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Bonifico Parlante Errato e Detrazioni per Riqualificazione Energetica

Introduzione

L'errore nel bonifico parlante relativo alle spese di riqualificazione energetica solleva dubbi sulla possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali previste. Esaminiamo la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate a un quesito specifico.


Contesto del Problema

Un contribuente, nel corso del 2023, ha effettuato spese per la riqualificazione energetica della propria abitazione principale, nell'ambito di una ristrutturazione edilizia. Tuttavia, nel bonifico parlante destinato alle agevolazioni fiscali, ha erroneamente indicato “L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia” invece di “L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica”.


Risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, tramite una FAQ del 6 dicembre, ha chiarito che, in caso di mero errore materiale nel riferimento normativo del bonifico parlante, la detrazione può comunque essere riconosciuta. Questo si applica agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, analogamente a quanto previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.


Dettagli Operativi

Per gli interventi di riqualificazione energetica, le banche o Poste Italiane SPA devono operare una ritenuta d'acconto dell'8% sui pagamenti effettuati. Il bonifico deve riportare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, e il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.


Conclusione

In presenza di tutte le altre condizioni e requisiti richiesti dalla normativa, che prevede una detrazione del 65% delle spese sostenute, la risposta al quesito è affermativa. Pertanto, un errore nel bonifico parlante non pregiudica la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica



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