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Credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0: ultima finestra utile entro il 30 giugno 2025

a cura di Federico Romano


Introduzione

Il 30 giugno 2025 rappresenta l’ultimo termine utile (“termine lungo”) per completare gli investimenti in beni immateriali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2024, così da beneficiare, per l’ultima volta, del credito d’imposta disciplinato dall’art. 1, comma 1058-bis, L. 178/2020. L’agevolazione, pari al 15 % del costo nel limite di 1 milione di euro, cesserà di applicarsi agli investimenti effettuati oltre tale data, in seguito all’abrogazione del comma 1058-ter ad opera della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).


1. Quadro normativo di riferimento

  • Art. 1, comma 1058-bis, L. 178/2020 – Credito d’imposta 15 % per beni “Allegato B” L. 232/2016.

  • Art. 1, comma 445, lett. c), L. 207/2024 – Abrogazione dell’agevolazione per il 2025.

  • D.L. 39/2024 & D.M. 24 aprile 2024 – Obbligo di comunicazioni preventive e successive all’Agenzia delle Entrate.


2. Condizioni di accesso

Requisito

Dettaglio

Prenotazione

Ordine accettato e versamento di acconti ≥ 20 % entro il 31 dicembre 2024

Effettuazione

Investimento completato entro il 30 giugno 2025

Aliquota

15 % del costo, fino a 1 milione di euro

Beni agevolabili

Software, sistemi e piattaforme di integrazione indicati nell’Allegato B, L. 232/2016

Interconnessione

Necessaria unicamente per l’utilizzo del credito (ripartizione in tre quote annuali)


3. Scadenze operative e adempimenti

  1. Comunicazione ex art. 6 D.L. 39/2024 prima dell’avvio dell’investimento.

  2. Comunicazione finale dopo l’interconnessione.

  3. Compensazione in F24 con codice tributo 6937 dopo interconnessione e suddivisione in tre quote di pari importo.


4. Indicazioni nel modello REDDITI 2025

  • Rigo RU1 – Codice credito 3L.

  • Rigo RU5, col. 2-3 – Credito maturato su investimenti effettuati entro il 30 giugno 2025 ma successivi alla chiusura dell’esercizio.

  • Rigo RU140, col. 5 – Dettaglio degli investimenti agevolati.


5. Effetti del mancato rispetto del termine

Gli investimenti conclusi oltre il 30 giugno 2025 restano esclusi dal credito d’imposta 4.0; tuttavia, il relativo costo può contribuire alla base di calcolo della nuova IRES premiale, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla norma.

Conclusione

Il “termine lungo” del 30 giugno 2025 costituisce l’ultima occasione per sfruttare il credito d’imposta 15 % sui beni immateriali 4.0 prenotati nel 2024. Le imprese devono pertanto programmare con precisione la conclusione degli investimenti e adempiere agli obblighi comunicativi e dichiarativi per non perdere l’agevolazione.

Tabella riassuntiva

Caratteristica

Dettaglio

Norma

Art. 1, c. 1058-bis, L. 178/2020

Beni agevolabili

Allegato B, L. 232/2016 (software, sistemi, piattaforme 4.0)

Prenotazione obbligatoria

Ordine accettato + acconto ≥ 20 % entro 31 dicembre 2024

Aliquota credito

15 %

Massimale costi

1 milione €

Ultima data di investimento

30 giugno 2025

Fruizione

Compensazione F24, codice tributo 6937, in 3 quote annuali

Righi REDDITI

RU1 (3L), RU5, RU140


FAQ

1. Quali spese software rientrano nell’Allegato B? Rientrano software, piattaforme e sistemi per integrazione, virtualizzazione, cyber-security e big-data analytics, purché finalizzati alla trasformazione digitale 4.0.

2. È possibile compensare l’intero credito in un’unica soluzione? No. La norma impone la ripartizione obbligatoria in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di interconnessione.

3. L’interconnessione deve avvenire entro il 30 giugno 2025? Non necessariamente: la scadenza del 30 giugno riguarda l’effettuazione dell’investimento. L’interconnessione può avvenire in un momento successivo, condizionando però l’utilizzo del credito.

4. Cosa accade se l’investimento si completa dopo il 30 giugno 2025? Il credito non spetta più. Il costo potrà, in ogni caso, concorrere al calcolo dell’IRES premiale nei limiti e alle condizioni previste.

5. Le imprese in perdita possono utilizzare il credito? Sì. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 e prescinde dal risultato d’esercizio.





Studio Romano e Associati

Federico Romano

 
 
 
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