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Bonus edilizi 2022


anche per l'anno in corso sono stati prorogati e/o modificati alcuni dei bonus edilizi già previsti per gli anni passati.


Nel seguito, si propone quindi una breve sintesi delle agevolazioni in essere,


BONUS EDILIZI PREVISTI PER IL 2022

Nella tabella che segue vengono elencati, con una breve descrizione, i bonus edilizi prorogati o introdotti per l'anno 2022.


Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis c. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili".

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;

5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

Interventi antisismici (sismabonus) - Proroga

​Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell'art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344-349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013.

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50% (serramenti e caldaia).

Super Bonus 110% - Proroga e altre novità

Per quanto concerne il superbonus 110%, viene fissato un termine finale "generale" al 30.06.2022, con alcune finestre temporali più ampie:

al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo;

al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati su condomini e su edifici posseduti da un unico soggetto.

Introduce alla disciplina del superbonus 110% l'obbligo del visto di conformità anche nel caso di fruizione del superbonus in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d'imposta che gli presta assistenza fiscale.

Nuova detrazione per le barriere architettoniche

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione, in particolare:

spetta nella misura del 75%;

spetta per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022;

deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

Proroga del c.d. "bonus facciate"

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"), è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.

Proroga del c.d. "bonus verde"

E' prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d.. "bonus verde".

La detrazione IRPEF del 36%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Sul tema si segnala che la Legge di Bilancio per il 2022 ha modificato la normativa relativa alle opzioni esercitabili relativamente ai bonus edilizi in termini di cessione del credito e di sconto in fattura, recependo in parte quanto previsto dal Decreto Antifrode.

In particolare:

  • è stata prorogata fino al 31.12.2024 la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito;

  • sono stati ampliati i bonus per i quali è possibile esercitare le predette opzioni (è stata inserita la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);

  • è stato confermato l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio, salvo che per taluni interventi c.d. "minori" (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, esclusi quelli che beneficiano del c.d. "bonus facciate");

  • sono state inserite, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.


VISTO DI CONFORMITÀ PER LE CESSIONI DEI CREDITI E GLI SCONTI IN FATTURA

Per le detrazioni "edilizie" diverse dal superbonus per le quali è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, quindi, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Si evidenzia che anche la comunicazione relativa alla cessione delle rate residue delle detrazioni "edilizie" deve essere "vistata" e trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Ulteriore adempimento previsto in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, per tutte le detrazioni "edilizie" è l'asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di tecnici abilitati (sino all'11.11.2021 richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus).

Si sottolinea che nel caso il beneficiario della detrazione non si avvalga delle opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura ma lasci il credito in detrazione in dichiarazione dei redditi, l'attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, non è necessaria, salvo che non sia un credito da ecobonus e da superbonus.


LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA BONUS EDILIZI

In base alle nuove disposizioni, i bonus edilizi potranno continuare ad essere oggetto delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura dal fornitore, oppure per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante in capo al beneficiario, ma, dopo l'esercizio di una di queste due opzioni, il credito di imposta potrà essere oggetto di ulteriore cessione a terzi una volta soltanto e non più un numero illimitato di volte.

Anche i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati già oggetto di una delle due opzioni citate possono costituire oggetto soltanto di una ulteriore cessione.

Infine, ci preme sottolineare che viene espressamente prevista la nullità di tutti i contratti di cessione di crediti di imposta effettuati in violazione di questa nuova restrizione.

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