studio Romano & Associati

Federico Romano

 
 
 
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