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Assegnazioni, Cessioni e Trasformazioni Agevolate nel 2025: Novità e Considerazioni

Immagine del redattore: Studio Romano & AssociatiStudio Romano & Associati

Assegnazione Agevolata e Opportunità nel 2025

Introduzione

La recente Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha reintrodotto la disciplina dell’assegnazione, cessione e trasformazione in società semplice agevolate. Tale disciplina rispecchia in gran parte la normativa già esistente nel 2023, ma il nuovo quadro normativo e alcune circostanze specifiche potrebbero influenzare le scelte dei contribuenti che non hanno usufruito di questa opportunità in passato.

Di seguito esponiamo le principali novità e considerazioni da tenere presenti per valutare correttamente i vantaggi di questa disciplina agevolativa.


1. Reintroduzione della Disciplina e Confronto con il 2023

La base normativa si trova all’art. 1, commi 31-36, della L. 207/2024, che ripropone le misure agevolative relative all’assegnazione, cessione e trasformazione in società semplice, in continuità con quanto previsto nel 2023. L’agevolazione consiste principalmente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e in una serie di semplificazioni collegate alla distribuzione di immobili e beni ai soci.


2. Rivalutazioni Pregresse e Mutato Contesto

Nel 2025 è cessato per tutti il periodo di sorveglianza sui beni rivalutati secondo l’art. 110 del DL 104/2020. In precedenza, l’Amministrazione finanziaria aveva chiarito che l’assegnazione agevolata non faceva automaticamente decadere i benefici della rivalutazione, ma i soggetti interessati preferivano spesso attendere la conclusione del periodo di sorveglianza per evitare possibili contestazioni. Ora che tale periodo è terminato, l’operazione di assegnazione potrà essere valutata con maggiore serenità.


3. Affrancamento delle Riserve in Sospensione d’Imposta

Un elemento di rilievo è la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta (art. 14 del DLgs. 192/2024) mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%. Questo aspetto è interessante soprattutto per le società di persone, in quanto il confronto è con l’imposta del 13% prevista dalla disciplina dell’assegnazione agevolata. Per le società di capitali, invece, l’affrancamento del 10% riguarda soltanto la posizione della società, mentre solo l’aliquota del 13% copre anche le imposte in capo ai soci.


4. Requisiti Soggettivi e Nuovi Soci

Un altro fattore da considerare riguarda l’ingresso di nuovi soci. La disciplina agevolata precedente richiedeva che i soci non fossero entrati in società dopo il 30 settembre 2022. Oggi, invece, il limite si sposta al 30 settembre 2024, rendendo potenzialmente agevolabili le operazioni di quelle società che avevano modificato la propria compagine sociale e che, in passato, erano rimaste escluse.


5. Detrazione IVA e Riduzione della Rettifica

La rettifica della detrazione IVA, ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72, si riduce progressivamente di un decimo (o di un quinto per i beni mobili registrati) per ogni anno trascorso dalla data di acquisto o di ultimazione dell’immobile. L’eventuale assegnazione nel 2025, quindi, può risultare meno onerosa rispetto al 2023, grazie alla minore incidenza di tale rettifica.


6. Cessazione Attività e Vendita Successiva

La decisione di cessare l’attività oggi (qualora non fosse stata ipotizzata in passato) rende il bene non più strumentale e dunque potenzialmente rientrante nell’agevolazione. Inoltre, in caso di contestuale proposta di acquisto, l’immobile potrebbe essere prima assegnato ai soci (tassando la plusvalenza in modo sostitutivo) e poi venduto a terzi allo stesso valore di assegnazione, evitando contestazioni di abuso del diritto.


7. Compatibilità con Altre Discipline

Le società non possono avvalersi di recenti normative che configurano plusvalenze su immobili su cui sono stati effettuati interventi, poiché queste fattispecie riguardano i soli soggetti privati.

Per quanto concerne la “IRES premiale” (art. 1, commi 436-444, L. 207/2024), compatibile con l’accantonamento dell’80% dell’utile 2024, non vi sono interferenze se l’assegnazione utilizza riserve preesistenti o utili maturati fino al 2023. Al contrario, se per completare l’assegnazione occorresse attingere all’utile 2024 in misura superiore al 20%, si perderebbe il beneficio della riduzione dell’aliquota IRES al 20%.


Conclusione

Le regole dell’assegnazione e cessione agevolata riproposte per il 2025 offrono potenziali vantaggi fiscali, ma la convenienza effettiva dipende dal quadro soggettivo (composizione societaria, volontà di proseguire o cessare l’attività) e oggettivo (presenza di riserve in sospensione, rivalutazioni pregresse, prospettive di vendita). L’analisi preliminare è essenziale per individuare la strategia più adatta a ogni singola realtà societaria.



FAQ (Domande Frequenti)

  1. Che cosa si intende per assegnazione agevolata? Si tratta di un’operazione in cui la società trasferisce beni ai soci beneficiando di un’imposizione sostitutiva ridotta rispetto alle ordinarie regole fiscali.

  2. Come incide la cessazione dell’attività sulla disciplina? Se l’attività cessa, l’immobile non ha più carattere strumentale. Ciò può renderne possibile l’assegnazione con l’agevolazione, inclusa un’eventuale successiva vendita a terzi senza contestazioni di abuso.

  3. Qual è la differenza tra l’imposta sostitutiva del 13% e quella del 10%? L’aliquota del 10% si riferisce all’affrancamento delle riserve in sospensione, mentre il 13% è la tassazione sostitutiva specifica della disciplina dell’assegnazione agevolata, che copre anche la posizione dei soci nelle società di capitali.

  4. I nuovi soci possono partecipare all’assegnazione nel 2025? Sì, purché siano entrati nella compagine societaria prima del 30 settembre 2024, in coerenza con i nuovi requisiti soggettivi previsti dalla normativa.

  5. È possibile cumulare il beneficio con la “IRES premiale”? Sì, a condizione che l’assegnazione avvenga utilizzando utili o riserve preesistenti. Se si devono usare gli utili del 2024 in misura superiore al 20%, la riduzione dell’aliquota IRES non si applica più.


Studio Romano e Associati | Commercialista Brescia

Federico Romano

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