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Ammortamento dell’Avviamento e dei Marchi nei bilanci 2021

I riflessi del nuovo periodo temporale entro il quale i maggior valori iscritti in bilancio dei marchi e dell’avviamento rivalutati possono essere ammortizzati


Con la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 622-624, legge n. 234/2021), è stato modificato il periodo temporale entro il quale il maggior valore iscritto in bilancio dei marchi e dell’avviamento per effetto della rivalutazione, o il maggior valore fiscalmente riconosciuto a titolo di riallineamento, può essere ammortizzato. In particolare, le quote di ammortamento fiscalmente riconosciute, a seguito della modifica, consentono una deduzione del costo in 50 anni anziché in 18. Per conservare la deducibilità del maggior costo in diciotto anni i contribuenti che si siano avvalsi della rivalutazione, dovranno fare un altro versamento nella misura del 9, dell’11 o del 13 per cento che si aggiungerà all’imposta sostitutiva già liquidata nella misura del 3 per cento.

Per gestire gli effetti contabili derivanti dall’applicazione di quest’aspetto della novità legislativa introdotta dalla legge di Bilancio 2022, il pur recente documento interpretativo n. 7 emesso dall’OIC, riguardante proprio le rivalutazioni, sembrerebbe non del tutto sufficiente, si verrebbe, infatti, a creare una fattispecie nuova (la revoca degli effetti fiscali di una rivalutazione) non trattata.

1) Effetti contabili La legge di Bilancio 2022 pone i contribuenti di fronte a una scelta che porta con sé anche importanti effetti contabili. Più precisamente, è concessa la possibilità di:

  • Dedurre fiscalmente il maggior valore attribuito in fase di rivalutazione in misura non superiore a 1/50 (anziché a 1/18). La società dovrà, alla presenza dei presupposti, iscrivere le attività per imposte anticipate sulla quota parte di ammortamenti non deducibili. Considerato l’elevato arco temporale, si dovrà valutare la presenza della ragionevole certezza come richiesto dall’OIC 25;

  • Continuare a dedurre fiscalmente il maggior valore attribuito in fase di rivalutazione nella misura di 1/18 La società dovrà, corrispondere le maggiori imposte al fine di mantenere la deducibilità degli ammortamenti in 18 anni, iscrivendo il debito tributario in contropartita alla riduzione della riserva di rivalutazione;

  • Revocare l’applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione, con restituzione, anche tramite compensazione in F24, delle imposte sostitutive già versate. La società dovrà, iscrivere in bilancio le imposte differite, perché si vengono a creare un disallineamento tra il valore civilistico e quello fiscale dei beni rivalutati, il che comporta una riduzione della riserva di rivalutazione originariamente iscritta in bilancio.


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